Presentare un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate
Prima di adottare un comportamento fiscalmente rilevante su cui una norma tributaria è obiettivamente incerta, potete chiedere il parere dell'Agenzia delle Entrate con un'istanza di interpello, in carta libera e senza imposta di bollo, indirizzata di regola alla Direzione regionale del vostro domicilio fiscale e presentata a mano, per raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC. L'Agenzia risponde entro 90 giorni; se tace, vale la soluzione che avete proposto. L'istanza non sospende nessuna scadenza fiscale.
Aggiornato per il 2026 — verificato il 25 settembre 2026Procedura ufficiale, senza moduloGuida: circa 60 min
Scadenze
- Prima del comportamento
- Per i comportamenti che si attuano in dichiarazione, prima della scadenza ordinaria della dichiarazione e prima di assolvere gli obblighi tributari connessi; dopo, l'istanza è inammissibile
- Entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio
- Regolarizzazione di un'istanza carente di dati diversi dall'identificazione e dalla descrizione della fattispecie
- Entro 90 giorni dalla presentazione
- Risposta dell'Agenzia; entro 60 giorni dalla consegna della documentazione integrativa, se richiesta. Termine sospeso dal 1° al 31 agosto
Documenti da preparare
- La descrizione analitica e documentata del caso concreto e personale
- Le disposizioni tributarie di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione
- La soluzione interpretativa che proponete
- I recapiti, anche telematici, per ricevere la risposta
- La firma dell'istante o del legale rappresentante, oppure la procura del professionista incaricato
A questa procedura non è associato alcun modulo: il link porta alla pagina ufficiale che la descrive.
Cosa ti offre questa pagina
La guida qui sopra e il link al sito ufficiale. ActioFin non produce alcun documento per questa pagina: ciò che compili o presenti avviene sul canale ufficiale.
A chi si applica
- Il contribuente, o chi per legge è obbligato ad adempimenti tributari insieme o per suo conto, che ha un dubbio concreto e personale su tributi erariali prima di agire
- Interpello ordinario: interpretazione di una norma tributaria obiettivamente incerta; interpello qualificatorio: qualificazione di una fattispecie (per esempio spese di pubblicità o di rappresentanza)
- Interpello anti-abuso: parere sull'abusività di un'operazione, per qualsiasi settore impositivo; interpello disapplicativo: disapplicazione di una norma antielusiva che limita deduzioni, detrazioni o crediti d'imposta
- Non l'interpello probatorio, riservato dopo il decreto legislativo n. 219/2023 ai soggetti in adempimento collaborativo e a chi presenta un interpello sui nuovi investimenti, salvo il caso del gruppo Iva
- Non un professionista o un'associazione di categoria per conto dei propri assistiti senza specifico mandato
Esempio concreto
Studio Bianchi srl, Bologna, e una spesa dubbia tra pubblicità e rappresentanza
Lo Studio Bianchi srl, con ricavi ben lontani dai 100 milioni di euro, vuole sostenere 18.000 euro per un evento con i clienti e non sa se si tratti di spese di pubblicità o di rappresentanza. Prima di chiudere il bilancio e di presentare la dichiarazione, l'amministratore invia via PEC alla Direzione regionale dell'Emilia-Romagna un interpello qualificatorio: dati della società e codice fiscale, descrizione analitica dell'evento, norme in dubbio, recapiti, soluzione proposta (pubblicità) e firma digitale. Se entro 90 giorni l'Agenzia non risponde, la soluzione proposta si intende accettata; se risponde diversamente, la società può non adeguarsi, ma nessun termine di versamento o di dichiarazione è stato sospeso nel frattempo.
Come compilarlo, passo dopo passo
- Verificate che il dubbio riguardi un caso concreto e personale su tributi erariali, che la norma sia obiettivamente incerta e che l'Agenzia non abbia già dato la soluzione con circolari, risoluzioni, principi di diritto o risposte pubblicate.
- Scegliete la tipologia di interpello (ordinario, qualificatorio, anti-abuso, disapplicativo) e indicatela espressamente nell'istanza.
