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Come si tassano prestazioni, anticipazioni e riscatti

La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 50 sezioni · 2247 parole · 13 min

Roberto va in pensione dopo trent'anni di adesione al fondo e chiede una parte del montante in capitale. La parte imponibile di quel capitale è di 40.000 €. Si aspettava la ritenuta base del 15 %, cioè 6.000 €. Il fondo trattiene invece 4.200 €: ogni anno oltre il quindicesimo ha tolto 0,30 punti all'aliquota, e trent'anni ne valgono quindici.

Cosa saprai fare

  • Riconoscere quando matura il diritto alla prestazione e quanto si può chiedere in capitale
  • Calcolare la ritenuta sulla prestazione in base agli anni di partecipazione
  • Distinguere la tassazione della rendita a durata definita da quella dell'erogazione frazionata
  • Usare la RITA e conoscere le condizioni per chiederla
  • Scegliere tra anticipazione e riscatto conoscendo l'aliquota di ciascuno

Quando matura la prestazione e in che forma

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce quando si maturano i requisiti di accesso alla pensione del regime obbligatorio, con almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare. Il periodo scende a tre anni per chi perde il lavoro per motivi indipendenti dalla pensione complementare e si sposta tra Stati dell'Unione europea.

La prestazione si riceve in rendita vitalizia e, per una parte, in capitale. Dal 1° luglio 2026 il capitale può arrivare fino al 50 per cento del montante accumulato. Dal computo del capitale si tolgono le anticipazioni ricevute e non reintegrate: chi ha già attinto alla posizione ha meno da ritirare in un'unica soluzione.

C'è un'eccezione per le posizioni piccole. Se la rendita ottenuta convertendo almeno il 70 per cento del montante resta sotto la metà dell'assegno sociale, l'intera prestazione può essere erogata in capitale. L'assegno sociale è un importo pubblicato dall'INPS ogni anno: il fondo fa il confronto al momento della richiesta.

Cifre chiave

Anni minimi di partecipazione per la prestazione pensionistica
5 anni
Quota massima del montante in capitale, dal 1° luglio 2026
50 %

Le forme a contribuzione definita possono offrire, al posto della rendita vitalizia, altre modalità. La rendita a durata definita dura tanti anni quanti ne indica la speranza di vita ISTAT all'età dell'aderente. I prelievi liberi sono ammessi entro la somma delle rate maturate e non riscosse di quella rendita.

Nella rendita a durata definita la rata annuale si ottiene dividendo il montante presente alla data di ciascuna rata per gli anni di vita attesa che restano. La rata non è quindi fissa: segue l'andamento della gestione, perché il montante resta investito finché non è stato interamente erogato.

La scelta tra capitale e rendita vitalizia non cambia l'aliquota: entrambi partono dal 15 per cento con lo stesso sconto. Cambiano la base, perché per la rendita si escludono anche i redditi della lettera g-quinquies, e il soggetto che trattiene l'imposta: il fondo per il capitale, l'ente che paga per la rendita.

Una terza modalità, l'erogazione frazionata del montante per almeno cinque anni, si applica dal 31 ottobre 2026. In tutte e tre le formule il montante resta in gestione presso il fondo. Se il beneficiario muore, il residuo va ai soggetti che ha indicato al momento della scelta.

La ritenuta del 15 % e lo sconto per anzianità

La base è la stessa per capitale e rendita: l'ammontare della prestazione al netto della parte che corrisponde a redditi già tassati, come i contributi non dedotti e comunicati al fondo. Per la rendita vitalizia si escludono anche i redditi indicati alla lettera g-quinquies dell'articolo 44 del TUIR, se determinabili.

Su quella base si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, ridotta di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a una riduzione massima di 6 punti. L'aliquota non scende quindi mai sotto il 9 per cento, soglia che si raggiunge con trentacinque anni di partecipazione.

Cifre chiave

Aliquota base della ritenuta sulla prestazione
15 %
Anni di partecipazione oltre i quali inizia la riduzione
15 anni
Riduzione per ogni anno oltre il quindicesimo
0,30 punti
Aliquota minima, dopo la riduzione massima di 6 punti
9 %

A titolo d'imposta significa che la ritenuta chiude il conto: la prestazione non si somma agli altri redditi e non torna in dichiarazione. Per il capitale la applica il fondo a cui l'aderente è iscritto; per la rendita vitalizia la applica chi la eroga, al quale il fondo trasmette i dati sulla parte già tassata.

Tabella di sintesi

Anni di partecipazioneRiduzioneAliquota della ritenuta
Fino a 15Nessuna15 %
205 × 0,30 = 1,5 punti13,5 %
2510 × 0,30 = 3 punti12 %
3015 × 0,30 = 4,5 punti10,5 %
35 o più6 punti, il massimo9 %

Un anno di anzianità vale quindi 0,30 punti su tutta la base imponibile. Su un capitale imponibile di 100.000 euro significa 300 euro di ritenuta in meno per ogni anno di adesione oltre il quindicesimo.

