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Redditi di capitale e redditi diversi: due famiglie, due logiche di tassazione
La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 51 sezioni · 1827 parole · 10 min
Nel 2026 Chiara incassa 1.000 € di interessi dal suo conto deposito e, nello stesso anno, vende in perdita un pacchetto di azioni, rimettendoci 1.000 €. Pensa di essere in pari e di non dover nulla al fisco. La banca, invece, le trattiene comunque 260 € sugli interessi. Non è un errore dello sportello: interessi e perdite su azioni appartengono a due famiglie di reddito diverse, e il fisco italiano non le lascia parlare tra loro.
Cosa saprai fare
- Distinguere i redditi di capitale (interessi, dividendi, proventi) dai redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze e differenziali)
- Sapere quale misura di imposta sostitutiva si applica nel 2026 e perché il testo consolidato di alcune norme riporta ancora percentuali superate
- Calcolare una plusvalenza partendo dal prezzo di vendita, dal costo e dagli oneri accessori
- Applicare la base ridotta del 48,08 % ai titoli di Stato e ai titoli equiparati
- Spiegare perché una minusvalenza non può ridurre l'imposta su interessi e dividendi, e fino a quando si può riportare
Due famiglie di reddito finanziario
Il testo unico delle imposte sui redditi, il TUIR, divide i guadagni di chi investe il proprio risparmio in due grandi categorie. Da una parte ci sono i redditi di capitale: gli interessi di un conto deposito o di un'obbligazione, i dividendi distribuiti da una società, i proventi di un fondo.
Dall'altra ci sono i redditi diversi di natura finanziaria: le plusvalenze che nascono quando si vende un titolo a un prezzo più alto di quello pagato, e i differenziali dei contratti derivati.
La distinzione non è accademica. Le due famiglie si calcolano in modo diverso, si dichiarano in punti diversi e soprattutto non si compensano tra loro. Chi investe senza conoscerla scopre, come Chiara, che una perdita importante in borsa non alleggerisce di un euro l'imposta dovuta sulle cedole incassate nello stesso anno.
Una buona regola pratica è chiedersi da dove nasce il guadagno. Se il denaro arriva perché si possiede qualcosa, cioè una somma prestata o una quota di una società, siamo davanti a un reddito di capitale. Se nasce perché si è venduto qualcosa a un prezzo diverso da quello di acquisto, siamo davanti a un reddito diverso.
La cedola di un titolo è un frutto; il guadagno sulla sua vendita è una plusvalenza.
Definizione
Redditi di capitale — Interessi, utili e altri proventi che derivano dall'impiego di denaro o dal possesso di una partecipazione. Si tassano sull'importo lordo incassato, senza sottrarre spese né perdite: l'articolo 45 del TUIR dice che il reddito è costituito dall'ammontare percepito senza alcuna deduzione.
Definizione
Redditi diversi di natura finanziaria — Plusvalenze e altri proventi elencati nell'articolo 67, comma 1, del TUIR alle lettere da c) a c-quinquies): cessione di partecipazioni, di titoli, di quote di fondi, di valute e metalli preziosi, contratti derivati. Si tassano sulla differenza tra quanto si incassa e quanto si è speso, e ammettono la compensazione con le relative minusvalenze.
Interessi e dividendi: il 26 % sul lordo
L'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ha fissato in un'unica misura le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, sui premi e sugli altri proventi dell'articolo 44 del TUIR, oltre che sui redditi diversi delle lettere da c-bis) a c-quinquies): il 26 per cento.
La stessa norma estende la misura agli interessi dei conti correnti e dei depositi bancari e postali e alle obbligazioni emesse da banche e imprese.
Nella grande maggioranza dei casi il risparmiatore non calcola nulla. La banca che accredita gli interessi o l'intermediario che incassa il dividendo trattiene l'imposta e la versa allo Stato.
Si parla di ritenuta a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva: in entrambi i casi, una volta prelevato il 26 %, il reddito ha finito il suo percorso fiscale e non va sommato agli altri redditi nella dichiarazione IRPEF.
Per i dividendi che una società di capitali italiana paga a una persona fisica residente che non agisce come imprenditore, la regola è scritta nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: la società opera una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti.
Vale per le partecipazioni qualificate come per quelle non qualificate.
Cifre chiave
- Ritenuta sui dividendi pagati a una persona fisica residente
- 26 %
- Imposta sostitutiva su interessi di conti e depositi e su plusvalenze finanziarie
- 26 %
Il fatto che l'imposta si applichi sul lordo ha una conseguenza pratica che molti sottovalutano. Le commissioni del conto, il bollo, le spese di tenuta del deposito titoli non riducono la base su cui si calcola il 26 % degli interessi.
Se il conto rende 300 euro lordi e costa 80 euro di spese, l'imposta si calcola su 300 euro, non su 220.
Titoli di Stato: la base ridotta del 48,08 %
Lo stesso articolo 3 del decreto-legge 66/2014 esclude dall'aumento al 26 % i redditi che provengono dai titoli del debito pubblico e da quelli equiparati, dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e da quelle dei loro enti territoriali.
Per questi titoli il legislatore ha voluto mantenere un prelievo più leggero.
Sul versante delle plusvalenze, il meccanismo scelto non è una seconda aliquota ma una base ridotta. Il decreto ha riscritto gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461: i redditi diversi derivanti da questi titoli si computano nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.
Sulla parte così ridotta si applica poi il normale 26 %.
