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Dichiarativo, amministrato o gestito: chi paga l'imposta e dove finiscono le perdite
La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 45 sezioni · 1715 parole · 9 min
Sara ha due conti titoli. Sul primo, presso una banca italiana, ha guadagnato 3.000 € nel 2026 senza versare personalmente un euro di imposta: la banca le ha trattenuto 780 €. Sul secondo, aperto presso un broker estero, a maggio deve compilare il quadro RT e pagare con l'F24. Stesse azioni, stessa aliquota, due vite fiscali diverse. A deciderlo non è il titolo, ma il regime scelto per il conto.
Cosa saprai fare
- Descrivere i tre regimi di tassazione delle plusvalenze: dichiarativo, amministrato e gestito
- Capire che cosa fa l'intermediario nel regime amministrato: costo medio, imposta su ogni operazione, perdite nello stesso rapporto
- Calcolare il risultato di una gestione patrimoniale e l'imposta sostitutiva che ne deriva
- Sapere come recuperare le minusvalenze quando si chiude un conto o si cambia intermediario
- Riconoscere le sezioni del quadro RT e il codice tributo con cui si versa l'imposta
Perché il testo consolidato dice ancora 12,50 %
Chi legge sulla Gazzetta Ufficiale il testo consolidato dell'articolo 5 del decreto legislativo 461/1997 trova scritto che i redditi diversi di natura finanziaria sono soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento.
L'articolo 7, sulle gestioni patrimoniali, riporta la stessa cifra. È una trappola: quelle frasi non sono mai state riscritte, ma la misura è stata cambiata da altre leggi.
Due testi la fissano oggi al 26 %. Il primo è l'articolo 3 del decreto-legge 66/2014, che dal 1° luglio 2014 porta al 26 per cento le imposte sostitutive sui redditi diversi delle lettere da c-bis) a c-quinquies) e, al comma 14, sui risultati delle gestioni individuali.
Il secondo è la legge di bilancio 2025, la legge 30 dicembre 2024, n. 207, che al comma 23 dell'articolo 1 afferma testualmente che l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'articolo 5 è pari al 26 per cento.
Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate confermano la lettura. Nel quadro RT del modello Redditi, la sezione II-A accoglie le plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014 soggette all'imposta del 26 per cento; la sezione I-A resta per quelle più vecchie, tassate al 20 % tra il 2012 e la metà del 2014 e al 12,50 % fino al 2011.
La cifra del testo consolidato è quindi un ricordo storico, non la regola del 2026.
Cifre chiave
- Aliquota dell'imposta sostitutiva dell'art. 5 D.Lgs. 461/1997, secondo la legge 207/2024 comma 23
- 26 %
- Misura storica ancora leggibile nel testo consolidato, superata
- 12,50 %
Il regime dichiarativo: si fa tutto da sé
È il regime di base, quello che si applica quando il contribuente non ha scelto altro o quando l'intermediario non offre alternative, come accade con molti broker esteri. L'articolo 5 del decreto 461/1997 prevede che l'imposta si versi direttamente, nei termini e nei modi previsti per il saldo delle imposte sui redditi risultanti dalla dichiarazione.
In pratica il contribuente raccoglie nel corso dell'anno tutte le vendite, calcola per ciascuna la plusvalenza o la minusvalenza, somma i risultati e riporta tutto nel quadro RT del modello Redditi Persone fisiche.
Le istruzioni del quadro indicano per il pagamento il codice tributo 1100, valido sia per le plusvalenze delle lettere da c-bis) a c-quinquies) sia per quelle delle partecipazioni qualificate realizzate dal 1° gennaio 2025.
Il vantaggio del dichiarativo è la massima flessibilità: tutte le plusvalenze e le minusvalenze dell'anno, da qualunque conto provengano, si incontrano nello stesso prospetto. Lo svantaggio è il lavoro e il rischio di errore. Serve conservare i contratti di acquisto e di vendita, ricostruire i costi con le commissioni e, per chi opera all'estero, convertire gli importi in euro.
C'è poi un effetto di cassa. Nel dichiarativo l'imposta si paga con il saldo dell'anno successivo, quindi mesi dopo la vendita. Per chi realizza una plusvalenza a gennaio, il versamento arriva l'estate seguente. È un vantaggio finanziario modesto, ma reale, che nel regime amministrato non esiste.
Il regime amministrato: l'intermediario fa da sostituto
L'articolo 6 del decreto 461/1997 consente al contribuente di optare perché l'imposta sia applicata su ciascuna plusvalenza realizzata, a condizione che i titoli siano in custodia o in amministrazione presso una banca, una società di intermediazione mobiliare o un altro soggetto autorizzato.
L'opzione si esercita con una comunicazione firmata all'apertura del conto o, per i rapporti già in essere, prima dell'inizio del periodo d'imposta; vale per tutto l'anno e si può revocare entro la fine dell'anno solare con effetto dall'anno successivo.
Da quel momento l'intermediario applica l'imposta su ogni plusvalenza, differenziale positivo o provento. La versa lui allo Stato entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui l'ha applicata, trattenendola sul ricavato della vendita. Il contribuente non deve dichiarare nulla: l'articolo 5, comma 3, esclude espressamente l'obbligo di dichiarazione per le plusvalenze assoggettate al regime dell'articolo 6.
Un dettaglio tecnico cambia i conti rispetto al dichiarativo. Quando nel deposito ci sono più titoli della stessa categoria comprati a prezzi diversi, l'intermediario non usa l'ordine degli acquisti ma assume come costo il costo medio ponderato di ciascuna categoria omogenea. È ciò che prevede il comma 4 dell'articolo 6.
