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Alimentare il fondo pensione e dedurre i contributi
La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 51 sezioni · 2187 parole · 12 min
Chiara, 34 anni, lavora in un'azienda metalmeccanica. Nel 2026 versa al fondo pensione di categoria 1.200 € di tasca sua, il datore ne aggiunge 900 e anche il TFR che matura, circa 2.100 €, prende la stessa strada. Al momento della dichiarazione pensa di poter dedurre 4.200 €. La legge le riconosce 2.100 €: il TFR conferito non è un contributo, e la differenza, nel suo scaglione, vale qualche centinaio di euro.
Cosa saprai fare
- Distinguere le tre fonti che alimentano una posizione: contributi del lavoratore, contributi del datore o del committente, TFR
- Applicare il tetto annuo di deducibilità del 2026 alla somma corretta
- Comunicare al fondo, nei termini, i contributi che non sono stati dedotti
- Usare la deduzione per un familiare a carico e il recupero riservato a chi è alla prima occupazione
- Riconoscere l'adesione automatica dei neoassunti in vigore dal 1° luglio 2026 e i sessanta giorni per rinunciarvi
- Trasferire la posizione a un altro fondo senza costi fiscali
Da dove arrivano i soldi di un fondo pensione
Il decreto legislativo 252 del 2005, che regola la previdenza complementare, individua tre canali di finanziamento. Ci sono i contributi a carico del lavoratore, quelli a carico del datore di lavoro o del committente, e il conferimento del TFR che matura. Un lavoratore autonomo o un libero professionista, invece, alimenta la posizione soltanto con versamenti propri.
Una posizione può esistere anche senza reddito da lavoro. Per chi non ha redditi di lavoro o d'impresa, e per chi è fiscalmente a carico di un altro, pagano l'interessato oppure la persona che lo mantiene. È la regola che consente a un genitore di aprire e alimentare il fondo di un figlio che studia.
Per i dipendenti che aderiscono a un fondo collettivo, i contratti e gli accordi, anche aziendali, possono fissare la misura minima del contributo del datore e di quello del lavoratore. L'importo si esprime in cifra fissa oppure in percentuale della retribuzione utile per il TFR. Per gli autonomi la percentuale si applica al reddito dichiarato ai fini IRPEF nell'anno precedente.
Gli stessi accordi possono indicare la quota minima del TFR maturando destinata al fondo; se tacciono, il conferimento è totale. Chi aderisce soltanto con il TFR, in modo esplicito o tacito, non è tenuto a versare contributi propri, e il datore non è tenuto a versarne: il decreto lo esclude espressamente.
Resta sempre possibile aggiungere una parte dello stipendio anche senza accordi: il lavoratore comunica al datore la cifra e il fondo prescelto. Se un accordo gli riconosce un contributo del datore, quel contributo lo segue nella forma che ha scelto, entro i limiti e con le modalità fissati dall'accordo stesso.
Definizione
Forma pensionistica complementare — Fondo o piano, collettivo o individuale, disciplinato dal decreto legislativo 252 del 2005: raccoglie contributi e TFR durante la vita lavorativa e li restituisce al pensionamento come rendita o, entro certi limiti, come capitale. Ha regole fiscali proprie sia in entrata, sui versamenti, sia in uscita, sulle prestazioni.
Il corso descrive le regole valide nel 2026, lette sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Diverse disposizioni sono state riscritte dalla legge di bilancio per il 2026 con decorrenze scaglionate nel corso dell'anno: per ciascuna il corso indica la data da cui si applica.
Il tetto di deducibilità e che cosa vi rientra
I contributi versati dal lavoratore e dal datore o committente, volontari o dovuti per contratto, si deducono dal reddito complessivo. Il limite, fissato a lungo in 5.164,57 euro, è innalzato a 5.300 euro a decorrere dal periodo d'imposta 2026. Il risparmio in euro dipende dall'aliquota marginale IRPEF di chi deduce.
Cifre chiave
- Tetto annuo dei contributi deducibili, dal periodo d'imposta 2026
- 5.300 €
- Fonti che contano nel tetto
- 2
Le due fonti che contano sono i versamenti propri e quelli del datore; per un dipendente passano entrambi dalla busta paga. Vi si aggiungono le quote che il datore accantona ai fondi di previdenza aziendali richiamati dall'articolo 105 del TUIR. Il TFR conferito non figura nell'elenco: il decreto lo tratta come canale distinto dai contributi.
Per il dipendente la deduzione è quasi sempre già fatta dal sostituto d'imposta, che toglie i contributi trattenuti dall'imponibile del mese. Il controllo del tetto spetta però a lui: se versa altro al fondo con un bonifico personale, deve sommarlo a quanto risulta dalla Certificazione unica per sapere se ha superato il limite.
