Vai al contenuto

Modulo 120 min2282 paroleGratis — senza account

Chi trattiene, su quali compensi e su quale base

La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 47 sezioni · 2107 parole · 12 min

Una srl di Bologna riceve la fattura di un consulente informatico iscritto alla gestione separata INPS: 3.000 € di compenso e 120 € di rivalsa INPS. L'ufficio amministrativo calcola la ritenuta sul solo compenso, 600 €, e versa quella cifra. Al Tesoro mancano 24 €, perché la rivalsa entrava nella base. L'errore è del committente, non del consulente.

Cosa saprai fare

  • Riconoscere quando un'impresa che paga un professionista diventa sostituto d'imposta
  • Elencare i compensi soggetti a ritenuta e l'unica esclusione per importo prevista dalla scheda dell'Agenzia
  • Costruire la base imponibile voce per voce, distinguendo la rivalsa INPS dal contributo alla cassa professionale
  • Scegliere l'aliquota giusta tra acconto e imposta definitiva secondo la residenza del percettore
  • Riconoscere il professionista forfettario, che non subisce la ritenuta

Il sostituto d'imposta e il suo obbligo

Nella fattura di un professionista c'è un numero che il professionista non incassa e che il cliente non tiene per sé: la ritenuta d'acconto. Il cliente la trattiene al momento del pagamento e la versa all'Erario al posto del professionista. Per questo la legge lo chiama sostituto d'imposta.

La scheda dell'Agenzia delle Entrate descrive l'obbligo in una sola frase: i datori di lavoro sostituti d'imposta che corrispondono compensi per prestazioni di lavoro autonomo devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'IRPEF, con obbligo di rivalsa.

Tre parole di quella frase reggono tutto il corso. «All'atto del pagamento» fissa il momento: conta il giorno in cui si paga, non quello della fattura. «A titolo di acconto» dice la natura: è un anticipo sull'imposta del professionista. «Con obbligo di rivalsa» dice chi la sopporta: il professionista, sul cui compenso la somma viene trattenuta.

Definizione

Sostituto d'imposta — Il soggetto che, quando corrisponde determinati redditi, trattiene una parte dell'imposta dovuta dal percettore e la versa direttamente all'Erario. Nel caso del lavoro autonomo è il committente che paga il compenso: diventa debitore verso il Tesoro della somma trattenuta, e ne risponde lui se non la versa.

L'obbligo non nasce da una scelta del committente né da una clausola del contratto. Nasce dal pagamento stesso, quando chi paga ha la qualità di sostituto e chi riceve produce un reddito di lavoro autonomo. Nessuna delle due parti può rinunciarvi con un accordo privato.

Per una piccola impresa la conseguenza pratica è semplice e spesso sottovalutata. Ogni volta che paga un avvocato, un commercialista, un architetto o un consulente, il bonifico non è l'ultimo passaggio: dietro di esso restano un versamento da fare e una certificazione da rilasciare, entrambi a carico dell'impresa.

Quali compensi sono soggetti a ritenuta

La scheda «Redditi soggetti a ritenuta» apre con una formula ampia: sono soggetti alla ritenuta i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti, a qualunque titolo, ad artisti e professionisti. Poi scende nel dettaglio con un elenco che conviene leggere voce per voce, perché alcune voci non sembrano lavoro autonomo.

  • Compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, anche sotto forma di partecipazione agli utili
  • Compensi per prestazioni rese a terzi o nell'interesse di terzi
  • Compensi per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere
  • Utili dei contratti di associazione in partecipazione, quando l'associato apporta solo il proprio lavoro
  • Utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata
  • Redditi dalla cessione di diritti d'autore da parte dello stesso autore
  • Diritti per opere d'ingegno ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate

La prima voce è quella che interessa la maggior parte delle piccole imprese: la parcella del professionista abituale e anche la prestazione occasionale di chi non ha partita IVA. L'occasionalità non esclude la ritenuta: la scheda lo dice espressamente con le parole «anche occasionale», e l'obbligo di chi paga resta identico.

La terza voce sorprende più spesso. Un compenso pagato perché qualcuno si impegna a non fare qualcosa, per esempio a non fare concorrenza per un certo periodo, rientra nell'elenco. Non c'è una prestazione visibile, eppure la ritenuta si applica come per una consulenza.

La scheda prevede una sola esclusione per importo. Non si applica la ritenuta ai compensi inferiori a 25,82 euro corrisposti da enti pubblici e privati che non hanno come oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, purché non siano acconti di una prestazione di importo complessivo superiore.

