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Nota di credito Iva (articolo 26) in fattura elettronica

Quando, dopo la registrazione della fattura, un'operazione viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l'imponibile per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o per abbuoni e sconti previsti dal contratto, il fornitore ha diritto di recuperare l'Iva corrispondente emettendo una nota di variazione in diminuzione (nota di credito), ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Dpr 633/1972. Se la riduzione nasce da un accordo sopravvenuto fra le parti, la nota va emessa entro un anno dall'operazione. La nota di variazione è un documento elettronico: si trasmette al Sistema di Interscambio come la fattura, e il cliente che aveva registrato l'acquisto deve registrare a sua volta la variazione.

Aggiornato per il 2026 — verificato il 25 settembre 2026Procedura ufficiale, senza moduloGuida: circa 15 min

Scadenze

Entro un anno dall'operazione
Termine per la nota in diminuzione quando l'evento dipende da un accordo sopravvenuto fra le parti, e per la rettifica di errori di fatturazione che hanno portato ad applicare l'articolo 21, comma 7

Documenti da preparare

  • La fattura originaria, con numero, data, imponibile e Iva
  • Il contratto o l'atto che giustifica la variazione (sconto contrattuale, risoluzione, procedura concorsuale o esecutiva)
  • Accesso al portale Fatture e Corrispettivi o un software di fatturazione collegato al SdI
  • I registri Iva su cui annotare la variazione
Vedi la procedura sul sito ufficiale

A questa procedura non è associato alcun modulo: il link porta alla pagina ufficiale che la descrive.

Cosa ti offre questa pagina

La guida qui sopra e il link al sito ufficiale. ActioFin non produce alcun documento per questa pagina: ciò che compili o presenti avviene sul canale ufficiale.

A chi si applica

  • Il cedente o prestatore titolare di partita Iva che deve ridurre l'imponibile o l'imposta di una fattura già emessa e registrata
  • Chi deve aumentare l'imponibile o l'imposta, anche per correggere errori di fatturazione: in quel caso si applicano di nuovo le regole della fattura (articoli 21 e seguenti)
  • Il fornitore non pagato dal cliente assoggettato a una procedura concorsuale o dopo una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa (comma 3-bis)
  • Il cessionario o committente che aveva registrato la fattura, tenuto a registrare la variazione ricevuta

Esempio concreto

Studio Neri Srl, Firenze, concede uno sconto contrattuale a un cliente

A marzo 2026 Studio Neri Srl emette tramite il SdI una fattura a Gallo Snc per 10.000 euro di imponibile più 2.200 euro di Iva al 22% (aliquota portata dal calcolatore calcolo-iva). Il contratto prevede uno sconto del 10% al raggiungimento di un volume di ordini, raggiunto a giugno. Studio Neri emette allora una nota di credito elettronica per 1.000 euro di imponibile e 220 euro di Iva, e la trasmette al SdI. Studio Neri porta in detrazione i 220 euro registrandoli a norma dell'articolo 25; Gallo Snc, che aveva registrato la fattura e detratto l'Iva, registra la variazione a norma dell'articolo 23 o 24, nel limite dei 220 euro detratti.

Come compilarlo, passo dopo passo

  1. Verificate la causa della variazione: nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, abbuoni o sconti contrattuali, mancato pagamento per procedura concorsuale o esecutiva infruttuosa, oppure un aumento dell'imponibile.
  2. Se la riduzione nasce da un accordo sopravvenuto con il cliente, controllate che non sia passato un anno dall'effettuazione dell'operazione.
  3. Predisponete la nota di variazione come documento elettronico, con la procedura web del portale Fatture e Corrispettivi o con il vostro software, indicando nei «Dati della fattura» il tipo documento, il numero e la data, e l'imponibile e l'Iva della variazione.
  4. Usate la partita Iva attiva: una nota di variazione compilata con una partita Iva cessata viene scartata dal SdI.
  5. Trasmettete la nota al SdI e controllate la ricevuta: con la ricevuta di consegna o di impossibilità di recapito il documento si considera emesso; con la ricevuta di scarto va corretto e ritrasmesso.
  6. Registrate la variazione in diminuzione a norma dell'articolo 25 e portate in detrazione l'Iva corrispondente ai sensi dell'articolo 19.

Da sapere

  • La nota in diminuzione è una facoltà del fornitore («ha diritto di portare in detrazione»); la variazione in aumento è invece un obbligo, con le regole della fattura.
  • Nei contratti a esecuzione continuata o periodica risolti per inadempimento, la nota non si estende alle cessioni e prestazioni per cui entrambe le parti hanno adempiuto correttamente.
  • Nelle procedure concorsuali il cliente non è tenuto a registrare la variazione (comma 5); se dopo la nota il corrispettivo viene pagato, il fornitore applica la variazione in aumento e il cliente che aveva registrato la variazione può detrarre l'imposta corrispondente.
  • Una procedura esecutiva individuale si considera infruttuosa, per esempio, quando dal verbale di pignoramento risulta che non vi sono beni da pignorare, o dopo tre aste andate deserte.
  • Conta la data della nota: una nota di variazione datata in un periodo soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica va emessa in forma elettronica anche se la fattura originaria non lo era.
  • L'articolo 26 del Dpr 633/1972 risulta abrogato dal testo unico Iva (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10): questa guida descrive il testo applicato nel 2026, da ricontrollare quando il testo unico si applicherà.
  • Il tipo documento da usare per la nota di credito è elencato nella «Guida alla compilazione delle fatture elettroniche» dell'Agenzia, un PDF che questa guida identifica ma non ha letto.

Errori frequenti

  • Emettere una nota di credito oltre un anno dall'operazione quando la riduzione nasce da un accordo sopravvenuto con il cliente.
  • Inviare la nota di variazione in PDF o per e-mail anziché tramite il SdI.
  • Compilare la nota con una partita Iva cessata: il SdI la scarta.
  • Dimenticare, da cliente, di registrare la variazione ricevuta e mantenere la detrazione dell'Iva dell'intera fattura.
  • Emettere una nota di credito per correggere un importo in aumento: in quel caso si applicano di nuovo le regole della fattura.

Domande frequenti

Quando si può emettere una nota di credito Iva?

Quando un'operazione già fatturata e registrata viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'imponibile, per nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, o per abbuoni e sconti previsti dal contratto; e in caso di mancato pagamento per procedura concorsuale o esecutiva infruttuosa.

C'è un termine per la nota di credito?

Sì, se l'evento dipende da un accordo sopravvenuto fra le parti: la variazione in diminuzione non si può applicare dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione.

La nota di credito deve essere elettronica?

Sì: come la fattura, la nota di variazione si emette in formato elettronico e si trasmette al Sistema di Interscambio; se viene scartata va corretta e ritrasmessa.

Cosa deve fare il cliente che riceve la nota di credito?

Se aveva già registrato l'acquisto, deve registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o 24 del Dpr 633/1972, nei limiti della detrazione operata, salvo il diritto alla restituzione di quanto pagato al fornitore a titolo di rivalsa. Nelle procedure concorsuali questo obbligo non si applica.

Per approfondire

Fonti ufficiali

Leggi in inglese

Guida e documento forniti a solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza legale o fiscale personalizzata. Fa fede soltanto la decisione dell'ente destinatario: verificane i requisiti e, se necessario, rivolgiti a un professionista abilitato.