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Split payment: fatturare a una pubblica amministrazione senza incassare l'IVA

La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 49 sezioni · 2253 parole · 12 min

Elena guida una piccola società di assistenza informatica e ha appena fatturato a un Comune 8.000 € più 1.760 € di IVA. Sul conto corrente arrivano 8.000 €, non 9.760 €. Nessuno ha sbagliato: è la scissione dei pagamenti. Chi non la conosce passa giorni a sollecitare un'imposta che la legge vuole versata direttamente dal cliente all'Erario.

Cosa saprai fare

  • Capire che cosa cambia, rispetto alla regola generale, quando l'IVA viene versata dal cliente e non dal fornitore
  • Riconoscere le pubbliche amministrazioni e gli altri enti e società a cui si applica l'articolo 17-ter
  • Individuare i casi esclusi, a partire dai compensi professionali soggetti a ritenuta
  • Preparare una fattura elettronica verso la PA con i codici che l'ufficio destinatario richiede
  • Prevedere il credito IVA che si forma quando la clientela è in gran parte pubblica

Che cosa cambia con la scissione dei pagamenti

La regola di partenza sta nel primo comma dell'articolo 17 del DPR 633/1972: l'imposta è dovuta da chi effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili. È lui a versarla all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni e al netto della detrazione dell'IVA sugli acquisti, nei modi e nei termini stabiliti dal decreto.

L'articolo 17-ter introduce una deviazione. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, quando il cliente non è debitore d'imposta, l'IVA è «in ogni caso versata dai medesimi», cioè dagli acquirenti, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Definizione

Scissione dei pagamenti (split payment) — Il meccanismo dell'articolo 17-ter del DPR 633/1972 per cui il fornitore addebita l'IVA in fattura, ma il cliente pubblico, o assimilato, paga al fornitore soltanto l'imponibile e versa direttamente all'Erario l'imposta indicata nel documento.

Conviene fissare subito che cosa non cambia. L'operazione resta imponibile, l'aliquota è quella propria del bene o del servizio e la fattura continua a mostrare imponibile, aliquota e imposta. Ciò che si sposta è il flusso del denaro: l'imposta non transita più dal conto del fornitore prima di arrivare allo Stato.

Il cambio di prospettiva pesa soprattutto sulla tesoreria. Nel regime ordinario il fornitore incassa l'IVA dal cliente e la trattiene fino alla liquidazione periodica. Con la scissione quel denaro non arriva mai: il fornitore riceve il netto e deve finanziare con altre risorse l'IVA che ha pagato ai propri fornitori.

Cifre chiave

Aliquota ordinaria dell'IVA, che resta indicata in fattura anche in scissione dei pagamenti
22 %
Aliquota ridotta del 10 %, applicata allo stesso modo ai beni e servizi della tabella A, parte III
10 %

Chi applica la scissione: le amministrazioni pubbliche

Il primo comma dell'articolo 17-ter non elenca le amministrazioni una per una: rinvia a quelle definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. È una definizione di finanza pubblica, pensata per il bilancio dello Stato, che il legislatore IVA ha preso in prestito per delimitare il meccanismo.

Per il fornitore la domanda pratica è un'altra: come sapere se il cliente è dentro o fuori. Il Dipartimento delle Finanze spiega di non pubblicare un elenco delle pubbliche amministrazioni tenute alla scissione, perché la disciplina segue quella della fatturazione elettronica obbligatoria verso la PA prevista dalla legge 244/2007.

Il riferimento indicato è quindi l'elenco dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, consultabile su indicepa.gov.it. Il Dipartimento avverte però che vanno esclusi i soggetti classificati come «Gestori di pubblici servizi»: compaiono nell'Indice, ma non rientrano nella disciplina della fatturazione elettronica obbligatoria e quindi, per questa via, nella scissione.

Nella pratica il controllo sull'Indice serve due volte. Conferma che il cliente è un'amministrazione pubblica e fornisce il codice dell'ufficio a cui recapitare la fattura elettronica. Chi lavora spesso con enti diversi fa bene a conservare, per ciascun cliente, la schermata o l'estratto consultato e la data della consultazione.

Gli altri enti e società del comma 1-bis

Il comma 1-bis estende la scissione a soggetti che amministrazioni pubbliche in senso stretto non sono, ma che al settore pubblico sono legati dalla proprietà o dal controllo. Per il fornitore è il punto più delicato, perché si tratta spesso di società di capitali che, viste da fuori, somigliano in tutto a un normale cliente privato.