Quella soglia riguarda enti non commerciali e prestazioni occasionali. Una srl o una ditta individuale che esercita un'attività commerciale non può invocarla: per l'impresa la ritenuta si applica a partire dal primo euro, qualunque sia l'importo della parcella.

La base imponibile: cosa entra e cosa resta fuori

Una volta stabilito che la ritenuta si applica, resta la domanda più insidiosa: su quale importo. La scheda «Importi su cui si applica la ritenuta» avverte che la determinazione della base imponibile segue regole proprie, e le elenca in due gruppi distinti.

Entrano nella base, oltre ai compensi professionali, i rimborsi a piè di lista per viaggio, vitto e alloggio e tutte le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente. Vale anche quando le fatture di quelle spese sono intestate, oltre che al professionista, al committente nel cui interesse sono state sostenute.

Entra nella base anche il contributo INPS addebitato al cliente dal lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata. La scheda ne indica la misura, il 4%. È questa voce che l'impresa di Bologna aveva dimenticato: una rivalsa previdenziale, eppure soggetta a ritenuta.

Restano fuori tre voci. I contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico di chi li corrisponde. L'eventuale addebito in rivalsa del contributo alla cassa nazionale dell'ordine professionale. Le somme rimborsate per spese anticipate in nome e per conto del cliente, se documentate analiticamente e non inerenti alla produzione del reddito.

Tabella di sintesi

Voce della fatturaNella base della ritenuta?Perché
Compenso professionaleSìÈ il reddito di lavoro autonomo
Rimborsi a piè di lista per viaggio, vitto e alloggioSìLa scheda li include espressamente
Spese documentate anticipate dal professionistaSìRimborsate dal committente, entrano nella base
Rivalsa INPS della gestione separataSìLa scheda la dichiara soggetta a ritenuta
Contributo alla cassa dell'ordine professionaleNoEscluso dalla scheda
Spese anticipate in nome e per conto del clienteNoSe documentate analiticamente e non inerenti al reddito

Le due rivalse si somigliano nella forma: una percentuale aggiunta in fattura, a carico del cliente. La scheda le tratta in modo opposto. Per la cassa professionale cita un esempio, il 4% dei dottori commercialisti, ma la misura dipende dalla cassa: non esiste un'aliquota unica da imparare.

La distinzione tra le spese anticipate richiede attenzione in contabilità. Entrano nella base anche le spese documentate sostenute nell'interesse del committente, come una trasferta. Restano fuori solo le somme anticipate in nome e per conto del cliente, non inerenti alla produzione del reddito e documentate analiticamente, come una tassa pagata per lui.

Cifre chiave

Rivalsa INPS della gestione separata, inclusa nella base della ritenuta
4 %
Ritenuta sui compensi a professionisti residenti, a titolo d'acconto
20 %

Diritti d'autore: una base ridotta

Per i redditi dalla cessione di diritti d'autore e per i diritti su opere d'ingegno la base segue una regola a parte. La scheda spiega che il reddito imponibile è l'ammontare dei compensi ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese, riduzione elevata al 40% se il percettore ha meno di 35 anni.

La tabella riepilogativa dell'Agenzia traduce la regola in basi percentuali: la ritenuta del 20% a titolo d'acconto si applica sul 75% del compenso, oppure sul 60% per l'autore più giovane. L'aliquota resta la stessa; cambia la parte del compenso su cui la si calcola.

Tabella di sintesi

Tipo di compensoAliquotaBase imponibile
Lavoro autonomo, anche occasionale20% a titolo d'acconto100% del compenso
Diritti d'autore, autore oltre i 35 anni20% a titolo d'acconto75% del compenso
Diritti d'autore, autore sotto i 35 anni20% a titolo d'acconto60% del compenso
Obblighi di fare, non fare o permettere20% a titolo d'acconto100% del compenso
Associati in partecipazione che apportano solo lavoro20% a titolo d'acconto100% del compenso

Per una piccola impresa il caso è meno raro di quanto sembri: un'agenzia che acquista da un fotografo o da un illustratore i diritti su un'immagine per il proprio sito paga un compenso per diritti d'autore. Prima di applicare la base ridotta conviene chiedere all'autore la data di nascita, perché è l'età a fissare la percentuale.

Il professionista forfettario

Non tutti i professionisti subiscono la ritenuta. Chi applica il regime forfettario non è soggetto alla ritenuta d'acconto, e lo deve dichiarare in fattura. La pagina dell'Agenzia sulla fattura elettronica per i forfettari indica anche come: con una causale aggiuntiva e una dicitura precisa.

