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Calcolare e versare IVIE e IVAFE
La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 44 sezioni · 1717 parole · 10 min
Giulia ha ereditato con il fratello un appartamento a Valencia, metà ciascuno. Il valore catastale spagnolo, rivalutato secondo le regole locali, è di 180.000 €. Ha anche un deposito titoli presso una banca di un altro Paese dell'Unione, che al 31 dicembre valeva 40.000 €. Sa di dover pagare qualcosa in Italia, ma non sa quanto, né con quali codici, né entro quando.
Cosa saprai fare
- Individuare il valore su cui si calcola l'IVIE secondo il Paese in cui si trova l'immobile
- Calcolare l'IVIE con l'aliquota, la quota e i mesi di possesso, e applicare la soglia di 200 euro
- Trattare correttamente l'abitazione principale all'estero
- Calcolare l'IVAFE su prodotti finanziari e conti correnti, con i crediti per le imposte estere
- Versare saldo e acconti con i codici tributo corretti
Il valore dell'immobile estero
L'IVIE colpisce il valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. Il primo problema pratico è quindi stabilire quale valore usare. La scheda dell'Agenzia rinvia per i dettagli alla circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 e riassume la regola distinguendo secondo lo Stato in cui l'immobile si trova.
Per gli immobili in un Paese dell'Unione europea, o in Norvegia e Islanda, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, si usa prioritariamente il valore catastale, così come determinato e rivalutato nel Paese dove si trova l'immobile ai fini delle imposte locali sul reddito, sul patrimonio o su altre imposte basate sul valore.
In mancanza del valore catastale si prende il costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza anche di questo, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui si trova l'immobile. La regola vale anche per gli immobili ricevuti per successione o donazione, per i quali il valore catastale resta il riferimento principale.
Per gli immobili situati in altri Stati l'ordine cambia: il valore è il costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo. Una villa in Thailandia o un appartamento a New York si valutano quindi al prezzo pagato, non a un valore catastale.
Tabella di sintesi
| Dove si trova l'immobile | Primo riferimento | In mancanza |
|---|---|---|
| Unione europea, Norvegia, Islanda con adeguato scambio di informazioni | Valore catastale locale, come rivalutato nel Paese | Costo d'acquisto, poi valore di mercato |
| Altri Stati | Costo risultante dall'atto o dai contratti | Valore di mercato nel luogo |
Aliquota, quota e mesi di possesso
Dal 2024 l'aliquota ordinaria dell'IVIE è pari all'1,06 % del valore dell'immobile; fino al 2023 era dello 0,76 %. Chi ha conservato i calcoli degli anni passati deve quindi aggiornarli: la stessa casa, allo stesso valore, oggi genera un'imposta più alta di circa il 40 % rispetto a prima.
Cifre chiave
- Aliquota ordinaria dell'IVIE dal 2024
- 1,06 %
- Soglia sotto la quale l'IVIE non si versa
- 200 €
- Giorni di possesso che fanno contare il mese per intero
- 15 giorni
L'imposta segue due proporzioni: la percentuale di proprietà e il numero di mesi nei quali l'immobile è stato davvero posseduto. Il mese in cui il possesso si è protratto per almeno quindici giorni si conta per intero. Chi compra il 10 marzo conta marzo; chi compra il 20 marzo parte da aprile.
La soglia di 200 euro si applica in modo particolare. Il versamento non è dovuto se l'importo complessivo non supera 200 euro, ma questo importo si calcola a prescindere da quote e periodo di possesso e senza scomputare i crediti d'imposta. Si guarda cioè all'imposta sull'intero immobile per l'intero anno.
Anche quando l'IVIE non si versa perché l'importo complessivo sta sotto 200 euro, la scheda ricorda che resta l'obbligo di compilare il modulo del quadro RW dedicato all'immobile. L'esonero dei 15.000 euro visto nel primo modulo riguarda depositi e conti correnti, non gli immobili.
L'abitazione principale all'estero
Non tutti gli immobili esteri pagano l'IVIE. L'imposta non si applica agli immobili adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze, né alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'esenzione ha però un limite che richiama l'IMU italiana: vale solo se l'immobile, in Italia, non risulterebbe classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cioè abitazioni signorili, ville e castelli o palazzi di pregio. Per questi immobili l'IVIE resta dovuta, ma con un trattamento ridotto.
Cifre chiave
- Aliquota IVIE dell'abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9)
- 0,4 %
- Detrazione annua per quell'abitazione principale
- 200 €
Per l'abitazione principale di lusso l'aliquota scende allo 0,4 % e si può detrarre dall'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo di 200 euro rapportato al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato abitazione principale. Se più soggetti vi abitano, la detrazione si divide in proporzione alla quota.
Questa situazione riguarda soprattutto chi è rientrato in Italia mantenendo casa all'estero, o chi vive stabilmente oltre confine pur restando residente fiscale in Italia. Per chi possiede una seconda casa al mare o in montagna fuori dall'Italia vale invece l'aliquota ordinaria.
I crediti per le imposte pagate all'estero
Molti Paesi applicano una propria imposta patrimoniale sugli immobili. Per evitare di pagare due volte sullo stesso valore, dall'IVIE si deduce l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui si trova l'immobile. La scheda non prevede che l'eventuale eccedenza estera venga rimborsata in Italia.
