Liquidazione IVA periodica — mensile o trimestrale, importo e scadenza
La liquidazione è mensile per la maggior parte dei contribuenti; quella trimestrale si può scegliere con un volume d'affari non superiore a 500.000 euro (servizi e lavoratori autonomi) o a 800.000 euro (altre attività), ma l'imposta dovuta va maggiorata dell'1% a titolo di interessi. Un saldo a debito inferiore a 100 euro di norma non si versa e si riporta al periodo successivo, ma va comunque versato entro il 16 novembre dello stesso anno (liquidazione di ottobre o del terzo trimestre) e, per il mese di dicembre, entro il 16 gennaio dell'anno successivo.
Regole 2026 — verificate il 28 settembre 2026Gratis, senza account
Questo contenuto fa parte del percorso: Gestire l'IVA di una piccola impresa· Passaggio 5 di 11· Passaggio successivo: Calcolo dell'acconto IVA di dicembre
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Fonti e ipotesi
- Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « 500.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi »
- Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « 800.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività o appartenenti a determinate categorie. »
- Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « L’imposta dovuta va maggiorata dell’1% a titolo di interessi. »
- Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente deve determinare la differenza tra l’imposta relativa alle operazioni attive effettuate nel mese precedente e l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati »
- Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « l’imposta relativa alle operazioni attive effettuate nel mese precedente »
- Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « I soggetti trimestrali eseguono le liquidazioni e i versamenti relativi ai primi tre trimestri entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre »
- Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « la liquidazione relativa al quarto ed ultimo trimestre, va effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a tale ultimo trimestre. »
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 4 luglio 2006 — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione »
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 4 luglio 2006 — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione »
- Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « a debito, da versare all'erario, se pari o superiore a 100 euro (altrimenti si riporta in aumento per il periodo successivo) »
- Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « In ogni caso, il versamento dell’importo che non supera il limite di 100 euro deve essere effettuato entro il 16 novembre dello stesso anno e quello relativo al mese di dicembre entro il 16 gennaio dell’anno successivo. »
- Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « deve essere effettuato entro il 16 novembre dello stesso anno »
Ipotesi di calcolo
- L'IVA a debito e l'IVA detraibile sono quelle del periodo liquidato (mese o trimestre) e le inserisci tu: il calcolatore non verifica la detraibilità degli acquisti. Il credito d'imposta del periodo precedente (da sottrarre) e il debito del periodo precedente inferiore a 100 euro (da sommare) non sono chiesti: se ne hai, includili tu negli importi inseriti.
- Sono esclusi l'acconto IVA di dicembre, le categorie particolari ammesse alla liquidazione trimestrale per legge e i regimi speciali.
- La scadenza indicata è quella di legge, compreso il differimento al 20 agosto dei versamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto; lo slittamento quando cade di sabato o in un giorno festivo non viene applicato. Per il quarto trimestre non si tiene conto della possibilità di versare nei maggiori termini della dichiarazione dei redditi; per i mensili che affidano a terzi la contabilità IVA, la liquidazione sui dati del secondo mese precedente non è gestita.
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Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.