Tabella di sintesi

Lettera del comma 1-bisSoggettiCondizione indicata dal testo
0a)Enti pubblici economici nazionali, regionali e localiComprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona
0b)Fondazioni partecipate da amministrazioni pubblichePartecipazione complessiva al fondo di dotazione non inferiore al 70 %
a)Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai MinisteriControllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2, del Codice civile
b)Società controllate da amministrazioni pubbliche o da enti e società delle lettere 0a), 0b), a) e c)Controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del Codice civile
c)Società partecipate da amministrazioni pubbliche o da enti e società delle lettere 0a), 0b), a) e b)Partecipazione complessiva al capitale non inferiore al 70 %
d)Lettera soppressa dal decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84Nessuna, per le fatture emesse dal 1° luglio 2025

Cifre chiave

Quota minima del fondo di dotazione detenuta da amministrazioni pubbliche (fondazioni, lettera 0b)
70 %
Quota minima del capitale detenuta dal settore pubblico (società partecipate, lettera c)
70 %

Le due soglie del 70 % sono scritte come «non inferiore»: una partecipazione pubblica pari esattamente al 70 % basta. Il testo parla inoltre di percentuale «complessiva», il che significa sommare le quote di più soci pubblici. Una società con tre Comuni soci al 25 % ciascuno arriva al 75 % e rientra nella lettera c).

Per le società controllate delle lettere a) e b) il testo rinvia alle nozioni di controllo dell'articolo 2359 del Codice civile, che questo corso non ha letto e quindi non riassume. Quando la struttura del gruppo non è evidente, la strada più sicura resta quella dell'attestazione del cliente, descritta poco più avanti.

La lettera d) è stata soppressa dal decreto-legge 84 del 2025. L'aggiornamento riportato in Gazzetta Ufficiale precisa che la soppressione vale dal 1° luglio 2025 per le operazioni fatturate da quella data. Un cliente che rientrava nella scissione soltanto per quella lettera riceve oggi fatture con IVA ordinariamente incassata dal fornitore.

Resta il problema di sapere, fattura per fattura, se il cliente appartiene a una di queste categorie. Il comma 1-quater lo risolve così: su richiesta del fornitore, il cliente deve rilasciare un documento che attesta la sua riconducibilità ai soggetti dell'articolo 17-ter. Il fornitore che possiede l'attestazione è tenuto ad applicare la scissione.

L'attestazione ha quindi un doppio effetto. Protegge il fornitore che si fida di un'informazione scritta ricevuta dal cliente, ma lo vincola: una volta in suo possesso, non può scegliere di fatturare in modo ordinario. Conviene chiederla all'apertura del rapporto e archiviarla insieme al contratto o all'ordine.

Quando la scissione non si applica

La prima esclusione è scritta nel primo comma stesso. La scissione riguarda le operazioni per le quali il cliente non è debitore d'imposta. Se invece, per un'altra norma IVA, è il cliente a dover assolvere l'imposta, come accade nell'inversione contabile, la condizione manca e la scissione non entra in gioco. Il secondo modulo torna su questo incrocio.

Il comma 1-quinquies esclude gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, ma solo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che riguardano la gestione dei diritti collettivi di uso civico. Per le altre forniture a quegli stessi enti la regola generale dell'articolo 17-ter continua ad applicarsi.

L'esclusione che interessa più lettori è quella del comma 1-sexies. Non rientrano nella scissione le prestazioni di servizi rese ai soggetti dei commi 1, 1-bis e 1-quinquies i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o alla ritenuta d'acconto dell'articolo 25 del DPR 600/1973.

In pratica, il professionista che fattura a un Comune un compenso sul quale il Comune opera la ritenuta d'acconto incassa l'IVA come con qualsiasi altro cliente. Il legislatore ha evitato che sulla stessa fattura si sommassero due trattenute, la ritenuta sul compenso e l'IVA dirottata all'Erario, con un incasso netto troppo ridotto.

C'è infine un limite temporale. Il comma 1-ter stabilisce che le disposizioni dell'articolo si applicano fino alla scadenza della misura speciale di deroga concessa dal Consiglio dell'Unione europea in base all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. Il testo letto non indica la data di scadenza: va verificata di anno in anno.

La fattura verso la PA

Verso le pubbliche amministrazioni la fattura è elettronica e passa dal Sistema di Interscambio. La scheda con cui l'Agenzia delle Entrate si rivolge ai propri fornitori ricorda che ogni fattura deve indicare il Codice Univoco Ufficio, detto anche codice IPA, nel campo 1.1.4 del tracciato, denominato «Codice Destinatario».

Il Codice Univoco Ufficio è ciò che permette allo SdI di recapitare il documento all'ufficio giusto. Un'amministrazione può averne molti, uno per ciascun ufficio che riceve fatture: sbagliarlo significa far arrivare la fattura a chi non l'ha ordinata. Il codice si ricava dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni o dall'ordine.

La stessa scheda richiama due codici di tracciabilità. Il codice identificativo di gara, il CIG, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge 136/2010, e il codice unico di progetto, il CUP, per le fatture relative a opere pubbliche. L'Agenzia avverte che non potrà pagare le fatture prive di CIG e CUP, quando previsti.