Per gli immobili nell'Unione europea o nei Paesi dello Spazio economico europeo con adeguato scambio di informazioni si può sottrarre anche l'eventuale eccedenza di imposta estera sul reddito degli stessi immobili che non è stata utilizzata come credito Irpef ai sensi dell'articolo 165 del Tuir.
Il meccanismo è semplice da applicare: si calcola l'IVIE italiana, si sottrae l'imposta patrimoniale estera pagata sullo stesso immobile e si versa la differenza, se positiva. Se l'imposta estera è pari o superiore, non resta IVIE da versare. Le ricevute dei pagamenti esteri vanno conservate con cura.
L'IVAFE sui prodotti finanziari
L'IVAFE si calcola sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero, proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione. L'aliquota ordinaria è del 2 per mille, cioè 0,2 %. Per i prodotti detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto ministeriale del 4 maggio 1999, dal 2024 è del 4 per mille.
Cifre chiave
- Aliquota ordinaria IVAFE (2 per mille)
- 0,2 %
- Aliquota IVAFE nei Paesi a regime fiscale privilegiato (4 per mille)
- 0,4 %
Il valore è quello di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui i prodotti sono detenuti, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario o dell'impresa di assicurazione estera. Se al 31 dicembre il prodotto non è più posseduto, si prende il valore di mercato al termine del periodo di possesso.
Per i titoli quotati in mercati regolamentati si usa la quotazione. Per quelli non negoziati, o esclusi dalla negoziazione, si usa il valore nominale o, in mancanza, il valore di rimborso. Se esistono entrambi prevale il nominale; se mancano entrambi, la base imponibile è il valore di acquisto.
Per conti correnti e libretti l'IVAFE non è proporzionale al valore: come visto nel primo modulo, è fissata in 34,20 euro per ciascun conto o libretto di una persona fisica, e non è dovuta se la giacenza media annua presso lo stesso intermediario non supera 5.000 euro.
Anche l'IVAFE prevede un credito per le imposte patrimoniali pagate nel Paese in cui i beni sono detenuti, fino a concorrenza dell'imposta italiana. Il credito non spetta se una convenzione contro le doppie imposizioni riserva l'imposizione al solo Paese di residenza: in quel caso l'imposta estera si chiede a rimborso al fisco straniero.
Versare saldo e acconti
IVIE e IVAFE non hanno un calendario proprio. Le schede dell'Agenzia stabiliscono che per il versamento si applicano le stesse regole previste per l'Irpef, comprese quelle su importi e date di acconto e saldo. Chi conosce il calendario dell'Irpef conosce quindi anche quello di queste due imposte.
Nel calendario dell'Irpef, a fine giugno si paga il saldo dell'anno precedente con l'eventuale primo acconto; chi slitta di un mese, entro trenta giorni, aggiunge lo 0,40 %. Il 30 novembre è invece la data dell'acconto residuo, o dell'acconto intero quando è unico. L'acconto è pari al 100 % dell'imposta dichiarata, se questa supera 51,65 euro.
Un acconto sotto 257,52 euro si paga tutto a novembre. Da quella cifra in su si spezza: il 40 % accompagna il saldo di giugno, il 60 % resta per il 30 novembre. Tutti i versamenti passano dal modello F24.
Applicate all'IVIE, queste regole producono un calendario preciso. Chi dichiara nel 2026 un'IVIE di 954 euro per il 2025, senza aver versato acconti, paga quella somma come saldo entro il 30 giugno. Poiché supera 51,65 euro, deve anche un acconto per il 2026 pari a 954 euro, che supera 257,52 euro e va diviso in due rate.
La prima rata, il 40 %, vale 381,60 euro e si versa entro il 30 giugno insieme al saldo, con il codice 4044. La seconda, il 60 %, vale 572,40 euro e si versa entro il 30 novembre con il codice 4045. Il primo anno in cui l'imposta compare costa quindi in cassa quasi il doppio dell'imposta annua.
Tabella di sintesi
| Imposta | Saldo | Primo acconto | Secondo o unico acconto |
|---|---|---|---|
| IVIE, persone fisiche | 4041 | 4044 | 4045 |
| IVAFE, persone fisiche | 4043 | 4047 | 4048 |
I codici tributo sono indicati nelle schede di versamento. Per l'IVIE esistono anche codici dedicati alle società fiduciarie, 4042 per il saldo e 4046 per l'acconto, che una persona fisica non usa quando versa in proprio.
Chi presenta il 730 con un sostituto d'imposta non versa di persona: gli importi risultanti dalla liquidazione sono trattenuti in busta paga o sulla pensione a partire da luglio. Nel quadro W, i righi W6 e W7 servono proprio a riportare acconti versati ed eccedenze degli anni precedenti.
Errori da evitare
- Usare ancora l'aliquota IVIE dello 0,76 %: dal 2024 quella ordinaria è dell'1,06 %.
- Misurare la soglia di 200 euro sulla propria quota: si calcola sull'intero immobile e sull'intero anno.
- Valutare una casa in un Paese dell'Unione al prezzo d'acquisto quando esiste un valore catastale locale, che ha la precedenza.
- Considerare esente qualunque abitazione principale all'estero: se in Italia sarebbe A/1, A/8 o A/9 paga lo 0,4 % con la detrazione di 200 euro.
- Applicare il 2 per mille ai conti correnti: per i conti di una persona fisica l'IVAFE è fissa, 34,20 euro per conto.
- Dimenticare gli acconti: IVIE e IVAFE seguono le regole dell'Irpef, compresi importi e date di acconto e saldo.
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