Sanzione per dichiarazione omessa
Per le violazioni dal 1° settembre 2024, la dichiarazione omessa costa il 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se viene presentata con oltre 90 giorni di ritardo ma prima di qualsiasi controllo, la sanzione scende al 75% (il 25% dell'omesso versamento triplicato). Se non è dovuta imposta, si applica una sanzione fissa.
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Fonti e ipotesi
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 18 dicembre 1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « si applica la sanzione amministrativa ((del centoventi)) per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « l'omessa presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « l'omessa presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. »
- Agenzia delle Entrate — fiche « Ravvedimento — Come regolarizzare » — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « 25% dell’imposta, se il versamento è stato omesso oppure se è eseguito con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza »
- Agenzia delle Entrate — fiche « Ravvedimento — Come regolarizzare » — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « 12,5% dell’imposta, se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni »
- Agenzia delle Entrate — fiche « Ravvedimento — Come regolarizzare » — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « 12,5% dell’imposta, se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni »
- Gazzetta Ufficiale — d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo »
- Gazzetta Ufficiale — d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni »
- Agenzia delle Entrate — fiche « Ravvedimento — Come regolarizzare » — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza; »
- Agenzia delle Entrate — fiche « Ravvedimento — Come regolarizzare » — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza »
- Agenzia delle Entrate — fiche « Ravvedimento — Come regolarizzare » — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore; »
- Agenzia delle Entrate — fiche « Ravvedimento — Come regolarizzare » — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore »
- Agenzia delle Entrate — fiche « Ravvedimento — Come regolarizzare » — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; »
Ipotesi di calcolo
- Violazione commessa dal 1° settembre 2024 e contestata nel 2026: si applica il D.Lgs. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. 87/2024. Il nuovo testo unico delle sanzioni si applica solo dal 1° gennaio 2027.
- La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza non è omessa: si regolarizza con il ravvedimento operoso. L'opzione « oltre 90 giorni » presuppone la presentazione entro i termini di accertamento e prima di accessi, ispezioni o verifiche.
- Per la dichiarazione IVA senza imposta dovuta presentata in ritardo, la norma prevede da un lato la sanzione minima di 250 euro (art. 5, comma 1-bis) e dall'altro una sanzione da 150 a 1.000 euro (art. 5, comma 3): il calcolatore applica il comma 3, specifico per questo caso.
- Non sono calcolati: la riduzione alla metà per chi usa solo pagamenti tracciabili, il cumulo giuridico, il raddoppio per i canoni in cedolare secca, i regimi speciali OSS e IOSS, l'imposta stessa e gli interessi, che restano dovuti.
Per approfondire
Calcolatori collegati
I calcoli vicini: l’altro lato della stessa decisione, o il passaggio successivo.
Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.