Cifre chiave
- Quota della plusvalenza su titoli di Stato ed equiparati che entra nella base imponibile
- 48,08 %
- Prelievo effettivo che ne risulta (26 % × 48,08 %)
- 12,5 %
La stessa percentuale lavora anche in senso inverso. Se Andrea avesse venduto il BTP in perdita, anche la minusvalenza sarebbe entrata nel calcolo per il 48,08 % del suo importo. Il sistema resta coerente: un euro guadagnato o perso su un titolo pubblico pesa meno di un euro guadagnato o perso su un'azione.
Le plusvalenze: quali operazioni e come si calcolano
L'articolo 67 del TUIR elenca con precisione le operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria.
La lettera c) riguarda le partecipazioni qualificate; la lettera c-bis) le altre partecipazioni, cioè le azioni e le quote non qualificate.
La lettera c-ter) comprende i titoli non rappresentativi di merci, le valute estere, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e le quote di organismi di investimento collettivo. La lettera c-quater) copre i contratti derivati, la lettera c-quinquies) la cessione o la chiusura di rapporti che producono redditi di capitale.
Una partecipazione diventa qualificata quando i titoli ceduti rappresentano più del 2 o del 20 per cento dei diritti di voto in assemblea ordinaria, oppure più del 5 o del 25 per cento del capitale. Le soglie più basse valgono per i titoli negoziati in mercati regolamentati, quelle più alte per le altre partecipazioni.
Il conteggio tiene conto di tutte le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi, anche se fatte a persone diverse.
Tabella di sintesi
| Tipo di partecipazione | Diritti di voto oltre | Capitale o patrimonio oltre |
|---|---|---|
| Titoli negoziati in mercati regolamentati | 2 % | 5 % |
| Altre partecipazioni, per esempio quote di una srl | 20 % | 25 % |
Il calcolo della plusvalenza segue l'articolo 68, comma 6, del TUIR: si parte dal corrispettivo percepito e si sottrae il costo o il valore di acquisto, aumentato di ogni onere inerente, compresa l'eventuale imposta di successione e donazione. Restano esclusi gli interessi passivi: chi ha comprato a debito non può sottrarre il costo del finanziamento.
Quando lo stesso titolo è stato comprato in più riprese a prezzi diversi, occorre sapere quale lotto si considera venduto. Per chi dichiara da sé, l'articolo 67, comma 1-bis, del TUIR stabilisce che si considerano cedute per prime le partecipazioni e i titoli acquisiti in data più recente.
Il secondo modulo mostra che l'intermediario, nel regime amministrato, usa invece il costo medio ponderato di ogni categoria omogenea.
Per le quote dei fondi comuni e degli altri organismi di investimento collettivo la legge divide il guadagno in due. L'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 66/2014 nomina da un lato i proventi dell'articolo 44, lettera g), del TUIR, che sono redditi di capitale, e dall'altro i redditi diversi della lettera c-ter) derivanti dalla partecipazione a questi organismi.
Prima di contare su una compensazione, conviene quindi chiedere all'intermediario come è stato qualificato il risultato di un rimborso.
Minusvalenze: chi può compensare cosa
Il cuore del sistema è l'articolo 68, comma 5, del TUIR. Le plusvalenze delle lettere c), c-bis) e c-ter) si sommano algebricamente alle relative minusvalenze, ai redditi e alle perdite dei derivati e ai proventi della lettera c-quinquies).
Se nell'anno le perdite superano i guadagni, l'eccedenza si può portare in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.
Una condizione è decisiva e viene spesso dimenticata: il riporto spetta solo se la minusvalenza è indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata realizzata.
Chi ha perso denaro in borsa in un anno in cui non presentava la dichiarazione, perché aveva solo reddito di lavoro dipendente e usava il 730 precompilato senza modificarlo, rischia di perdere un diritto che la legge gli riconosceva.
Cifre chiave
- Periodi d'imposta successivi nei quali una minusvalenza si può ancora usare
- 4
- Quota deducibile delle minusvalenze realizzate tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014
- 76,92 %
Il testo non nomina mai i redditi di capitale tra quelli che possono assorbire una perdita. È questa l'asimmetria che ha sorpreso Chiara: gli interessi e i dividendi si tassano sempre, sul lordo e al momento dell'incasso, e nessuna minusvalenza può ridurli. Viceversa, un anno di cedole abbondanti non rende utilizzabile una minusvalenza che attende una plusvalenza per essere compensata.
Le perdite realizzate prima del 1° luglio 2014, quando l'aliquota era più bassa, non valgono per intero. L'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 66/2014 le ammette in deduzione per il 48,08 % se realizzate fino al 31 dicembre 2011, per il 76,92 % se realizzate tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014.
Con il limite dei quattro anni, oggi quelle perdite sono in pratica tutte scadute, ma il principio resta istruttivo: il valore di una perdita dipende dall'aliquota in vigore quando è nata.
Errori da evitare
- Pensare che una perdita in borsa riduca l'imposta su interessi e dividendi dello stesso anno: i redditi di capitale non entrano mai nella compensazione.
- Sottrarre dagli interessi le spese del conto o del deposito titoli: il reddito di capitale si tassa sul lordo, senza alcuna deduzione.
- Applicare il 26 % all'intera plusvalenza su un BTP: la base è il 48,08 % del guadagno.
- Dimenticare le commissioni di acquisto e di vendita nel costo fiscale: sono oneri inerenti e riducono la plusvalenza.
- Lasciar scadere una minusvalenza perché non è stata indicata nella dichiarazione dell'anno in cui è nata.
- Considerare venduto per primo il lotto più vecchio quando si dichiara da sé: la regola del TUIR indica il lotto acquistato più di recente.
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