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Rateizzazione dell'avviso bonario — rate, interessi e decadenza

Le somme di un avviso bonario si possono pagare in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. La prima si versa entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 per la tassazione separata, 90 se l'avviso è inviato all'intermediario); le altre entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre, con gli interessi del 3,5% annuo. Un ritardo fino a 7 giorni sulla prima rata o una carenza fino al 3% della rata, e comunque non oltre 10.000 euro, non fanno perdere la rateazione.

Regole 2026 — verificate il 24 settembre 2026Gratis, senza account

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Fonti e ipotesi

  • Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (articolo 3-bis Dlgs n. 462/1997). »
  • Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli esiti dei controlli automatizzato e formale della dichiarazione »
  • Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata »
  • Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « 90 giorni dalla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile all’intermediario che ha predisposto la dichiarazione. »
  • Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione »
  • Agenzia delle Entrate — fiche « Decadenza dal beneficio della rateazione » — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « non superiore a 7 giorni dalla scadenza, in caso di prima rata »
  • Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « se la rata viene versata con una “lieve carenza” per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro »
  • Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro »

Ipotesi di calcolo

  • Si applicano le regole in vigore nel 2026. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 462/1997 è abrogato dal testo unico adempimenti e accertamento, applicabile dal 1° gennaio 2027: per le comunicazioni successive verifica la nuova disciplina.
  • Ogni rata successiva alla prima è considerata pagata l'ultimo giorno del suo trimestre, uno per trimestre a partire da quello in cui paghi la prima rata. Pagando prima, gli interessi sono un po' più bassi.
  • Gli interessi di ogni rata sono calcolati sui giorni di calendario, su un anno di 365 giorni, e arrotondati al centesimo.
  • Le rate sono di pari importo; gli eventuali centesimi che avanzano dalla divisione sono aggiunti alla prima rata.

Per approfondire

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Calcolatori collegati

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Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.