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Donazioni e passaggio dell'impresa di famiglia
La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 40 sezioni · 1677 parole · 10 min
Paolo, 68 anni, possiede tutte le quote della sua Srl e un appartamento da 400.000 €. Dona l'appartamento alla figlia: sotto la franchigia di un milione, l'imposta di donazione è zero, ma ipotecaria e catastale costano 12.000 €. Dona le quote al figlio che lavora in azienda: nessuna imposta, a patto che per cinque anni il figlio mantenga il controllo della società.
Cosa saprai fare
- Applicare alle donazioni le stesse franchigie e aliquote delle successioni
- Conoscere il ruolo del notaio: atto pubblico, registrazione entro 30 giorni e versamento delle imposte
- Calcolare le imposte ipotecaria e catastale su un immobile donato, con e senza prima casa
- Riconoscere i trasferimenti esclusi dall'imposta, a partire da aziende e partecipazioni passate ai familiari
- Sapere che cosa succede se si rivende un immobile ricevuto in donazione o in eredità
La donazione: stesse aliquote, un atto notarile
Chi riceve una donazione paga un'imposta costruita come quella di successione. Le aliquote e le franchigie dipendono dal rapporto tra donante e beneficiario, e rendono tassabile solo la parte del valore che eccede la franchigia. La scheda dell'Agenzia sulle aliquote della donazione riporta le stesse misure applicate alle eredità.
Coniuge e parenti in linea retta pagano il 4 % oltre un milione di euro a testa; fratelli e sorelle il 6 % oltre 100.000 euro. Gli altri parenti entro il quarto grado e gli affini indicati dalla legge pagano il 6 % senza franchigia, tutti gli altri l'8 %.
Anche nelle donazioni, se il beneficiario è una persona con disabilità grave, l'imposta colpisce solo la parte che supera 1.500.000 euro, e la scheda dell'Agenzia precisa che ciò vale a prescindere dal grado di parentela con il donante.
Cifre chiave
- Aliquota della donazione a coniuge e figli, oltre la franchigia
- 4 %
- Franchigia per ciascun figlio o per il coniuge
- 1.000.000 €
- Aliquota della donazione a un estraneo, senza franchigia
- 8 %
La differenza con la successione sta nella procedura. La donazione si fa per atto pubblico, davanti al notaio che lo redige. È il notaio che registra l'atto all'ufficio dell'Agenzia entro 30 giorni e versa l'imposta di donazione al momento della registrazione, senza che il beneficiario debba presentare alcuna dichiarazione.
Insieme all'imposta di donazione il notaio versa l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro. C'è però un'eccezione favorevole: se la donazione non eccede i limiti della franchigia, l'imposta di registro non è dovuta. Il regalo di un genitore a un figlio sotto il milione non paga quindi neppure quei 200 euro.
Chi paga, in concreto? L'imposta è a carico del beneficiario, ma è il notaio che la versa al momento della registrazione. Conviene quindi chiedergli, prima di fissare l'appuntamento, il conto preciso delle imposte da mettere a disposizione, soprattutto quando la donazione comprende immobili.
Cifre chiave
- Giorni entro cui il notaio registra l'atto di donazione
- 30
- Imposta di registro fissa sulla donazione che eccede la franchigia
- 200 €
Gli immobili donati
Quando la donazione riguarda un immobile o un diritto reale immobiliare, all'imposta di donazione si aggiungono l'imposta ipotecaria del 2 % e l'imposta catastale dell'1 %, calcolate sul valore dell'immobile. Come nella successione, sono dovute anche se l'imposta di donazione è azzerata dalla franchigia.
Se il beneficiario ha i requisiti prima casa, le due imposte diventano fisse: 200 euro ciascuna. È la stessa agevolazione riconosciuta agli eredi, e sposta in modo decisivo il costo di una donazione di immobile da un genitore a un figlio che vi andrà ad abitare.
Chi riceve in donazione la casa in cui andrà a vivere deve ricordare che, avendo ottenuto l'agevolazione prima casa, ne assume anche gli impegni: trasferimento della residenza nei termini e divieto di rivendere o donare prima di cinque anni senza riacquistare un'altra abitazione principale entro un anno.
I trasferimenti esclusi dall'imposta
L'articolo 3 del testo unico elenca i trasferimenti che l'imposta non colpisce, per successione come per donazione. Il comma 1 esclude quelli a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, degli enti pubblici, delle fondazioni e delle associazioni riconosciute con finalità esclusive di assistenza, studio, ricerca, educazione e istruzione, e delle ONLUS.
Gli altri enti pubblici e le altre fondazioni o associazioni riconosciute sono esenti solo se il lascito o la donazione sono disposti per quelle stesse finalità. In tal caso il beneficiario deve dimostrare entro cinque anni di aver impiegato i beni per lo scopo indicato; altrimenti paga l'imposta con gli interessi legali.
La regola vale anche per gli enti istituiti negli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, e, a condizione di reciprocità, negli altri Stati. Il comma 4-bis aggiunge i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.
In pratica, un lascito testamentario o una donazione a una fondazione riconosciuta che si occupa solo di ricerca scientifica non paga l'imposta, qualunque sia l'importo. Lo stesso lascito a un'associazione non riconosciuta, o a un ente con scopi diversi da quelli elencati, sconta invece l'aliquota dell'8 % prevista per gli estranei.
Il passaggio dell'impresa ai familiari
Per chi guida un'impresa di famiglia la disposizione più importante è il comma 4-ter. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti di aziende o rami di azienda, di quote sociali e di azioni a favore dei discendenti e del coniuge, fatti per successione, per donazione o con un patto di famiglia regolato dal codice civile.
