Iscrivere la PEC (domicilio digitale) dell'impresa nel Registro delle Imprese
Ogni impresa, individuale o societaria, deve avere iscritto nel Registro delle Imprese un domicilio digitale, cioè una casella PEC attiva, propria ed esclusiva: dal 1° ottobre 2020 l'obbligo vale per tutte (art. 37 d.l. 76/2020). La comunicazione è telematica e gratuita, anche con la « Pratica semplice » firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante. Chi non la iscrive, o lascia scadere la PEC iscritta, riceve un domicilio digitale d'ufficio in sola ricezione e una sanzione amministrativa. Dal 31 ottobre 2025 anche l'amministratore unico o delegato di società deve iscrivere un proprio domicilio digitale.
Aggiornato per il 2026 — verificato il 25 settembre 2026Procedura ufficiale, senza moduloGuida: circa 15 min
Scadenze
- Nella domanda di iscrizione dell'impresa
- Senza PEC la domanda è sospesa e, dopo 30 giorni senza integrazione, rifiutata
- A ogni cambio di indirizzo PEC
- Iscrizione del nuovo domicilio digitale presso il Registro della provincia della sede
- Con la nomina o la conferma dell'amministratore
- Domicilio digitale personale, diverso da quello dell'impresa, da comunicare insieme all'iscrizione della nomina; per chi era in carica al 31/10/2025 il termine era il 31/12/2025
Documenti da preparare
- Casella PEC attiva, intestata esclusivamente all'impresa
- Firma digitale del titolare o del legale rappresentante (o del professionista incaricato)
- Codice fiscale dell'impresa e del dichiarante
- Per l'amministratore, un domicilio digitale personale diverso da quello dell'impresa
A questa procedura non è associato alcun modulo: il link porta alla pagina ufficiale che la descrive.
Cosa ti offre questa pagina
La guida qui sopra e il link al sito ufficiale. ActioFin non produce alcun documento per questa pagina: ciò che compili o presenti avviene sul canale ufficiale.
A chi si applica
- Le imprese individuali, obbligate a indicare la PEC già nella domanda di iscrizione dal 20 ottobre 2012
- Le società, obbligate dal 29 novembre 2008, comprese le società estere con sedi secondarie in Italia; non le società fallite
- Le imprese la cui PEC iscritta è scaduta, revocata o non più attiva, che devono comunicarne una valida
- L'amministratore unico, l'amministratore delegato o, in mancanza, il presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consortili, per il proprio domicilio digitale personale
- Non chi rinnova presso il gestore la stessa casella già iscritta: il rinnovo non va comunicato
Esempio concreto
Marco Bianchi, elettricista a Perugia, sostituisce la PEC scaduta
Marco, titolare della ditta individuale Bianchi Impianti, scopre dalla visura gratuita del cassetto digitale che la PEC iscritta risulta non più attiva: l'aveva lasciata scadere cambiando gestore. Attiva una nuova casella intestata solo alla sua impresa, invia un messaggio di prova e attende la ricevuta di consegna. Poi apre la Pratica semplice su registroimprese.it, inserisce il suo codice fiscale, quello dell'impresa e il nuovo indirizzo, firma digitalmente e invia: non paga né diritti né bollo. Senza questa comunicazione avrebbe rischiato il domicilio d'ufficio e una sanzione, in misura ridotta di 60 euro per un'impresa individuale.
Come compilarlo, passo dopo passo
- Verificate se l'impresa ha già una PEC iscritta, e se è ancora attiva, con una visura aggiornata o con la ricerca su registroimprese.it.
- Se manca o è scaduta, attivate una casella presso un gestore autorizzato dall'AgID: deve essere unica ed esclusiva dell'impresa, non quella di un commercialista o di un'associazione di categoria.
- Provate la casella con un messaggio di prova e attendete la ricevuta di consegna.
- Comunicatela con la Pratica semplice, che richiede solo firma digitale, codici fiscali dell'impresa e del dichiarante e indirizzo PEC; oppure con DIRE, variazione « Dati sede », compilando soltanto il campo PEC.
