Modulo 220 min2185 paroleGratis — senza account
La dichiarazione d'intento, gli obblighi del fornitore e le sanzioni
La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 43 sezioni · 1886 parole · 10 min
Un grossista di Padova riceve da un cliente una lettera che annuncia acquisti senza Iva e fattura 50.000 € senza imposta. Non controlla se la dichiarazione è stata davvero trasmessa all'Agenzia. Non lo era. Oltre agli 11.000 € di Iva che avrebbe dovuto addebitare, rischia una sanzione del settanta per cento, cioè 7.700 €.
Cosa saprai fare
- Descrivere come si presenta la dichiarazione d'intento e che cosa rilascia l'Agenzia
- Sapere quali dati della dichiarazione devono comparire nella fattura del fornitore o nella bolla doganale
- Eseguire il riscontro telematico che la legge impone al fornitore prima di fatturare senza Iva
- Collegare ciascuna violazione alla sanzione prevista e al soggetto che la paga
- Sapere che cosa prevede il presidio antifrode sulle dichiarazioni d'intento
Dalla lettera cartacea alla trasmissione telematica
Il plafond non si usa da solo. Perché un fornitore fatturi senza Iva, l'esportatore deve manifestargli l'intento di avvalersi della facoltà. Per decenni quella volontà si è espressa con una lettera, la lettera d'intento, consegnata al fornitore. Oggi il canale è cambiato, e lo dice la scheda dell'Agenzia delle Entrate.
Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell'Iva devono trasmettere telematicamente all'Agenzia la dichiarazione d'intento. La presentazione avviene direttamente, da parte di chi è abilitato a Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari incaricati.
Il fondamento normativo è la lettera c) dell'articolo 1 del decreto legge 746 del 1983. La dichiarazione è redatta sul modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia e trasmessa per via telematica. L'Agenzia rilascia una ricevuta telematica con l'indicazione del protocollo di ricezione, che diventa l'identificativo della dichiarazione.
La stessa norma precisa che una dichiarazione può riguardare anche più operazioni. L'esportatore non deve quindi trasmetterne una per ogni fattura: può presentarne una per un fornitore e per un importo che copre gli acquisti previsti, entro il plafond disponibile. Il modello e le istruzioni sono pubblicati dall'Agenzia nella sezione dedicata.
Definizione
Dichiarazione d'intento — La dichiarazione con cui l'esportatore abituale manifesta la volontà di acquistare o importare senza applicazione dell'Iva. Si redige sul modello approvato dall'Agenzia delle Entrate, si trasmette in via telematica e riceve un protocollo, che il fornitore riporta in fattura e l'importatore nella dichiarazione doganale.
Il modello in uso è quello che la pagina dell'Agenzia indica come da utilizzare a partire dal 2 marzo 2020, accompagnato dalle relative istruzioni. Questo corso li identifica e rinvia a quella pagina, senza riprodurne i campi riga per riga: è il modello, non un riassunto, a fare fede.
Che cosa deve fare il fornitore
Dall'altro lato c'è il fornitore, che rinuncia ad addebitare un'imposta su richiesta del cliente. La legge gli affida due compiti. Il primo riguarda la fattura: gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base a essa, come prevede la lettera c) dell'articolo 1.
La fattura, al posto dell'imposta, riporta inoltre l'annotazione prevista dal comma 6 dell'articolo 21 del decreto Iva per le operazioni non imponibili dell'articolo 8, cioè «operazione non imponibile», con l'eventuale richiamo della norma. Senza protocollo e senza annotazione, la fattura non documenta una vendita all'esportatore abituale.
Il secondo compito è un controllo preventivo. L'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo 471 del 1997 punisce il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza Iva ai sensi dell'articolo 8, lettera c), senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia. La lettera del cliente non basta.
Il riscontro si fa con il servizio per la verifica della ricevuta delle lettere d'intento, al quale la scheda dell'Agenzia rinvia tra i link correlati. Una verifica per ciascuna dichiarazione ricevuta, eseguita prima della prima fattura e conservata, è la difesa più semplice di un fornitore in caso di controllo.
Per le importazioni il ruolo del fornitore lo gioca la dogana. L'importatore indica gli estremi del protocollo nella dichiarazione doganale, e l'Agenzia delle Entrate mette la banca dati delle dichiarazioni d'intento a disposizione dell'Agenzia delle Dogane. Così l'operatore non deve consegnare in dogana la copia cartacea della dichiarazione e della ricevuta.