Chi versa direttamente al fondo, senza passare dal datore, indica i contributi nella dichiarazione dei redditi, nel modello 730 o nel modello Redditi Persone fisiche, tra gli oneri deducibili. Conviene conservare le contabili dei bonifici e l'estratto conto annuale del fondo, che riepiloga i versamenti per fonte.
Il ragionamento è sempre lo stesso: ogni euro dedotto esce dall'ultimo scaglione raggiunto e fa risparmiare l'aliquota di quello scaglione, più le addizionali. Con un'aliquota marginale del 33 per cento, 1.000 euro versati e dedotti costano in realtà 670 euro; con il 23 per cento ne costano 770.
Il vantaggio iniziale va però letto insieme all'uscita. Ciò che oggi si deduce sarà tassato al momento della prestazione, con la ritenuta del secondo modulo, che parte dal 15 per cento e scende con gli anni. Per chi ha un'aliquota marginale alta la differenza tra le due aliquote è il cuore della convenienza fiscale.
Per un lavoratore autonomo o un libero professionista il percorso è interamente personale. Non c'è un sostituto che deduca in busta paga: i versamenti si fanno al fondo o al piano individuale, si indicano nel modello Redditi e il limite si controlla da soli. Anche la percentuale eventualmente prevista dal fondo si calcola sul reddito dell'anno precedente.
Per il datore di lavoro, infine, i contributi versati al fondo dei dipendenti godono delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 16 dello stesso decreto. Il corso non le quantifica; basta sapere che il contributo del datore conta due volte: come costo agevolato per l'impresa e come parte del tetto deducibile del lavoratore.
Comunicare al fondo i contributi non dedotti
Una parte dei contributi può restare senza deduzione: perché eccede il tetto, perché il contribuente non l'ha indicata in dichiarazione o perché ha deciso di non farlo. Per quella parte la legge chiede una comunicazione alla forma pensionistica, con l'importo non dedotto o che non sarà dedotto.
Il termine è il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del versamento. Se prima di quella data sorge il diritto alla prestazione, per esempio per il pensionamento, la comunicazione va fatta entro quel momento. Un versamento del 2026 si comunica quindi, di regola, entro il 31 dicembre 2027.
Il motivo è concreto. Il fondo non vede la dichiarazione dell'aderente. Senza comunicazione, all'erogazione tratterebbe l'intero montante come se fosse stato dedotto, e applicherebbe la ritenuta anche a somme che hanno già scontato l'IRPEF. Il secondo modulo mostra come la parte già tassata esce dalla base imponibile della prestazione.
La comunicazione riguarda anche chi resta sotto il tetto ma dimentica di indicare un versamento in dichiarazione. Conta ciò che è stato davvero dedotto, non ciò che si sarebbe potuto dedurre. La parte rimasta senza deduzione va allora comunicata al fondo come ogni altra eccedenza.
Familiari a carico e lavoratori di prima occupazione
Per i contributi versati nell'interesse di un familiare fiscalmente a carico, la deduzione spetta alla persona che lo ha a carico, per la parte che il familiare non ha dedotto da sé. Il limite complessivo però non si moltiplica: il genitore deduce i versamenti per sé e per il figlio dentro un unico tetto annuo.
Se il figlio ha un piccolo reddito e deduce da sé una parte dei versamenti, al genitore resta soltanto la parte che il figlio non ha dedotto: le due deduzioni non si sovrappongono. Quando il figlio esce dal carico, i versamenti successivi seguono le sue regole e il suo tetto personale.
Una regola a parte premia chi comincia a lavorare. Ai lavoratori di prima occupazione successiva all'entrata in vigore del decreto, che nei primi cinque anni di adesione spesso versano poco, la legge restituisce lo spazio inutilizzato: nei venti anni successivi al quinto possono dedurre contributi oltre il tetto annuo.
Il recupero ha due limiti. Nel complesso non supera la differenza tra quanto era deducibile nei primi cinque anni e quanto è stato effettivamente versato. Ogni anno, inoltre, la quota extra non oltrepassa la metà del tetto: con il limite di 5.300 euro, 2.650 euro in più, per un massimo deducibile di 7.950 euro.
Cifre chiave
- Anni iniziali di adesione in cui si misura lo spazio non usato
- 5 anni
- Anni successivi al quinto in cui lo spazio si recupera
- 20 anni
- Recupero annuo massimo, metà del tetto del 2026
- 2.650 €
Il meccanismo chiede una contabilità personale. Il fondo registra i versamenti, non lo spazio deducibile residuo, e il sostituto d'imposta non ne tiene traccia. Conviene annotare anno per anno il tetto in vigore e quanto è stato versato nei primi cinque anni, per sapere quanto resta da recuperare.
La regola riguarda solo chi ha iniziato a lavorare dopo l'entrata in vigore del decreto. Chi lavorava già prima non la può usare, anche se ha aderito a un fondo soltanto di recente: per lui il tetto resta quello annuo, senza quote arretrate da recuperare.
