La Lombarda Holding S.p.A. vuole acquisire una società target da 40 milioni di euro usando in gran parte il debito, per poi fonderla con la società veicolo. È un leveraged buyout: un'operazione che in Italia ha una disciplina precisa nell'art. 2501-bis del Codice Civile e un trattamento fiscale che ruota attorno alla participation exemption.
Merger leveraged buyout (MLBO)
Acquisizione di una società realizzata tramite una società veicolo (NewCo) finanziata in prevalenza con debito, seguita dalla fusione tra NewCo e target. L'art. 2501-bis C.C., introdotto dalla riforma del 2003, ne ha sancito la legittimità imponendo obblighi informativi e una relazione degli esperti.
L'art. 2501-bis richiede che il progetto di fusione indichi le risorse finanziarie previste per il rimborso del debito e che la relazione degli amministratori ne illustri le ragioni economiche. Una relazione di esperti attesta la ragionevolezza del piano: garanzie a tutela dei creditori e dei soci di minoranza.
PEX (participation exemption, art. 87 TUIR)
Regime che esenta da imposizione il 95 % delle plusvalenze realizzate dalle società di capitali sulla cessione di partecipazioni che soddisfano i requisiti di legge (periodo minimo di possesso di 12 mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni, residenza, esercizio di impresa commerciale).
| Struttura | Oggetto | Profilo fiscale | Rischi |
|---|---|---|---|
| Share deal | Cessione di quote/azioni | Plusvalenza PEX (95 % esente, art. 87 TUIR) | Eredita passività occulte |
| Asset deal | Cessione di azienda/rami | Plusvalenza tassata; imposta di registro | Più complesso operativamente |
| MLBO | Acquisizione con debito + fusione | Deducibilità interessi (art. 96 TUIR, 30 % ROL) | Obblighi art. 2501-bis C.C. |
La Lombarda costituisce una NewCo finanziata con 28 mln € di debito e 12 mln € di equity per acquisire il target da 40 mln €. Dopo la fusione ex art. 2501-bis, gli interessi passivi sono deducibili nei limiti dell'art. 96 TUIR (30 % del ROL). Se in seguito cederà la partecipazione realizzando 6 mln € di plusvalenza, il regime PEX la esenterà al 95 %, con tassazione effettiva su soli 0,3 mln €.
Correct answer : 100 %
L'art. 87 TUIR prevede l'esenzione del 95 % delle plusvalenze su partecipazioni che soddisfano i quattro requisiti (holding period, immobilizzazioni, residenza, commercialità). Il 5 % residuo concorre alla base imponibile IRES.
Correct answer : Art. 2343 C.C.
L'art. 2501-bis C.C., introdotto dalla riforma societaria del 2003, regolamenta il MLBO imponendo obblighi di trasparenza nel progetto di fusione e la relazione degli esperti indipendenti.
⚠️Trascurare gli obblighi dell'art. 2501-bis
→ Il progetto di fusione deve indicare le fonti di rimborso del debito e includere la relazione degli esperti, pena l'invalidità.
⚠️Dare per scontati i requisiti PEX
→ L'esenzione richiede holding period di 12 mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni e commercialità: verificarli tutti prima della cessione.
⚠️Confondere share deal e asset deal sul piano fiscale
→ Lo share deal beneficia della PEX; l'asset deal sconta imposte sulla plusvalenza e di registro: l'impatto può essere di milioni di euro.
consulente in operazioni straordinarie e M&A (Italia)
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