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Riportare le perdite agli anni successivi: il limite dell'80 %, i primi tre esercizi e le imprese personali

La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 35 sezioni · 1490 parole · 8 min

Chiara ha una SRL di arredamento che nel 2025 ha chiuso con una perdita fiscale di 100.000 €. Nel 2026 gli affari ripartono e il reddito imponibile torna a 60.000 euro. Chiara pensa di non pagare IRES per quell'anno, visto che la perdita è più grande dell'utile. Scoprirà che il fisco le lascia compensare soltanto una parte del reddito, e che un'imposta resta dovuta.

Cosa saprai fare

  • Calcolare quanta perdita pregressa una società può usare in un anno, entro il limite dell'80 % del reddito
  • Riconoscere le perdite dei primi tre periodi d'imposta che si compensano senza limite percentuale
  • Ridurre la perdita dei proventi esenti che la legge le sottrae
  • Applicare le regole di riporto alle imprese individuali e ai soci di società di persone
  • Tenere un prospetto delle perdite disponibili anno per anno

Che cos'è una perdita fiscale

Una perdita fiscale non coincide con la perdita di bilancio. Nasce quando, dopo tutte le rettifiche della dichiarazione, i componenti negativi ammessi dal fisco superano quelli positivi. Una società può chiudere il bilancio in perdita e avere un reddito imponibile, o il contrario, a seconda delle riprese e delle deduzioni extracontabili.

L'articolo 84 del TUIR lo dice espressamente: la perdita di un periodo d'imposta si determina con le stesse norme che valgono per il reddito. Tutto ciò che il testo unico esclude dai costi, come le spese non inerenti o le quote eccedenti i limiti, riduce anche la perdita che si potrà riportare.

Definizione

Riporto delle perdite — Il meccanismo con cui la perdita fiscale di un esercizio viene sottratta dal reddito imponibile degli esercizi successivi. La perdita non genera un rimborso: abbatte le imposte future, a condizione che l'impresa torni a produrre reddito.

Per un'impresa in difficoltà il riporto ha un valore concreto: ogni euro di perdita utilizzato riduce l'IRES di 24 centesimi all'aliquota ordinaria. Una perdita di 100.000 euro vale quindi, potenzialmente, 24.000 euro di imposte risparmiate negli anni in cui la società tornerà in utile.

Il limite dell'80 per cento del reddito

Il primo comma dell'articolo 84 consente di computare la perdita in diminuzione del reddito dei periodi successivi, ma in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno. Il restante venti per cento del reddito resta tassato anche se le perdite disponibili sarebbero sufficienti ad azzerarlo.

La norma aggiunge che la perdita si usa per l'intero importo che trova capienza entro quel limite. La parte che non trova spazio non si perde: resta disponibile per gli esercizi successivi, sempre con lo stesso tetto annuo. Il testo letto non fissa alcun numero massimo di anni per il riporto.

Il limite ha una logica di cassa per lo Stato: anche un'impresa con grandi perdite accumulate versa un'imposta minima negli anni buoni. Per l'impresa significa che una perdita importante si recupera lentamente, spesso in più esercizi, e che il suo valore reale dipende dal ritmo con cui torneranno gli utili.

Per questo, quando si prepara un piano economico dopo un anno negativo, conviene stimare non solo quando tornerà l'utile, ma quanto sarà grande. Una perdita elevata e utili modesti significano molti anni di recupero, con un 20 per cento del reddito comunque tassato in ciascuno.

Le perdite dei primi tre esercizi

Il secondo comma prevede un trattamento più favorevole per chi comincia. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione si compensano con il reddito degli anni successivi entro l'intero reddito imponibile, non entro l'ottanta per cento. Una start-up che diventa redditizia può quindi azzerare l'imponibile.

Il beneficio ha una condizione: le perdite devono riferirsi a una nuova attività produttiva. Una società costituita per proseguire l'attività di un'impresa già esistente, per esempio rilevandone l'azienda senza cambiare nulla, rischia di vedersi negare il regime favorevole, perché l'attività non è nuova anche se la società lo è.

Conviene quindi tenere separata, nel prospetto delle perdite, la quota nata nei primi tre esercizi da quella formata dopo. Le due quote seguono limiti diversi, e confonderle porta a utilizzare troppo poco delle prime o troppo delle seconde, con errori che emergono solo in caso di controllo.

