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Quando il riporto si blocca: cambio di controllo, cambio di attività e test di vitalità

La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 39 sezioni · 1530 parole · 8 min

Un gruppo della ristorazione valuta l'acquisto di una SRL ferma da due anni, con 300.000 € di perdite fiscali accumulate. All'aliquota IRES del 24 % quelle perdite promettono 72.000 euro di imposte risparmiate. Il consulente però avverte: se il gruppo compra la maggioranza e cambia l'attività della società, il riporto può saltare del tutto.

Cosa saprai fare

  • Riconoscere le due condizioni che, insieme, bloccano il riporto delle perdite
  • Individuare la finestra temporale in cui un cambio di attività diventa rilevante
  • Stabilire quali perdite sono colpite in base alla data del trasferimento
  • Applicare il test di vitalità su ricavi e costo del personale
  • Calcolare il tetto del patrimonio netto che limita il riporto dopo il test

Perché la legge diffida delle società in perdita

Una società con molte perdite e poca attività è un bene appetibile per chi produce utili: acquistandola e trasferendovi un'attività redditizia, potrebbe compensare quei guadagni con perdite nate altrove. È il commercio delle bare fiscali, che il terzo comma dell'articolo 84 vuole impedire.

La norma non vieta di comprare una società in perdita, né di cambiarne l'attività. Vieta di sommare le due cose: quando cambiano sia la proprietà di controllo sia il mestiere effettivamente svolto, le perdite formate dal vecchio assetto non seguono più la società nel nuovo.

Le due condizioni del terzo comma

La prima condizione riguarda la proprietà: le partecipazioni che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria vengono trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo. Conta la maggioranza complessiva, anche se raggiunta con più operazioni o con acquirenti diversi.

La seconda condizione riguarda il mestiere: viene modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi in cui le perdite si sono formate. La legge considera modifica un cambio di settore o di comparto merceologico e, comunque, l'acquisizione di un'azienda o di un ramo d'azienda.

Il cambio di attività rileva se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento, nei due successivi o nei due anteriori. La finestra copre quindi cinque esercizi: chi cambia attività due anni prima di vendere la maggioranza non sfugge alla regola.

Definizione

Attività principale in fatto esercitata — L'attività che la società svolge concretamente, non quella scritta nell'oggetto sociale o nel codice attività. Una SRL che produce mobili e passa a gestire immobili cambia attività anche se lo statuto prevedeva già entrambe.

La formula finale del comma è ampia: l'acquisizione di un'azienda o di un ramo d'azienda vale come modifica dell'attività anche quando resta nello stesso settore. Una società in perdita che, dopo il cambio di maggioranza, riceve un'azienda da un'altra impresa del nuovo socio rientra quindi nella regola.

Quali perdite vengono colpite

La limitazione riguarda le perdite che risultano al termine del periodo d'imposta precedente al trasferimento della maggioranza. Se però il trasferimento avviene dopo la prima metà del periodo d'imposta, sono colpite anche le perdite che risultano al termine del periodo in corso alla data del trasferimento.

Per una società con esercizio coincidente con l'anno solare, una cessione di maggioranza a marzo 2026 colpisce le perdite accumulate fino al 31 dicembre 2025. Una cessione a ottobre 2026, oltre la metà dell'esercizio, colpisce anche la perdita che si formerà nel corso del 2026 stesso.

Un decreto legislativo del 7 agosto 2026, n. 148, ha fornito un'interpretazione: il trasferimento della maggioranza si considera avvenuto anche quando a essere ceduta è la partecipazione in una società che controlla, nel senso dell'articolo 2359 del codice civile, il soggetto con le perdite. Cedere la holding non aggira la regola.

La nota di aggiornamento precisa che questa interpretazione resta efficace fino al termine di decorrenza fissato dall'articolo 377 del nuovo testo unico approvato con il decreto legislativo n. 117 del 2026. Per le operazioni del 2026 va quindi tenuta presente nella valutazione di un acquisto indiretto.

Il calendario dell'operazione conta quindi quanto il suo contenuto. Spostare una cessione da ottobre a giugno cambia il perimetro delle perdite coinvolte, ma non elimina la regola: se le due condizioni ricorrono, le perdite formate prima del trasferimento restano comunque esposte.

Il test di vitalità

Il comma 3-bis offre una via d'uscita alle società che, pur cambiando proprietario e attività, erano ancora vive. La limitazione non si applica se il conto economico dell'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite mostra ricavi dell'attività caratteristica e costi del personale dipendente superiori al 40 per cento della media dei due esercizi anteriori.

Le due grandezze devono superare la soglia entrambe. Per i ricavi si considerano quelli dell'attività caratteristica, non i proventi straordinari; per il personale, le spese per prestazioni di lavoro subordinato con i relativi contributi, secondo le voci dell'articolo 2425 del codice civile. Le imprese che applicano i principi internazionali usano le voci corrispondenti.