La dicitura richiesta è: «Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, Legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni». Il committente che la trova in fattura paga il totale senza trattenere nulla.

Il controllo spetta al committente prima del pagamento, non dopo. Una fattura forfettaria senza dicitura lascia un dubbio che conviene sciogliere chiedendo al professionista, perché trattenere senza titolo e non trattenere quando si doveva sono due errori diversi, con conseguenze diverse per le due parti.

Tre verifiche prima di calcolare

Prima di toccare una percentuale conviene fare tre domande alla fattura, sempre nello stesso ordine. L'ordine non è un vezzo: ogni risposta può chiudere il caso prima della successiva, e chi comincia dall'aliquota rischia di calcolare con cura una ritenuta che non era dovuta.

  • Il compenso rientra nell'elenco dei redditi soggetti a ritenuta? Se no, nessuna ritenuta
  • Il professionista dichiara in fattura il regime forfettario con la dicitura di esonero? Se sì, nessuna ritenuta
  • Dove risiede il percettore, e passa il compenso per una stabile organizzazione in Italia? La risposta fissa aliquota e natura del prelievo
  • Solo a questo punto: quali voci della fattura compongono la base imponibile

La terza domanda richiede un documento, non un'impressione. Un nome italiano non prova la residenza e un indirizzo estero non la esclude. Nel dubbio si chiede al professionista di indicarla per iscritto, perché è da quella dichiarazione che dipende la scelta tra il 20% e il 30%.

L'ultima domanda è quella su cui si concentrano gli errori, e per una ragione precisa: le voci di una fattura professionale hanno nomi simili e trattamenti opposti. La tabella della base imponibile vista sopra va tenuta a portata di mano finché la distinzione non diventa un riflesso.

Le aliquote: acconto o imposta definitiva

La scheda «Aliquote» distingue tre situazioni secondo la residenza di chi riceve il compenso. Per il professionista residente la ritenuta è del 20% e opera a titolo d'acconto: il professionista la scomputerà dall'IRPEF che dovrà sul proprio reddito dell'anno.

Per il non residente che presta la propria opera sul territorio dello Stato la ritenuta sale al 30% e cambia natura: è a titolo d'imposta. Chiude il rapporto con il fisco italiano su quel compenso, senza conguaglio successivo in una dichiarazione.

La terza situazione è una via di mezzo. Se il compenso è corrisposto a una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, la ritenuta torna al 20% e torna a titolo d'acconto. Il percettore è estero, ma il reddito passa per una struttura stabile nel Paese.

Cifre chiave

Professionista residente, a titolo d'acconto
20 %
Non residente per prestazioni svolte in Italia, a titolo d'imposta
30 %
Stabile organizzazione in Italia di un non residente, a titolo d'acconto
20 %

Il 30% a titolo d'imposta vale anche per i compensi corrisposti a non residenti per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti, invenzioni industriali e simili. La scheda richiama qui l'articolo 23, comma 2, lettera c) del TUIR, nella versione in vigore nel 2026.

Un'avvertenza sul millesimo. Il corso insegna le regole lette sulle schede dell'Agenzia nel settembre 2026. Il riordino dei testi unici tributari è in corso e il TUIR è destinato a essere sostituito: quando il nuovo testo sarà in vigore, i rinvii agli articoli andranno riletti sulla fonte, senza presumere che restino identici.

Errori da evitare

  • Calcolare la ritenuta sul solo compenso e dimenticare la rivalsa INPS del 4% della gestione separata, che la scheda dichiara soggetta a ritenuta.
  • Includere nella base il contributo alla cassa dell'ordine professionale, che la scheda esclude espressamente.
  • Lasciare fuori dalla base i rimborsi a piè di lista per viaggio, vitto e alloggio, che vi rientrano insieme al compenso.
  • Invocare la soglia di 25,82 euro in un'impresa commerciale: vale solo per enti non commerciali e prestazioni occasionali.
  • Trattenere il 20% a un professionista non residente che lavora in Italia: l'aliquota è del 30% e la ritenuta è a titolo d'imposta.
  • Operare la ritenuta su un professionista forfettario che ha riportato in fattura la dicitura di esonero.

Leggi in inglese

Contenuto didattico, aggiornato alle fonti citate. Non sostituisce una consulenza adatta alla tua situazione. Questi corsi non sono certificanti né finanziabili: non preparano ad alcuna certificazione iscritta in un registro ufficiale.