Le minusvalenze, nel regime amministrato, restano chiuse nel conto in cui nascono. Il comma 5 dell'articolo 6 prevede che l'intermediario le porti in deduzione dalle plusvalenze realizzate nelle operazioni successive dello stesso rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Una perdita maturata presso la banca A non riduce automaticamente l'imposta su un guadagno realizzato presso la banca B.
Esiste però una via d'uscita. Se si revoca l'opzione o si chiude il rapporto, le minusvalenze ancora non usate possono essere dedotte, sempre entro il quarto periodo successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze di un altro rapporto amministrato intestato alle stesse persone, oppure in dichiarazione.
A questo scopo l'intermediario rilascia un'apposita certificazione con i dati necessari. Chi cambia banca con perdite accumulate deve quindi chiedere quel documento e conservarlo.
Attenzione ai trasferimenti. Il comma 6 dell'articolo 6 considera cessione a titolo oneroso anche il passaggio dei titoli a un conto intestato a persone diverse, per esempio da un conto personale a uno cointestato, salvo che avvenga per successione o donazione.
In quel caso l'intermediario determina la plusvalenza sul valore alla data del trasferimento e può sospendere l'operazione finché il contribuente non fornisce la provvista per pagare l'imposta.
Il regime gestito: si tassa il risultato dell'anno
Il terzo regime riguarda chi ha affidato il proprio patrimonio a un gestore con un mandato di gestione individuale. Secondo l'articolo 7 del decreto 461/1997 il contribuente può optare perché si tassi il risultato maturato della gestione nell'anno, non le singole operazioni. L'opzione si esercita alla firma del contratto o, per i rapporti in essere, prima dell'inizio del periodo d'imposta.
Il risultato si ottiene prendendo il valore del patrimonio a fine anno, aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti dell'anno, e sottraendo il valore del patrimonio all'inizio dell'anno. Si tolgono anche i redditi già soggetti a ritenuta e quelli esenti.
Il risultato è calcolato al netto degli oneri e delle commissioni della gestione, e su di esso il gestore applica l'imposta sostitutiva, che versa entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
Il regime gestito ha una caratteristica che gli altri due non hanno. Nel risultato confluiscono insieme gli interessi, i dividendi e le plusvalenze della massa gestita: il comma 3 dell'articolo 7 esclude per quei redditi le ritenute ordinarie.
Di conseguenza una perdita sui titoli riduce anche il peso fiscale delle cedole, cosa impossibile nel dichiarativo e nell'amministrato. In cambio si pagano le commissioni del gestore.
Se in un anno il risultato è negativo, il comma 10 permette di computarlo in diminuzione dei risultati positivi degli anni successivi, ma non oltre il quarto, per l'intero importo che vi trova capienza. Anche qui il limite dei quattro anni è lo stesso che governa le minusvalenze negli altri regimi.
Tabella di sintesi
| Regime | Chi calcola e versa | Dove si compensano le perdite |
|---|---|---|
| Dichiarativo | Il contribuente, nel quadro RT, con il saldo delle imposte | Tra tutte le plusvalenze dell'anno e dei quattro anni successivi |
| Amministrato | L'intermediario, su ogni operazione | Nello stesso rapporto; alla chiusura, in un altro rapporto o in dichiarazione |
| Gestito | Il gestore, sul risultato annuo | Nel risultato della gestione, compresi interessi e dividendi, per quattro anni |
Scegliere il regime e compilare il quadro RT
Non esiste un regime migliore in assoluto. L'amministrato è adatto a chi opera con un solo intermediario italiano e vuole dimenticarsi della dichiarazione. Il dichiarativo diventa quasi obbligato con un broker estero, e conviene a chi ha perdite su un conto e guadagni su un altro, perché permette di farli incontrare nello stesso anno.
Il gestito ha senso per chi delega davvero la gestione e ha un portafoglio con molte cedole e dividendi.
Il quadro RT del modello Redditi Persone fisiche è organizzato per sezioni che rispecchiano la storia delle aliquote. La sezione II-A è quella ordinaria per le plusvalenze delle lettere da c-bis) a c-quinquies) realizzate dal 1° luglio 2014.
La sezione III-A accoglie le plusvalenze delle partecipazioni qualificate. Le sezioni successive riguardano casi particolari, come le partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata, e le cripto-attività, trattate in un corso dedicato.
Nella parte dei dati calcolati si riportano le minusvalenze degli anni precedenti da compensare. Le istruzioni del quadro precisano, per esempio, che nel rigo RT71 le minusvalenze della vecchia sezione I si usano per il 76,92 % del loro ammontare, applicazione pratica della regola del decreto-legge 66/2014 sulle perdite nate con aliquote più basse.
Un'ultima precisazione riguarda il calendario. Il 19 giugno 2026 il decreto legislativo n. 117 ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2027, gli articoli del TUIR e del decreto 461/1997 citati in questo corso, nel quadro del riordino delle imposte sui redditi.
Per le operazioni del 2026 restano applicabili le versioni precedenti, quelle descritte qui; per il 2027 occorrerà leggere i nuovi testi.
Errori da evitare
- Leggere il 12,50 % nel testo consolidato del decreto 461/1997 e applicarlo: la misura in vigore è il 26 %.
- Credere che le perdite di un conto amministrato riducano automaticamente i guadagni di un altro intermediario.
- Chiudere il conto senza chiedere la certificazione delle minusvalenze residue, che serve per riportarle altrove.
- Trasferire titoli su un conto cointestato pensando che sia un'operazione neutra: è trattato come una cessione.
- Aspettarsi che nel regime amministrato valga la regola dell'ultimo lotto acquistato: l'intermediario usa il costo medio ponderato.
- Dimenticare, con un broker estero, che l'imposta va calcolata e versata da sé con il codice tributo 1100.
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