Il CUP mancante si può aggiungere dopo l'emissione, con il servizio di integrazione del codice disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Per il CIG la scheda non prevede un'integrazione analoga: conviene quindi verificarlo sull'ordine prima di inviare la fattura, non dopo il primo sollecito.

Il decreto ministeriale che attua l'articolo 17-ter stabilisce anche come segnalare in fattura l'operazione in scissione. Questo corso non lo ha letto e non ne ripete il contenuto: il software per la fatturazione verso la PA e la guida alla compilazione pubblicata dall'Agenzia indicano come valorizzare il documento.

L'IVA che il fornitore non incassa

Dal lato del fornitore la conseguenza più visibile riguarda la liquidazione periodica. L'imposta delle fatture in scissione è versata dal cliente: il fornitore non la aggiunge a quella da versare. Continua invece a detrarre l'IVA pagata sui propri acquisti, secondo le regole ordinarie dell'articolo 19.

Chi lavora quasi soltanto per enti pubblici vede così comparire un credito IVA strutturale. Ogni mese detrae l'imposta sugli acquisti, ma ha poca o nessuna imposta a debito con cui compensarla. Il credito si accumula da una liquidazione all'altra e, se non viene gestito, immobilizza liquidità che l'impresa ha già anticipato ai propri fornitori.

L'articolo 30 del DPR 633/1972 tiene conto di questa situazione. Tra i casi in cui l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale può essere chiesta a rimborso figura chi effettua operazioni con aliquote inferiori a quelle degli acquisti, computando anche le operazioni in scissione dei pagamenti.

La stessa lettera dell'articolo 30 computa anche le operazioni in inversione contabile dell'articolo 17, commi quinto, sesto e settimo. Il testo fissa inoltre una soglia minima per il rimborso, ancora espressa in lire. Questo corso non ne ricava un importo in euro: le condizioni esatte vanno verificate con le istruzioni della dichiarazione IVA.

Il versamento dell'imposta scissa è un adempimento del cliente. Lo scadenzario dell'Agenzia lo elenca, per esempio, tra le scadenze del 16 gennaio 2026, come versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito della scissione.

La scheda di dettaglio riguarda gli enti e le amministrazioni centrali tenuti al versamento unitario con il modello F24 EP e riporta il codice tributo 620E. Per gli enti che acquistano nell'esercizio di un'attività commerciale le schede lette non indicano alcun codice: chi ne ha bisogno lo cerca sullo scadenzario ufficiale dell'Agenzia.

Per il fornitore quelle scadenze non sono un obbligo, ma un'informazione utile. Se un ente non versa l'imposta, la responsabilità del versamento, secondo il testo dell'articolo 17-ter, è dell'ente. Al fornitore resta il compito di emettere la fattura corretta, con l'imposta indicata e con i codici che consentono all'ufficio di pagarla.

Controlli prima di emettere la fattura

  • Il cliente è un'amministrazione dell'Indice IPA che non figura tra i «Gestori di pubblici servizi»?
  • Oppure rientra nel comma 1-bis: ente pubblico economico, fondazione o società partecipata al 70 % o controllata?
  • Ho chiesto e conservato l'attestazione del comma 1-quater?
  • La prestazione è pagata con un compenso soggetto a ritenuta, che la esclude per il comma 1-sexies?
  • Il cliente è debitore d'imposta per un'altra norma, per esempio in inversione contabile?
  • Codice Univoco Ufficio, CIG e, per le opere pubbliche, CUP sono nel file?
  • Il credito IVA che si accumula è stato previsto nel piano di tesoreria?

Le regole qui descritte sono quelle del DPR 633/1972 nella versione in vigore nel 2026. Il testo unico IVA approvato con il decreto legislativo 10/2026 abroga il decreto dal 1° gennaio 2027: per le fatture di quell'anno i riferimenti agli articoli andranno ricontrollati sul nuovo testo.

Errori da evitare

  • Sollecitare al cliente pubblico il pagamento dell'IVA indicata in fattura: in scissione la versa il cliente all'Erario, non al fornitore.
  • Togliere l'IVA dalla fattura verso la PA: la scissione non rende l'operazione esente, l'imposta resta indicata con la sua aliquota.
  • Applicare la scissione a un compenso professionale soggetto a ritenuta d'acconto, che il comma 1-sexies esclude.
  • Considerare pubblica amministrazione ogni soggetto dell'Indice IPA, compresi i «Gestori di pubblici servizi», che il Dipartimento delle Finanze esclude.
  • Sommare solo la quota del socio pubblico maggiore invece della partecipazione pubblica complessiva per verificare il 70 %.
  • Continuare ad applicare la scissione a un cliente che rientrava soltanto nella lettera d), soppressa per le fatture dal 1° luglio 2025.
  • Ignorare il credito IVA strutturale che si forma lavorando quasi solo con enti pubblici.

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