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Rimborso del credito IVA trimestrale: requisiti, visto e garanzia

Il credito IVA del trimestre si chiede con il modello TR se l'eccedenza detraibile supera 2.582,28 euro e se ricorre almeno un requisito: aliquote medie sulle vendite inferiori a quelle sugli acquisti, operazioni non imponibili oltre il 25% del totale, acquisti di beni ammortizzabili oltre i due terzi degli acquisti imponibili, prestazioni verso soggetti non stabiliti oltre il 50% delle operazioni, oppure soggetto non residente. Oltre 30.000 euro il rimborso richiede il visto di conformità o una garanzia; in compensazione il visto serve oltre 5.000 euro annui (50.000 per le start-up innovative).

Regole 2026 — verificate il 28 settembre 2026Gratis, senza account

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Fonti e ipotesi

  • Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR. »
  • Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate »
  • Gazzetta Ufficiale — DPR 633/1972 — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto »
  • Gazzetta Ufficiale — DPR 633/1972 — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili »
  • Gazzetta Ufficiale — DPR 633/1972 — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate »
  • Gazzetta Ufficiale — DPR 633/1972 — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a ((30.000 euro)) sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformita' »
  • Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità »
  • Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) »
  • Agenzia delle Entrate — anno 2026, verificato il 28 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « Il limite massimo dei crediti compensabili per ciascun anno solare è pari a 2 milioni di euro. »

Ipotesi di calcolo

  • Gli importi di operazioni e acquisti sono quelli del trimestre di riferimento e li inserisci tu, come l'eccedenza detraibile: il calcolatore non li ricostruisce dalla contabilità.
  • I requisiti di accesso valgono anche per l'utilizzo in compensazione, che si chiede con lo stesso modello TR in alternativa al rimborso.
  • Il requisito delle aliquote medie, lo stato di soggetto non residente e gli accertamenti degli ultimi due anni sono dichiarati da te: il calcolatore non li verifica.
  • Regole del DPR 633/1972 nell'ultima versione non abrogata pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale; il testo unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10) non è applicato.
  • Il limite annuo di 2 milioni di euro di crediti compensabili è confrontato solo con i crediti IVA trimestrali che indichi: gli altri crediti compensati nell'anno non sono conteggiati.

Per approfondire

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Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.