Per questo aderire presto, anche con versamenti modesti, ha un valore fiscale proprio. Ai fini dell'anzianità contano tutti i periodi di partecipazione, anche in fondi diversi, tranne quelli per cui l'aderente ha chiesto il riscatto totale: chiudere la posizione tra un lavoro e l'altro azzera il conteggio.

Leggere la parte imponibile

La ritenuta non colpisce tutto ciò che il fondo paga. Dalla base si toglie la parte che corrisponde a redditi già tassati, e il caso tipico sono i contributi che l'aderente non ha dedotto e ha comunicato al fondo nei termini visti nel primo modulo. Senza quella comunicazione, il fondo non ha elementi per escluderli.

Il calcolo lo fa il fondo, non l'aderente, ma conviene saperlo rifare. Prima di scegliere come e quando uscire, chiedere al fondo tre dati: gli anni di partecipazione riconosciuti, l'importo dei contributi non dedotti che risulta dalle comunicazioni ricevute e il valore della posizione alla data prevista.

Rendita a durata definita, prelievi ed erogazione frazionata

La rendita a durata definita, i prelievi e il residuo liquidato agli eredi seguono il regime del capitale: stessa ritenuta del 15 per cento con lo sconto di 0,30 punti l'anno, applicata dal fondo. La scelta tra queste modalità e il capitale non cambia l'aliquota, cambia soltanto il ritmo con cui il montante esce.

L'erogazione frazionata ha invece un regime proprio. Sulla parte imponibile la ritenuta è del 20 per cento, ridotta di 0,25 punti per ogni anno oltre il quindicesimo, con una riduzione massima di 5 punti. Il pavimento è quindi il 15 per cento, sei punti sopra quello delle altre prestazioni.

Cifre chiave

Aliquota base sull'erogazione frazionata, dal 31 ottobre 2026
20 %
Riduzione per anno oltre il quindicesimo, erogazione frazionata
0,25 punti
Aliquota minima sull'erogazione frazionata
15 %

La RITA, una rendita ponte verso la pensione

La rendita integrativa temporanea anticipata, la RITA, anticipa in rate il montante a chi smette di lavorare prima della pensione. Spetta a chi cessa l'attività, raggiunge l'età della pensione di vecchiaia entro cinque anni e ha almeno venti anni di contributi nei regimi obbligatori. Sono escluse le forme a prestazione definita.

Può chiederla anche chi è inoccupato da più di ventiquattro mesi e raggiunge l'età della pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi. La rendita dura dall'accettazione della domanda fino a quell'età. Si può chiedere per tutto il montante o per una parte: quella non usata resta disponibile per le prestazioni ordinarie.

La parte imponibile della RITA sconta la stessa ritenuta del 15 per cento con la riduzione di 0,30 punti l'anno. Per chi si è iscritto prima del 2007, gli anni anteriori a quella data contano al massimo per quindici. Chi preferisce la tassazione ordinaria può rinunciare alla ritenuta dichiarandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi.

Cifre chiave

Anni di contributi obbligatori richiesti per la RITA
20 anni
Mesi di inoccupazione per la RITA con pensione entro dieci anni
24 mesi

Per calcolare l'imponibile, le rate di RITA si imputano prima agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, poi a quelli maturati dal 2001 al 2006, infine a quelli dal 1° gennaio 2007. L'ordine conta perché ciascun periodo ha avuto regole fiscali proprie: è il fondo a tenerne la contabilità.

La RITA non consuma lo spazio del capitale. Nel calcolare quanto del montante residuo si può chiedere in capitale o in rendita, la parte già ottenuta come RITA non rileva. Chi la usa per coprire gli anni tra l'uscita dal lavoro e la pensione conserva quindi intatte le scelte che farà al pensionamento.

Anticipazioni e riscatti: aliquote diverse

Durante l'accumulo la posizione è intangibile, ma la legge prevede tre anticipazioni. Per spese sanitarie gravissime e straordinarie proprie, del coniuge o dei figli, riconosciute dalle strutture pubbliche, si può chiedere in qualsiasi momento fino al 75 per cento. Si applica la ritenuta del 15 per cento con lo sconto per anzianità.

Dopo otto anni di iscrizione si può ottenere fino al 75 per cento per comprare la prima casa, per sé o per i figli, con atto notarile, o per lavori di recupero sulla prima casa. Sempre dopo otto anni si può chiedere fino al 30 per cento per ulteriori esigenze.

In questi due casi la ritenuta è del 23 per cento, senza sconto per anzianità, sulla somma erogata al netto dei redditi già tassati. La differenza con l'anticipazione sanitaria è netta: chi ha trent'anni di adesione paga il 10,5 per cento per curarsi e il 23 per cento per comprare casa.