- Ricevere dal cliente gli estremi della dichiarazione d'intento
- Verificare per via telematica che la dichiarazione sia stata presentata all'Agenzia
- Emettere la fattura senza imposta con l'annotazione «operazione non imponibile»
- Riportare in fattura il protocollo di ricezione della dichiarazione
- Non superare l'importo indicato nella dichiarazione ricevuta
L'ultimo punto dell'esempio conta quanto il primo. La dichiarazione indica un importo, e il fornitore che fattura senza imposta oltre quell'importo non ha più una dichiarazione che copra l'eccedenza. Per la parte che supera, la situazione è la stessa di chi fattura senza dichiarazione, con le conseguenze viste nel comma 3.
Le sanzioni e chi le paga
Il sistema delle sanzioni distribuisce i rischi tra esportatore e fornitore, e conviene conoscerlo prima di firmare o accettare una dichiarazione. Le regole si trovano nell'articolo 7 del decreto legislativo 471 del 1997, dedicato alle violazioni relative alle esportazioni, nella versione letta per questo corso.
Il comma 3 colpisce chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione d'intento: la sanzione è del settanta per cento dell'imposta, e l'obbligo di pagare il tributo resta. È la situazione del grossista di Padova, che ha fatturato senza Iva sulla base di una dichiarazione mai trasmessa.
Lo stesso comma protegge il fornitore diligente in un caso preciso. Se la dichiarazione è stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che l'hanno rilasciata. Il rischio di una dichiarazione infondata ricade su chi la firma.
Cifre chiave
- Sanzione, in percentuale dell'imposta, per l'operazione senza Iva in mancanza di dichiarazione o senza riscontro telematico
- 70 %
- Giorni dalla scadenza del termine per esportare entro cui versare l'imposta ed evitare la sanzione ridotta
- 30 giorni
Il comma 4 si rivolge all'esportatore. Punisce con la stessa sanzione chi, senza averne i presupposti, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare senza imposta, e chi ne beneficia oltre il limite consentito. Superare il plafond, dunque, è una violazione di chi compra, non di chi vende.
Lo stesso comma prevede un'attenuazione. Se il superamento del limite dipende dalla mancata esportazione da parte del cessionario o del commissionario, nei casi previsti dalla legge, la sanzione è ridotta alla metà. Non si applica affatto se l'imposta viene versata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.
Tabella di sintesi
| Comportamento | Chi è sanzionato | Norma |
|---|---|---|
| Fattura senza Iva in mancanza di dichiarazione d'intento | Il fornitore, che deve anche l'imposta | Articolo 7, comma 3 |
| Fattura senza Iva senza riscontro telematico della dichiarazione | Il fornitore | Articolo 7, comma 4-bis |
| Dichiarazione rilasciata senza i presupposti | L'esportatore, che risponde anche del tributo | Articolo 7, commi 3 e 4 |
| Acquisti senza Iva oltre il plafond | L'esportatore | Articolo 7, comma 4 |
Una riserva riguarda proprio queste percentuali. La Gazzetta Ufficiale mostra il decreto legislativo 471 del 1997 abrogato dal testo unico delle sanzioni tributarie, il D.Lgs. 173/2024 nella versione modificata dal D.L. 200/2025. I numeri citati vengono dall'ultima versione non vuota dell'articolo 7; la data di applicazione del nuovo testo sulle sanzioni non è stata letta.
Un esempio chiarisce l'attenuazione. Un esportatore compra senza Iva beni per 10.000 € che il suo cliente avrebbe dovuto esportare, e l'esportazione non avviene. L'imposta evitata è di 2.200 € all'aliquota ordinaria.
La sanzione, ridotta alla metà del settanta per cento, vale 770 €. Non si applica affatto se i 2.200 € sono versati nei trenta giorni previsti, dopo aver regolarizzato la fattura. Regolarizzare in tempo, in questo caso, costa soltanto l'imposta che si sarebbe dovuta pagare fin dall'inizio.