Cifre chiave

Quota massima del reddito di ogni anno compensabile con perdite ordinarie
80 %
Quota del reddito compensabile con le perdite dei primi esercizi di una nuova attività
100 %
Periodi d'imposta iniziali che beneficiano del riporto pieno
3
Aliquota ordinaria IRES su ogni euro di reddito non coperto da perdite
24 %

Proventi esenti e regimi di esenzione dell'utile

La perdita non è sempre quella che risulta dal semplice calcolo. Il primo comma la riduce dei proventi esenti da imposta, esclusi quelli dell'articolo 87 sulle partecipazioni, per la parte che eccede i costi rimasti indeducibili in applicazione dell'articolo 109, comma 5. L'idea è impedire che un reddito esente alimenti anche una perdita riportabile.

Una regola analoga vale per chi fruisce di un regime di esenzione dell'utile: la perdita è riportabile soltanto per l'ammontare che eccede l'utile che, negli esercizi precedenti, non ha concorso a formare il reddito. Chi ha goduto di un'esenzione non può poi riportare perdite che quell'utile esente aveva già assorbito.

Imprese individuali e società di persone

Per l'IRPEF il riporto è disciplinato dall'articolo 8 del TUIR. Il terzo comma stabilisce che le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, si sottraggono dai relativi redditi, cioè dai redditi della stessa natura, non dall'intero reddito del contribuente.

Anche qui vale il tetto: nei periodi successivi la compensazione è ammessa in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi, per l'intero importo che trova capienza. Il comma richiama poi il secondo comma dell'articolo 84: le perdite dei primi tre periodi di una nuova attività si compensano senza tetto percentuale anche per l'imprenditore individuale.

La conseguenza pratica è che un imprenditore individuale non può usare la perdita della propria ditta per ridurre, per esempio, il reddito di un lavoro dipendente svolto in parallelo. La perdita resta confinata nel perimetro del reddito d'impresa e aspetta gli anni in cui la ditta tornerà a guadagnare.

Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, il secondo comma dell'articolo 8 imputa la perdita a ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, cioè secondo le quote di partecipazione agli utili. Ogni socio la sottrae poi dai propri redditi della stessa natura, con il limite del terzo comma.

Nella società in accomandita semplice c'è una particolarità: per la parte di perdita che eccede il capitale sociale, l'imputazione avviene soltanto nei confronti dei soci accomandatari. Gli accomandanti, che rispondono nei limiti della quota conferita, non ricevono perdite oltre quella soglia.

Il primo comma dell'articolo 8 tratta a parte i professionisti: nel calcolo del reddito complessivo si sottraggono le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Il testo letto non prevede per queste perdite un riporto agli anni successivi costruito come quello del terzo comma per le imprese.

Tabella di sintesi

SoggettoCon che cosa si compensa la perditaLimite negli anni successiviNorma
Società soggetta a IRESReddito imponibile degli esercizi successivi80 % del reddito; 100 % per le perdite dei primi tre periodi di una nuova attivitàTUIR art. 84, commi 1 e 2
Imprenditore individualeRedditi d'impresa dello stesso periodo e dei successivi80 % dei relativi redditi; primi tre periodi senza tettoTUIR art. 8, comma 3
Socio di SNC o SASRedditi della stessa natura, pro quota80 % dei relativi redditiTUIR art. 8, commi 2 e 3
ProfessionistaReddito complessivo dello stesso annoNessun riporto previsto dal testo lettoTUIR art. 8, comma 1

Il prospetto delle perdite disponibili

Chi ha perdite da riportare dovrebbe tenere un prospetto con una riga per ogni anno di formazione: importo originario, riduzioni per proventi esenti, natura della perdita, quota utilizzata in ciascun esercizio e saldo residuo. La dichiarazione dei redditi riporta ogni anno le perdite pregresse, e il prospetto permette di ricostruirle.

  • Anno di formazione e importo della perdita dichiarata
  • Indicazione se la perdita appartiene ai primi tre periodi di una nuova attività
  • Riduzioni per proventi esenti e relativi calcoli
  • Utilizzi anno per anno, con il reddito di riferimento e il limite applicato
  • Saldo disponibile all'inizio di ogni esercizio

Il quadro del 2026

Gli articoli 8 e 84 sono letti nella versione che regola il periodo d'imposta 2026. Il nuovo testo unico introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, li sostituisce dal 2027: chi riporta perdite su più anni dovrà verificare come quel testo tratterà i saldi ancora aperti alla fine del 2026.

Errori da evitare

  • Azzerare il reddito di una società matura con perdite pregresse, dimenticando il limite dell'80 %.
  • Applicare il riporto pieno a perdite formate dopo il terzo periodo d'imposta.
  • Considerare nuova l'attività di una società che prosegue senza cambiamenti l'azienda di un'altra impresa.
  • Usare la perdita della ditta individuale per ridurre il reddito di lavoro dipendente del titolare.
  • Imputare all'accomandante la parte di perdita della SAS che eccede il capitale sociale.
  • Riportare una perdita senza sottrarre i proventi esenti che la legge le toglie.

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