Sanzione per dichiarazione infedele
Per le violazioni dal 1° settembre 2024, la dichiarazione infedele costa il 70% della maggiore imposta, con un minimo di 150 euro. La sanzione aumenta dalla metà al doppio in caso di frode, si riduce di un terzo se la differenza è inferiore al 3% del dichiarato e a 30.000 euro, e scende al 50% se correggi con una dichiarazione integrativa prima di qualsiasi controllo.
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Fonti e ipotesi
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 18 dicembre 1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « si applica la sanzione amministrativa ((del settanta)) per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato ((, con un minimo di euro 150)). »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « della differenza del credito utilizzato ((, con un minimo di euro 150)). »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « La sanzione di cui al ((comma 2 e' aumentata dalla meta' al doppio)) quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « La sanzione di cui al ((comma 2 e' aumentata dalla meta' al doppio)) quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. »
- Agenzia delle Entrate — fiche « Ravvedimento — Come regolarizzare » — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « 25% dell’imposta, se il versamento è stato omesso oppure se è eseguito con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza »
- Agenzia delle Entrate — fiche « Ravvedimento — Come regolarizzare » — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « 12,5% dell’imposta, se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni »
- Agenzia delle Entrate — fiche « Ravvedimento — Come regolarizzare » — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « 12,5% dell’imposta, se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni »
- Gazzetta Ufficiale — d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo »
- Gazzetta Ufficiale — d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni »
- Agenzia delle Entrate — fiche « Ravvedimento — Come regolarizzare » — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza; »
- Agenzia delle Entrate — fiche « Ravvedimento — Come regolarizzare » — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza »
- Agenzia delle Entrate — fiche « Ravvedimento — Come regolarizzare » — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore; »
- Agenzia delle Entrate — fiche « Ravvedimento — Come regolarizzare » — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore »
- Agenzia delle Entrate — fiche « Ravvedimento — Come regolarizzare » — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; »
Ipotesi di calcolo
- Violazione commessa dal 1° settembre 2024 e contestata nel 2026: si applica il D.Lgs. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. 87/2024. Il nuovo testo unico delle sanzioni si applica solo dal 1° gennaio 2027.
- La riduzione di un terzo e l'aumento per frode sono applicati alla sanzione già portata al minimo di 150 euro: la norma non precisa l'ordine, verifica il tuo caso con un professionista.
- L'opzione « integrativa » presuppone una dichiarazione integrativa presentata entro i termini di accertamento e prima di accessi, ispezioni o verifiche. La riduzione del ravvedimento operoso non è calcolata qui.
- Non sono calcolati: la riduzione per errore di imputazione temporale, la sanzione fissa di 250 euro senza danno per l'Erario, i prezzi di trasferimento, il raddoppio per i canoni in cedolare secca, la riduzione alla metà per chi usa solo pagamenti tracciabili, il cumulo giuridico, l'imposta e gli interessi.
Per approfondire
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Il modello o i modelli ufficiali da compilare una volta noto l’importo, spiegati campo per campo.
Calcolatori collegati
I calcoli vicini: l’altro lato della stessa decisione, o il passaggio successivo.
Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.