Lo stesso articolo contiene regole parallele per un'altra facoltà, quella dell'articolo 8-bis del decreto Iva, che riguarda il settore della navigazione. I commi 3-bis, 3-ter e 4-ter vi applicano la stessa sanzione del comma 3. Chi non opera in quel settore può ignorarli, ma è utile sapere che esistono per non confonderli con quelli dell'esportatore abituale.
Il presidio antifrode e l'uso del plafond
Uno strumento che fa risparmiare l'Iva a chi lo usa si presta anche all'abuso, e la legge lo sa. La pagina normativa dell'Agenzia elenca un provvedimento del 28 ottobre 2021 che ha dato attuazione a un presidio antifrode previsto dalla legge di bilancio per il 2021.
Secondo il titolo di quel provvedimento, le sue modalità operative riguardano in particolare l'invalidazione delle dichiarazioni d'intento già emesse e l'inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni. Il contenuto dettagliato non è stato letto per questo corso; per il fornitore conta la conseguenza pratica, cioè che una dichiarazione valida ieri può non esserlo oggi.
Ne discende un'abitudine utile. Il riscontro telematico non è un gesto da compiere una volta sola, alla ricezione della dichiarazione. Ripeterlo quando la fornitura si protrae nel tempo o quando cambia qualcosa nel rapporto con il cliente riduce il rischio di fatturare senza Iva su una dichiarazione nel frattempo invalidata.
Dal lato dell'esportatore, l'abitudine utile è un registro del plafond. Per ogni fornitore annota l'importo delle dichiarazioni trasmesse e quello degli acquisti effettivamente fatturati senza Iva, e tiene aggiornato il residuo. Il plafond fisso si consuma nel corso dell'anno; quello mobile si ricalcola ogni mese.
Il registro serve anche a un'altra cosa: a non confondere il valore delle dichiarazioni con il plafond consumato. Un fornitore può non esaurire l'importo che la dichiarazione gli indica, e un altro può esaurirlo in pochi mesi. Ciò che conta, ai fini del comma 4, sono gli acquisti senza Iva effettivamente realizzati.
Per l'esportatore, un'invalidazione ha effetti a catena. I fornitori che eseguono il riscontro non troveranno più una dichiarazione valida e torneranno ad addebitare l'Iva, e gli acquisti già programmati senza imposta dovranno essere rivisti. Tenere in ordine i presupposti del plafond è dunque anche un modo per non interrompere la catena delle forniture.
Il fornitore, dal canto suo, non ha strumenti per valutare se il cliente abbia davvero superato la soglia del dieci per cento. La legge non glielo chiede: gli chiede di verificare per via telematica che la dichiarazione sia stata presentata e di riportarne il protocollo in fattura. Il resto è responsabilità di chi dichiara.
Una norma che cambia numerazione nel 2027
Anche l'articolo 1 del decreto legge 746, nella versione successiva a quella citata, riporta soltanto la sua abrogazione da parte del decreto legislativo 10 del 2026. Le procedure descritte in questo modulo valgono per le operazioni del 2026; dal 1° gennaio 2027 andranno rilette nel testo unico dell'Iva.
Le pagine dell'Agenzia sulla dichiarazione d'intento sono invece pagine operative, con date di aggiornamento proprie. La scheda principale porta come ultimo aggiornamento il 10 febbraio 2022. Chi le consulta dopo il 2026 dovrebbe verificare che il modello indicato sia ancora quello in uso.
Errori da evitare
- Fatturare senza Iva sulla base della sola lettera del cliente: il fornitore deve prima riscontrare per via telematica la presentazione della dichiarazione.
- Dimenticare il protocollo di ricezione della dichiarazione in fattura: la norma ne richiede l'indicazione in ogni fattura emessa in base a essa.
- Trasmettere una dichiarazione per ogni singola fattura: una dichiarazione può riguardare più operazioni.
- Pensare che il fornitore risponda del superamento del plafond: il comma 4 sanziona chi ne beneficia oltre il limite.
- Controllare la dichiarazione una volta sola per rapporti che durano anni: il presidio antifrode può invalidarla nel frattempo.
- Confondere l'importo delle dichiarazioni trasmesse con il plafond consumato: conta ciò che è stato davvero acquistato senza Iva.
Contenuto didattico, aggiornato alle fonti citate. Non sostituisce una consulenza adatta alla tua situazione. Questi corsi non sono certificanti né finanziabili: non preparano ad alcuna certificazione iscritta in un registro ufficiale.