- Firmate digitalmente, come titolare, legale rappresentante, professionista incaricato o procuratore speciale, e inviate la pratica al Registro della provincia della sede.
- Se siete amministratore unico o delegato di una società, iscrivete anche il vostro domicilio digitale personale, diverso da quello dell'impresa.
Da sapere
- La comunicazione della PEC e le sue variazioni sono esenti da diritti di segreteria e da imposta di bollo; se nella stessa pratica si comunicano altre variazioni, si pagano gli importi di queste.
- Il domicilio assegnato d'ufficio ha la forma codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it, funziona in sola ricezione, si consulta dal cassetto digitale dell'imprenditore ed entra negli elenchi INI-PEC: vi possono arrivare atti amministrativi, tributari e giudiziari.
- La sanzione per la mancata comunicazione va da 206 a 2.064 euro per le società e da 30 a 1.548 euro per le imprese individuali; pagando entro 60 giorni dalla contestazione si versano 412 euro o 60 euro.
- Il Conservatore può cancellare d'ufficio dal Registro un indirizzo PEC revocato o inattivo.
- Gli indirizzi PEC di imprese e professionisti si consultano liberamente, senza autenticazione, sul portale INI-PEC.
- Chi presenta una domanda di cancellazione dell'impresa individuale non riceve richieste di integrazione per la PEC mancante.
Errori frequenti
- Iscrivere la PEC del commercialista o di uno studio, condivisa con altri clienti: non è iscrivibile.
- Usare la stessa PEC per più imprese.
- Lasciare scadere la casella iscritta pensando che basti averla comunicata una volta.
- Compilare in DIRE anche i dati della sede quando si comunica solo la PEC.
- Per l'amministratore, iscrivere come domicilio personale la PEC della società.
Domande frequenti
La mia impresa è obbligata ad avere una PEC iscritta?
Sì, dal 1° ottobre 2020 tutte le imprese, individuali o in forma societaria, attive e non soggette a procedure concorsuali, devono avere nel Registro delle Imprese un domicilio digitale attivo.
Quanto costa comunicare la PEC?
Nulla: la comunicazione e le sue variazioni sono esenti da diritti di segreteria e da imposta di bollo.
Cosa succede se non la comunico?
La Camera di commercio assegna d'ufficio un domicilio digitale in sola ricezione e applica una sanzione amministrativa, notificata a quel domicilio.
Ho rinnovato la PEC con il mio gestore: devo comunicarlo?
No, il rinnovo di una casella già iscritta non va comunicato; occorre farlo solo se cambia l'indirizzo.
Anche l'amministratore della Srl deve avere una PEC?
Sì, dal 31 ottobre 2025 l'amministratore unico o delegato, o in mancanza il presidente del consiglio di amministrazione, deve iscrivere un domicilio digitale proprio, diverso da quello della società.
Per approfondire
Capire questo modello: il corso collegato
Modelli collegati
- Iscrivere o modificare l'impresa con la Comunicazione Unica (ComUnica)
- Emettere una fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI)
- Chiedere il certificato di residenza fiscale all'Agenzia delle Entrate
- Delegare il cassetto fiscale e la fattura elettronica al commercialista (delega unica)
- Aprire un'attività con la SCIA al SUAP (Impresa in un giorno)
Fonti ufficiali
- Camera di Commercio dell'Umbria — Comunicazione del domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese (ultimo aggiornamento 22-06-2026) — 25 settembre 2026
- Camera di Commercio di Genova — Obbligo di comunicare il domicilio digitale - PEC — 25 settembre 2026
- Camera di Commercio di Roma — Domicilio digitale delle imprese (PEC): guida alla comunicazione — 25 settembre 2026
Guida e documento forniti a solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza legale o fiscale personalizzata. Fa fede soltanto la decisione dell'ente destinatario: verificane i requisiti e, se necessario, rivolgiti a un professionista abilitato.