Sanzione per omessa fatturazione
Per le violazioni dal 1° settembre 2024, chi non emette fattura per un'operazione imponibile paga il 70% dell'IVA non documentata; per un'operazione non imponibile o esente, il 5% dei corrispettivi. La sanzione non può essere inferiore a 300 euro. Se la violazione non ha avuto effetti sull'imposta o sul reddito, la sanzione va da 250 a 2.000 euro.
Regole 2026 — verificate il 25 settembre 2026Gratis, senza account
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Fonti e ipotesi
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 18 dicembre 1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « e' punito con sanzione amministrativa del settanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « e' punito con sanzione amministrativa del cinque per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 471/1997 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non puo' essere inferiore euro 300. »
Ipotesi di calcolo
- Violazione commessa dal 1° settembre 2024 e contestata nel 2026: si applica il D.Lgs. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. 87/2024. Il nuovo testo unico delle sanzioni si applica solo dal 1° gennaio 2027.
- La sanzione e il minimo di 300 euro sono applicati all'importo complessivo dell'anno che inserisci. Se l'ufficio contesta ogni operazione separatamente, il minimo può applicarsi a ciascuna.
- Non sono calcolati: scontrini e ricevute, corrispettivi telematici, la sanzione per il cliente che non segnala la fattura mancante, la riduzione alla metà per chi usa solo pagamenti tracciabili, il cumulo giuridico, l'IVA stessa e la riduzione del ravvedimento operoso.
Per approfondire
Calcolatori collegati
I calcoli vicini: l’altro lato della stessa decisione, o il passaggio successivo.
Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.