Calcola la quota pignorabile dello stipendio: 1/5 per creditori ordinari, 1/10-1/7-1/5 gradualità per debiti fiscali (2026).
Données vérifiées · luglio 2026
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Per creditori ordinari (privati), il pignoramento massimo consentito è di un quinto (1/5) dello stipendio netto (art. 545 c.p.c.). Per debiti fiscali/contributivi (agente della riscossione), si applica dal 2025 la gradualità dell'art. 171 D.Lgs 33/2025: 1/10 fino a 2 500 EUR di stipendio netto mensile, 1/7 da 2 500 a 5 000 EUR, 1/5 oltre 5 000 EUR. In caso di più pignoramenti concorrenti da cause diverse, il tetto complessivo non può mai superare la metà (1/2) dello stipendio netto.
Per uno stipendio netto di 2 000 €/mese e un creditore ordinario, la quota pignorabile è 400 € (1/5).
Indica lo stipendio netto mensile.
Indica il tipo di creditore (ordinario o fiscale).
Indica il numero di pignoramenti concorrenti, se applicabile.
Leggi la quota pignorabile finale.
Ultimo aggiornamento dei dati
14 luglio 2026
Fonti e riferimenti
Art. 545 e ss. Codice di Procedura Civile, art. 171 D.Lgs 29 marzo 2025, n. 33 (gradualità debiti fiscali).
I dati di questo calcolatore vengono aggiornati regolarmente per riflettere gli ultimi parametri ufficiali. In caso di dubbio, consulta le fonti ufficiali indicate sopra.