Definizione
Patto di famiglia — Contratto disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, con cui l'imprenditore o il titolare di partecipazioni trasferisce in vita l'azienda o le quote a uno o più discendenti. Il comma 4-ter lo nomina espressamente tra i trasferimenti che possono essere esenti.
Per le società di capitali residenti il beneficio non copre qualsiasi pacchetto. Spetta solo per le partecipazioni con cui il beneficiario acquisisce il controllo previsto dall'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, cioè la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria, oppure integra un controllo che già aveva.
In cambio la legge chiede una continuità di cinque anni dalla data del trasferimento. Chi riceve un'azienda deve proseguire l'attività d'impresa; chi riceve le partecipazioni di controllo di una società di capitali deve mantenere il controllo; chi riceve altre quote sociali deve conservarne la titolarità.
L'impegno va dichiarato formalmente, nella dichiarazione di successione, nell'atto di donazione o nel patto di famiglia. Se poi le condizioni non sono rispettate, si decade dal beneficio: si paga l'imposta ordinaria, la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 471 del 1997 e gli interessi di mora dalla data in cui l'imposta andava pagata.
Cifre chiave
- Anni di prosecuzione dell'attività o di mantenimento del controllo richiesti
- 5
- Anni entro cui un ente beneficiario dimostra l'impiego dei beni per le finalità previste
- 5
L'impegno non è una formalità da aggiungere dopo. Va reso contestualmente all'atto o alla dichiarazione, e il suo contenuto cambia con il bene trasferito: prosecuzione dell'attività per l'azienda, mantenimento del controllo per le società di capitali, mantenimento della titolarità per le altre quote. Conviene farlo verificare dal notaio o dal professionista che redige la dichiarazione.
Il testo del comma 4-ter qui descritto è quello della versione in vigore dal 2025, riscritta dal decreto legislativo 139 del 2024 per le successioni aperte e le donazioni fatte da quella data. Le versioni precedenti erano formulate in modo diverso: prima di pianificare, verificate sempre la data del passaggio e il testo che la governa.
Rivendere un immobile ricevuto
Il passaggio gratuito ha un seguito anche sul fronte delle imposte sui redditi, quando il beneficiario rivende. L'articolo 67 del TUIR tassa la plusvalenza sulla cessione di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, ma esclude espressamente quelli acquisiti per successione: chi vende la casa ereditata non paga imposta sul guadagno.
Per gli immobili ricevuti in donazione la regola è diversa. I cinque anni non partono dalla donazione, ma dalla data in cui il donante aveva acquistato l'immobile. Se il genitore possedeva la casa da vent'anni, il figlio che la riceve e la rivende subito non realizza una plusvalenza tassabile.
Se invece la plusvalenza è tassabile, il venditore può chiedere al notaio, all'atto della cessione, un'imposta sostitutiva del 26 % al posto dell'IRPEF. È una scelta da valutare con il calcolo alla mano, confrontandola con la tassazione ordinaria.
Donare in vita o lasciare in eredità
Dal punto di vista dell'imposta sui trasferimenti gratuiti, donare in vita e lasciare in eredità costano allo stesso modo: stesse franchigie, stesse aliquote, stesse imposte sugli immobili. Le differenze stanno altrove, nella procedura, nei tempi e in ciò che accade se il beneficiario rivende.
Tabella di sintesi
| Aspetto | Successione | Donazione |
|---|---|---|
| Chi versa l'imposta | L'erede, autoliquidandola nella dichiarazione | Il notaio, alla registrazione dell'atto |
| Termine | Dichiarazione entro 12 mesi, pagamento entro 90 giorni dalla scadenza | Registrazione entro 30 giorni dall'atto |
| Franchigie e aliquote | Articolo 7 del testo unico | Le stesse misure |
| Immobili | Ipotecaria 2 % e catastale 1 %, 200 € ciascuna con prima casa | Le stesse misure |
| Rivendita entro cinque anni | Nessuna plusvalenza tassabile | Cinque anni contati dall'acquisto del donante |
La scelta tra le due strade raramente dipende dalle sole imposte. Entrano in gioco i diritti degli altri familiari, la volontà di conservare redditi o poteri finché si è in vita, la preparazione di chi riceve. Questo corso si ferma al profilo fiscale: per il resto serve il consiglio di un notaio.
Errori da evitare
- Credere che una donazione sotto franchigia di un immobile sia a costo zero: il 2 % di ipotecaria e l'1 % di catastale restano dovuti.
- Dimenticare di chiedere l'agevolazione prima casa nell'atto di donazione, quando il figlio ha i requisiti e andrà ad abitare l'immobile.
- Donare una quota di minoranza di una Srl contando sull'esenzione per il passaggio d'impresa: per le società di capitali serve una partecipazione di controllo.
- Cedere l'azienda ricevuta prima di cinque anni senza sapere che si decade dal beneficio, con imposta, sanzione e interessi.
- Omettere la dichiarazione di impegno nell'atto di donazione o nella dichiarazione di successione, che è una condizione del beneficio.
- Pensare che una casa ricevuta in donazione e rivenduta subito generi sempre una plusvalenza: i cinque anni si contano dall'acquisto del donante.
- Lasciare un bene a un'associazione non riconosciuta pensando che ogni ente sia esente: l'esclusione riguarda solo i soggetti e le finalità elencati dall'articolo 3.
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