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Ravvedimento operoso per versamento tardivo

Chi paga in ritardo di propria iniziativa versa l'imposta, gli interessi al tasso legale e una sanzione ridotta: per le violazioni dal 1° settembre 2024, la sanzione di base del 12,5% (25% oltre 90 giorni; entro 15 giorni di ritardo, un quindicesimo del 12,5% per ciascun giorno) si riduce a 1/10 entro 30 giorni dalla scadenza, a 1/9 entro 90 giorni e a 1/8 entro un anno.

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Il tuo risultato

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Fonti e ipotesi

Ipotesi di calcolo

  • La scadenza e il pagamento cadono entrambi nel 2026: gli interessi sono calcolati al tasso legale del 2026. Per un ritardo a cavallo di due anni serve il tasso di ciascun anno.
  • Violazione di solo omesso o tardivo versamento, commessa dal 1° settembre 2024: non sono calcolate le sanzioni per violazioni dichiarative né il cumulo giuridico.
  • Le fasce di riduzione sono contate in giorni dalla scadenza, come nella tabella dell'Agenzia delle Entrate. Per i tributi con dichiarazione periodica la norma collega 1/9 e 1/8 ai termini della dichiarazione: verifica il tuo caso.
  • Nessuna comunicazione dello schema di atto né processo verbale di constatazione: le riduzioni più basse legate a questi atti non sono applicate.

Per approfondire

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Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.