Cifre chiave

Ritenuta sulle anticipazioni per la prima casa e per altre esigenze
23 %
Anni di iscrizione per le anticipazioni prima casa e altre esigenze
8 anni
Anticipazione massima per altre esigenze
30 %
Anticipazione massima per spese sanitarie o prima casa
75 %

Nel complesso le anticipazioni non superano il 75 per cento di tutti i versamenti, TFR compreso, maggiorati delle plusvalenze realizzate. Si possono reintegrare in qualsiasi momento, anche con versamenti oltre il tetto di 5.300 euro: sulla parte eccedente spetta un credito d'imposta pari all'imposta pagata sull'anticipazione, in proporzione alla somma reintegrata.

Il reintegro ricostruisce anche la base su cui si calcola il capitale al pensionamento, perché le anticipazioni non reintegrate si sottraggono da quanto si può ritirare in un'unica soluzione. Per chi ha usato il fondo come riserva di liquidità, rimettere le somme prima della pensione ha quindi un doppio effetto.

Il riscatto chiude, in tutto o in parte, la posizione di chi perde i requisiti di partecipazione. Il riscatto parziale del 50 per cento spetta dopo una inoccupazione tra dodici e quarantotto mesi, o se il datore ricorre a mobilità o cassa integrazione.

Il riscatto totale spetta per un'invalidità permanente che riduce la capacità di lavoro a meno di un terzo, o dopo oltre quarantotto mesi senza lavoro. Se l'aderente muore prima di maturare la prestazione, l'intera posizione è riscattata dagli eredi o dai beneficiari che ha designato, persone fisiche o giuridiche.

In tutti questi casi, morte compresa, la ritenuta è del 15 per cento con lo sconto per anzianità. Il riscatto per cause diverse da quelle appena elencate sconta invece il 23 per cento sulla stessa base imponibile.

Tabella di sintesi

OperazioneCondizioneRitenuta
Prestazione in capitale o renditaRequisiti della pensione e 5 anni di partecipazione15 % meno 0,30 punti l'anno oltre il 15°, minimo 9 %
Erogazione frazionataDal 31 ottobre 2026, almeno 5 anni20 % meno 0,25 punti l'anno oltre il 15°, minimo 15 %
Anticipazione per spese sanitarieIn qualsiasi momento, fino al 75 %15 % con sconto, minimo 9 %
Anticipazione prima casa o altre esigenzeDopo 8 anni, fino al 75 % o al 30 %23 %
Riscatto per inoccupazione, invalidità, mobilità o morteCasi dell'articolo 14, commi 2 e 315 % con sconto, minimo 9 %
Riscatto per altre causePerdita dei requisiti per altri motivi23 %

Chi perde i requisiti non è obbligato a riscattare. Può trasferire la posizione al fondo del nuovo lavoro o lasciarla in gestione senza nuovi versamenti, opzione che si applica in automatico se non sceglie. Conservare la posizione mantiene l'anzianità, e con essa lo sconto sull'aliquota della prestazione futura.

C'è poi una differenza di protezione. Le prestazioni pensionistiche, la RITA e l'anticipazione per spese sanitarie sono soggette agli stessi limiti di cedibilità, sequestro e pignoramento delle pensioni obbligatorie. Le somme riscattate e le anticipazioni per la casa o per altre esigenze non godono di alcun vincolo: una volta chieste, i creditori possono aggredirle.

  • Quanti anni di partecipazione riconosce il fondo, e quanti ne mancano al trentacinquesimo?
  • Quali contributi non dedotti risultano comunicati, e sono completi?
  • La somma serve per una spesa sanitaria, per la casa o per altro, e quale aliquota ne deriva?
  • Esiste un'alternativa al riscatto, come il trasferimento o il mantenimento della posizione?
  • Le anticipazioni ricevute sono state reintegrate prima di chiedere il capitale?

Queste regole valgono per il 2026. Il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che riordina le imposte sui redditi a partire dal 2027, abroga i commi dell'articolo 11 sulla tassazione delle prestazioni, della RITA e delle anticipazioni. Chi riceve una prestazione dopo quella data verifichi il testo che li sostituisce.

Errori da evitare

  • Applicare il 15 % pieno a chi ha più di quindici anni di partecipazione, dimenticando la riduzione di 0,30 punti l'anno.
  • Scendere sotto il 9 %: la riduzione massima è di 6 punti, qualunque sia l'anzianità.
  • Trattare l'erogazione frazionata come la rendita a durata definita: la prima parte dal 20 % e non scende sotto il 15 %.
  • Credere che l'anticipazione per la prima casa goda dello sconto per anzianità: sconta il 23 % fisso.
  • Riscattare per cause diverse da quelle dei commi 2 e 3 dell'articolo 14 senza mettere in conto il 23 % e la perdita dell'anzianità.
  • Sommare la prestazione tassata con ritenuta a titolo d'imposta agli altri redditi in dichiarazione.

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