Cifre chiave

Soglia di ricavi e costo del personale rispetto alla media dei due esercizi anteriori
40 %
Esercizi anteriori usati per la media del test di vitalità
2
Finestra dei conferimenti e versamenti che riducono il patrimonio netto di riferimento
24 mesi
Esercizi successivi al trasferimento in cui un cambio di attività resta rilevante
2

Il bilancio da esaminare è quello dell'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite, cioè alla fine del periodo le cui perdite sono colpite. I due esercizi anteriori forniscono la media. Una società che ha ridotto drasticamente ricavi o personale nell'ultimo anno prima della cessione rischia quindi di non superare il test.

Il tetto del patrimonio netto

Superare il test di vitalità non libera tutte le perdite. Il comma 3-ter stabilisce che, in quel caso, le perdite sono riportabili per un importo complessivo non superiore al valore economico del patrimonio netto della società alla data di riferimento, risultante da una relazione giurata di stima.

La relazione è redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra i soggetti indicati dall'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile. Dal valore stimato si sottrae il doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti nei ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento.

Senza relazione giurata, il riporto è consentito nei limiti del patrimonio netto contabile del bilancio chiuso alla data di riferimento, al netto dei conferimenti e versamenti degli ultimi ventiquattro mesi, questa volta senza raddoppio. In entrambe le misure non si contano i contributi erogati per legge dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il raddoppio dei versamenti recenti ha uno scopo preciso: evitare che i soci gonfino il patrimonio poco prima della cessione per rendere utilizzabili più perdite. Con la perizia, un aumento di capitale fatto nei due anni precedenti riduce quindi il tetto del doppio del proprio importo.

Non solo perdite: interessi e ACE

Il comma 3-quater estende le stesse regole ad altri valori fiscali riportabili: le eccedenze di interessi passivi che l'articolo 96, comma 5, consente di dedurre negli anni successivi, e l'eccedenza dell'aiuto alla crescita economica, l'ACE, conservata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Chi valuta l'acquisto di una società deve quindi censire tutti gli attributi fiscali riportabili, non solo le perdite. Un bilancio con interessi eccedenti o ACE da utilizzare può perdere anche quei valori se l'operazione ricade nel terzo comma e non supera il test di vitalità.

Le società di persone non sono escluse. Il terzo comma dell'articolo 8 del TUIR richiama il terzo comma dell'articolo 84 per le società in nome collettivo e in accomandita semplice: anche lì un cambio di maggioranza unito a un cambio di attività blocca il riporto delle perdite imputate ai soci.

Verificare prima di comprare o vendere

  • Ricostruire le perdite per anno di formazione e verificarne la natura
  • Documentare l'attività principale svolta negli anni in cui le perdite sono nate
  • Valutare se l'acquirente intende cambiare settore o conferire un'azienda nei due anni successivi
  • Calcolare il test di vitalità sui bilanci degli ultimi tre esercizi
  • Stimare il tetto del patrimonio netto, con e senza relazione giurata
  • Censire interessi passivi eccedenti e ACE residua

Nel prezzo di una società in perdita, il valore fiscale delle perdite va considerato con prudenza. Se l'acquirente prevede di riconvertire l'attività, quel valore potrebbe ridursi al tetto del patrimonio netto o sparire del tutto; se prevede di proseguirla senza cambiamenti per il periodo rilevante, il riporto resta soggetto alle sole regole ordinarie.

Anche il venditore ha interesse a queste verifiche. Il prezzo che l'acquirente è disposto a pagare per una società in perdita dipende da quanto di quelle perdite sopravvivrà all'operazione: presentare fin dall'inizio il test di vitalità e una stima del patrimonio netto evita trattative costruite su un valore fiscale che poi viene meno.

Le regole applicabili nel 2026

Le operazioni del 2026 si valutano con l'articolo 84 nella versione precedente alla riforma, compresi i commi da 3 a 3-quater modificati dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192. Il decreto n. 117 del 2026, che abroga l'articolo, opera dal 2027.

Errori da evitare

  • Ritenere bloccate le perdite per il solo cambio di maggioranza, senza un cambio di attività.
  • Ignorare un cambio di attività avvenuto nei due esercizi anteriori alla cessione.
  • Pensare che cedere la società controllante eviti la regola sul trasferimento della maggioranza.
  • Applicare il test di vitalità ai soli ricavi, dimenticando il costo del personale.
  • Calcolare il tetto con la perizia senza sottrarre il doppio dei versamenti degli ultimi ventiquattro mesi.
  • Dimenticare che le stesse limitazioni colpiscono interessi passivi eccedenti e ACE.

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