- Redigete l'istanza in carta libera con i dati identificativi e il codice fiscale del contribuente, la descrizione puntuale della fattispecie, le disposizioni di cui si chiede l'interpretazione o la disapplicazione, i recapiti anche telematici per la risposta e la soluzione che proponete.
- Firmatela voi, il legale rappresentante o il procuratore incaricato ai sensi dell'articolo 63 del Dpr n. 600/1973, allegando la procura se non è in calce all'atto.
- Indirizzatela alla Direzione regionale competente per il vostro domicilio fiscale, oppure alla Divisione Contribuenti se siete non residenti, un soggetto con volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro o un'amministrazione centrale.
- Presentatela prima del comportamento, preferibilmente con una sola modalità: consegna a mano, plico raccomandato con avviso di ricevimento o PEC, con firma digitale oppure firma autografa e copia del documento d'identità.
- Se l'ufficio vi invita a completare l'istanza, rispondete entro 30 giorni; poi attendete la risposta, senza sospendere versamenti e dichiarazioni.
Da sapere
- Il parere dell'Agenzia non vincola il contribuente, che può non uniformarsi; vincola invece gli uffici, che non possono emettere atti impositivi o sanzionatori difformi se i fatti accertati coincidono con quelli descritti.
- Gli effetti della risposta si estendono ai comportamenti successivi riconducibili alla stessa fattispecie, salvo rettifica con valore solo per il futuro.
- La risposta all'interpello non è impugnabile.
- Nelle more del decreto ministeriale, la presentazione dell'istanza non richiede il versamento del contributo previsto dall'articolo 11, comma 3, dello Statuto.
- Le regole descritte sono quelle dell'articolo 11 della legge n. 212/2000 come servite dall'Agenzia nel 2026.
- Se invece un atto dell'Agenzia vi è già stato notificato e lo ritenete errato, lo strumento è l'istanza di autotutela, non l'interpello.
Errori frequenti
- Presentare l'interpello dopo aver già tenuto il comportamento o dopo la scadenza della dichiarazione: l'istanza è inammissibile.
- Descrivere il caso in termini generali: senza una fattispecie concreta e personale l'istanza è inammissibile.
- Chiedere il parere su una questione già oggetto di un controllo di cui si è formalmente a conoscenza.
- Porre questioni di fatto o di norme non tributarie, come l'accertamento della residenza fiscale.
- Contare sull'interpello per rinviare un versamento o una dichiarazione: le scadenze non sono sospese.
Domande frequenti
Entro quanto risponde l'Agenzia a un interpello?
Entro 90 giorni dalla presentazione o dalla regolarizzazione dell'istanza; se chiede documenti integrativi, entro 60 giorni dalla loro consegna. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto.
Cosa succede se l'Agenzia non risponde?
Si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente nell'istanza.
Dove si presenta l'istanza di interpello?
Di regola alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale, a mano, per raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC. Non residenti, grandi contribuenti e amministrazioni centrali si rivolgono alla Divisione Contribuenti.
L'interpello costa qualcosa?
L'istanza è in carta libera e non è soggetta all'imposta di bollo; il contributo previsto dallo Statuto non è dovuto finché non è adottato il decreto ministeriale che lo disciplina.
Posso impugnare la risposta?
No, la risposta all'interpello non è impugnabile; il contribuente può però non uniformarsi al parere.
Per approfondire
Modelli collegati
Fonti ufficiali
- Agenzia delle Entrate — Interpello: che cos'è (ultimo aggiornamento 12 dicembre 2025) — 25 settembre 2026
- Agenzia delle Entrate — Interpello da Statuto del contribuente — 25 settembre 2026
- Agenzia delle Entrate — Come e dove presentare l'istanza d'interpello — 25 settembre 2026
- Agenzia delle Entrate — Interpello: effetti — 25 settembre 2026
- Agenzia delle Entrate — Interpello: inammissibilità delle istanze — 25 settembre 2026
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