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Chiedere l'annullamento di un atto in autotutela

Se ritenete che un atto dell'Agenzia delle Entrate sia sbagliato, potete chiederne l'annullamento con un'istanza di autotutela, indirizzata all'ufficio che ha emanato l'atto e inviata con uno strumento che ne certifichi l'invio: servizi telematici, PEC o consegna allo sportello. Per i vizi di manifesta illegittimità (errore di persona, di calcolo, sul tributo, sul presupposto, pagamenti non considerati…) l'autotutela è obbligatoria; negli altri casi è facoltativa. Attenzione: l'istanza non sospende né interrompe alcun termine, a partire da quello per il ricorso al giudice tributario.

Aggiornato per il 2026 — verificato il 25 settembre 2026Procedura ufficiale, senza moduloGuida: circa 30 min

Questo contenuto fa parte del percorso: Ricevere un avviso dall'Agenzia delle Entrate· Passaggio 6 di 8· Passaggio successivo: Correggere una dichiarazione dei redditi: la dichiarazione integrativa

Scadenze

Nessun termine sospeso
La richiesta di autotutela non sospende né interrompe i termini, compreso quello per il ricorso al giudice tributario
Entro 60 giorni dalla notifica del diniego
Impugnazione del rifiuto espresso (art. 21 d.lgs. n. 546/1992)
Dopo 90 giorni dalla presentazione dell'istanza
Impugnazione possibile del rifiuto tacito, solo per l'autotutela obbligatoria

Documenti da preparare

  • L'atto di cui si chiede l'annullamento, con i suoi estremi
  • La documentazione a sostegno, per esempio le quietanze dei versamenti
  • Un indirizzo PEC o l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia, oppure la consegna allo sportello
  • La firma del contribuente, del legale rappresentante o del procuratore incaricato
Vedi la procedura sul sito ufficiale

A questa procedura non è associato alcun modulo: il link porta alla pagina ufficiale che la descrive.

Cosa ti offre questa pagina

La guida qui sopra e il link al sito ufficiale. ActioFin non produce alcun documento per questa pagina: ciò che compili o presenti avviene sul canale ufficiale.

A chi si applica

  • Il contribuente, o il suo rappresentante, a cui è stato notificato un atto dell'Agenzia che ritiene illegittimo o infondato
  • Autotutela obbligatoria: errore di persona, errore di calcolo, errore sull'individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile, errore sul presupposto d'imposta, mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione sanata nei termini
  • Autotutela facoltativa: gli altri vizi, o quelli dell'autotutela obbligatoria quando è già trascorso un anno dalla definitività dell'atto non impugnato
  • Non è possibile se c'è un giudicato sostanziale favorevole all'amministrazione, né, per l'autotutela facoltativa, se l'atto è stato oggetto di una definizione, anche agevolata (accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione)

Esempio concreto

Giulia Ferri, traduttrice a Torino, contesta un atto che ignora un suo versamento

Giulia riceve un atto che le richiede un'imposta di 1.240 euro, già versata con F24 alla scadenza. È un caso di autotutela obbligatoria: mancata considerazione di un pagamento regolarmente eseguito. Scrive l'istanza all'ufficio che ha emanato l'atto indicando i suoi dati, l'indirizzo PEC per le risposte, gli estremi dell'atto, il vizio e le ragioni, allega la quietanza dell'F24, la firma digitalmente e la invia via PEC. Nel frattempo tiene d'occhio il termine per il ricorso, perché l'istanza non lo sospende. Se l'ufficio non risponde, dopo 90 giorni potrà impugnare il silenzio.

Come compilarlo, passo dopo passo

  1. Individuate il vizio dell'atto e verificate se rientra nell'autotutela obbligatoria o in quella facoltativa, e che non ci sia un giudicato o una definizione che la escluda.
  2. Annotate subito il termine per il ricorso al giudice tributario: l'istanza non lo sospende.
  3. Preparate l'istanza, anche con il modello « Richiesta di esercizio dell'autotutela » dell'Agenzia, indicando i dati identificativi del contribuente o del rappresentante, i dati di contatto per le comunicazioni, gli estremi dell'atto, una descrizione dettagliata del caso, i vizi e le ragioni di fatto e di diritto.
  4. Allegate ogni documentazione utile all'esame, per esempio le quietanze dei versamenti.
  5. Firmatela voi, il vostro legale rappresentante o il procuratore incaricato.
  6. Indirizzatela all'ufficio che ha emanato l'atto e inviatela con uno strumento che ne certifichi l'invio: servizi telematici, PEC o consegna a mano allo sportello.
  7. Conservate la prova dell'invio: in caso di diniego espresso l'impugnazione va proposta entro 60 giorni dalla notifica.

Da sapere

  • L'Agenzia deve correggersi da sola, anche senza istanza, anche con giudizio pendente o atti definitivi, quando ricorrono i vizi dell'autotutela obbligatoria.
  • L'autotutela obbligatoria non è più esercitabile se è trascorso un anno dalla definitività dell'atto per mancata impugnazione; resta allora solo quella facoltativa.
  • Il rifiuto espresso o tacito sull'autotutela obbligatoria, e il solo rifiuto espresso su quella facoltativa, sono atti impugnabili (art. 19 d.lgs. n. 546/1992).
  • Le regole sono agli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000) e nella circolare n. 21/2024.
  • Per un avviso bonario che è invece dovuto, il calcolatore rateizzazione-avvisi-bonari aiuta a valutare una rateazione.

Errori frequenti

  • Contare sull'istanza di autotutela e lasciar scadere il termine per il ricorso, che non è sospeso.
  • Inviare l'istanza a un ufficio diverso da quello che ha emanato l'atto.
  • Mandarla con un mezzo che non ne certifica l'invio, come una e-mail ordinaria.
  • Omettere gli estremi dell'atto, i vizi o la documentazione a sostegno.
  • Aspettarsi di poter impugnare il silenzio su un'istanza di autotutela facoltativa: solo il rifiuto espresso è impugnabile.

Domande frequenti

A chi va inviata l'istanza di autotutela?

Di regola all'ufficio che ha emanato l'atto, competente a correggerlo, con servizi telematici, PEC o consegna a mano allo sportello.

L'istanza sospende il termine per fare ricorso?

No. La richiesta di autotutela non sospende né interrompe alcun termine, compreso quello per il ricorso al giudice tributario.

Cosa posso fare se l'ufficio rifiuta?

Il rifiuto espresso si impugna entro 60 giorni dalla notifica del diniego; il rifiuto tacito, solo per l'autotutela obbligatoria, si impugna una volta trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Che differenza c'è tra autotutela obbligatoria e facoltativa?

L'obbligatoria riguarda i vizi di manifesta illegittimità elencati dalla legge (errori di persona, di calcolo, sul tributo, sul presupposto, pagamenti ignorati…); la facoltativa gli altri casi di illegittimità o infondatezza, o quelli obbligatori dopo un anno dalla definitività dell'atto.

Per approfondire

Fonti ufficiali

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