L'adesione automatica dei neoassunti dal 1° luglio 2026
La legge di bilancio per il 2026 ha riscritto le regole sull'adesione dei nuovi assunti, con effetto dal 1° luglio 2026. I dipendenti del settore privato alla prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, salvo rinuncia espressa nei termini.
La destinazione è il fondo collettivo previsto da contratti o accordi, anche territoriali o aziendali. Se ne esiste più di uno, prevale quello scelto dal maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. In mancanza di accordi, la posizione va alla forma residuale individuata dal decreto ministeriale 85 del 2020, con tutto il TFR.
L'adesione automatica porta al fondo l'intero TFR e i contributi del datore e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. Il contributo del lavoratore non è obbligatorio se la sua retribuzione annua lorda è inferiore all'importo dell'assegno sociale. Il TFR può andare in misura ridotta, secondo gli accordi, se il lavoratore lo chiede entro i termini.
Entro sessanta giorni dalla prima assunzione il lavoratore può rinunciare. Ha due strade: conferire tutto il TFR a un'altra forma scelta liberamente, oppure lasciarlo in azienda secondo l'articolo 2120 del codice civile. La scelta si può revocare in seguito. Il datore conserva la dichiarazione del lavoratore e gliene consegna copia.
Cifre chiave
- Giorni dalla prima assunzione per rinunciare all'adesione automatica
- 60 giorni
- Quota del TFR maturando che l'adesione automatica porta al fondo
- 100 %
Se non arriva alcuna rinuncia, il datore comunica l'adesione al fondo e inizia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni. Il primo versamento recupera quanto dovuto dalla data di assunzione, da cui l'adesione decorre. Al momento dell'assunzione, inoltre, il datore informa il lavoratore sugli accordi applicabili e sulle scelte possibili.
Chi non è alla prima assunzione riceve anch'egli l'informativa, e il datore si fa rilasciare una dichiarazione sulla scelta fatta in passato. Se il lavoratore ha già una posizione aperta, ha sessanta giorni per indicare dove far confluire il TFR che matura da quel momento; senza indicazione scatta il meccanismo automatico.
Per la busta paga l'effetto fiscale è immediato: i contributi trattenuti dal primo mese rientrano nel tetto dei 5.300 euro e riducono l'imponibile. Per l'impresa, soprattutto piccola, l'adesione automatica diventa un adempimento da calendario: informativa all'assunzione, scadenza dei sessanta giorni, primo versamento con gli arretrati.
Cambiare fondo e continuare dopo la pensione
Trascorsi due anni dall'adesione, l'aderente può trasferire l'intera posizione a un'altra forma pensionistica. Gli statuti non possono limitare questo diritto, neppure di fatto, e sono inefficaci le clausole che applicano costi di uscita o di ingresso sensibilmente più alti di quelli ordinari. Il fondo deve completare l'operazione entro sei mesi dalla richiesta.
Sul piano fiscale il trasferimento è neutro: le operazioni verso forme disciplinate dal decreto 252 sono esenti da ogni onere. Chi trasferisce conserva inoltre il diritto a far arrivare al nuovo fondo il TFR maturando e l'eventuale contributo del datore. L'anzianità maturata non si perde, e il secondo modulo spiega perché conta.
Cifre chiave
- Anni di adesione dopo i quali si può trasferire la posizione
- 2 anni
- Termine massimo del fondo per eseguire un trasferimento o un riscatto
- 6 mesi
La contribuzione può anche proseguire oltre l'età della pensione obbligatoria, a condizione che al pensionamento l'aderente possa far valere almeno un anno di versamenti alla previdenza complementare. In quel caso decide da sé quando chiedere la prestazione.
Errori da evitare
- Sommare il TFR conferito ai contributi deducibili: il tetto riguarda i contributi del lavoratore e del datore, non il TFR.
- Dimenticare nel tetto i contributi del datore trattenuti o versati attraverso la busta paga.
- Lasciare che il fondo ignori i contributi rimasti senza deduzione: se la comunicazione manca nei termini, all'erogazione quelle somme subiscono una seconda tassazione.
- Credere che i versamenti per un figlio a carico abbiano un tetto proprio: il limite complessivo resta uno.
- Lasciar scadere i sessanta giorni dalla prima assunzione quando si voleva tenere il TFR in azienda o destinarlo a un fondo diverso.
- Chiedere il trasferimento prima dei due anni di adesione, fuori dai casi di perdita dei requisiti.
Contenuto didattico, aggiornato alle fonti citate. Non sostituisce una consulenza adatta alla tua situazione. Questi corsi non sono certificanti né finanziabili: non preparano ad alcuna certificazione iscritta in un registro ufficiale.