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Quanto si deduce dell'auto del titolare: il 20 %, i tetti di costo, noleggio e carburante
La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 45 sezioni · 1752 parole · 10 min
Chiara, architetta con partita IVA in regime ordinario, compra un'auto da 40.000 € e conta di scaricarla quasi tutta nei prossimi anni. Il fisco ne riconosce molto meno: il costo rileva fino a 18.075,99 euro e di questa cifra solo il 20 % diventa deducibile, cioè 3.615,20 euro sull'intera vita dell'auto. Conoscere la regola prima di firmare cambia la scelta.
Cosa saprai fare
- Riconoscere le quattro fasce di deducibilità dell'articolo 164 del TUIR: 100, 20, 70 e 80 per cento
- Applicare il tetto di costo di 18.075,99 euro all'ammortamento di un'autovettura in uso promiscuo
- Applicare il limite annuo di 3.615,20 euro ai canoni di noleggio e ragguagliarlo ai mesi del contratto
- Distinguere la regola del professionista, un solo veicolo, da quella dell'impresa individuale
- Pagare il carburante in modo che la spesa resti deducibile e trattare la plusvalenza alla vendita
Un solo articolo per tutti i mezzi a motore
L'articolo 164 del TUIR regola ogni spesa dei mezzi di trasporto a motore usati nell'esercizio di imprese, arti e professioni: ammortamento, leasing, noleggio, carburante, assicurazione, bollo, riparazioni, pedaggi. Non chiede quanti chilometri si percorrono per lavoro: fissa in anticipo la parte di costo che il reddito può assorbire, secondo il tipo di utilizzo del veicolo.
Il meccanismo lavora in due tempi. Prima si controlla se il prezzo d'acquisto supera un tetto, e la parte che lo eccede viene ignorata. Poi, sul costo ammesso e su tutte le spese di gestione, si applica una percentuale. Per l'auto guidata dal titolare anche per ragioni private la percentuale è del 20 per cento.
Definizione
Uso promiscuo — L'impiego di un veicolo sia per l'attività sia per esigenze private, senza una separazione misurabile tra i due. È la situazione normale dell'auto del titolare di una ditta individuale, del professionista o dell'amministratore di una società che la usa anche la sera e nei fine settimana.
Le quattro fasce dell'articolo 164
La lettera a) del primo comma ammette l'intero ammontare quando il mezzo è destinato a essere usato esclusivamente come bene strumentale nell'attività propria dell'impresa, oppure è adibito a uso pubblico. La lettera b) ammette il 20 per cento nei casi restanti. La lettera b-bis) porta la quota al 70 per cento per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Sempre dentro la lettera b), la percentuale sale all'80 per cento per chi esercita attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Il secondo modulo tratta le fasce del 100, del 70 e dell'80 per cento. Qui ci fermiamo sul caso più comune, l'auto del titolare o del professionista, che è anche quello su cui il fisco è più severo.
Tabella di sintesi
| Utilizzo del veicolo | Quota deducibile | Tetto sul costo d'acquisto dell'autovettura |
|---|---|---|
| Bene strumentale esclusivo dell'attività propria, o uso pubblico | 100 % | Nessuno |
| Uso promiscuo del titolare o del professionista | 20 % | 18.075,99 euro |
| Uso promiscuo concesso ai dipendenti per la maggior parte dell'anno | 70 % | Nessuno scritto nella lettera b-bis) |
| Agenti e rappresentanti di commercio | 80 % | 25.822,84 euro |
Cifre chiave
- Quota deducibile dell'auto in uso promiscuo del titolare
- 20 %
- Tetto sul costo d'acquisto di autovetture e autocaravan
- 18.075,99 €
Un tetto scritto in lire e convertito in euro
Il testo consolidato in Gazzetta Ufficiale esprime ancora i limiti in lire: non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che supera 35 milioni per autovetture e autocaravan, 8 milioni per i motocicli, 4 milioni per i ciclomotori. La norma permette di aggiornarli con decreto ministeriale, ma il testo letto non riporta alcun aggiornamento.
Per tradurli in euro si usa il tasso di conversione irrevocabile di 1.936,27 lire per euro. Trentacinque milioni diventano 18.075,99 euro, otto milioni 4.131,66 euro, quattro milioni 2.065,83 euro. Il tetto tocca soltanto il costo di acquisizione del mezzo: le spese di gestione non hanno un limite in euro e subiscono solo la percentuale.
Cifre chiave
- Tetto sul costo d'acquisto dei motocicli
- 4.131,66 €
- Tetto sul costo d'acquisto dei ciclomotori
- 2.065,83 €
L'ammortamento anno per anno
In bilancio l'ammortamento si calcola sul prezzo effettivamente pagato. In dichiarazione ogni quota annua va riportata prima al tetto e poi alla percentuale: si moltiplica la quota civilistica per il rapporto tra 18.075,99 euro e il costo reale, e il risultato per il 20 per cento. Quello che avanza diventa una variazione in aumento.
Le quote massime di ammortamento derivano dai coefficienti fissati con decreto del Ministro dell'economia per categorie di beni omogenei, ridotti alla metà nel primo esercizio, come dispone l'articolo 102. Questo corso non li riporta: vanno letti nella tabella ministeriale del proprio settore, che resta la fonte da esibire in caso di controllo.
Nel primo esercizio il coefficiente ministeriale si dimezza. Se la quota ordinaria di un'auto fosse, per ipotesi, di 6.000 euro, nell'anno di entrata in funzione si partirebbe da 3.000 euro, e solo su questa cifra si applicherebbero il rapporto con il tetto e poi la percentuale del 20.
Definizione
Variazione in aumento — La rettifica che si somma all'utile di bilancio nella dichiarazione dei redditi quando un costo registrato nel conto economico non è deducibile, in tutto o in parte. Il bilancio non cambia: cambia il reddito su cui si calcolano IRPEF o IRES.
Noleggio e leasing
Per noleggio e locazione il limite colpisce il canone: non si considera la parte che supera 7 milioni di lire l'anno per autovetture e autocaravan, cioè 3.615,20 euro. Per i motocicli la soglia è di 774,69 euro, per i ciclomotori di 413,17 euro. Sulla quota di canone ammessa si applica poi la percentuale del 20.
I limiti riferiti ai contratti vanno ragguagliati ad anno. Un noleggio partito il 1° luglio copre sei mesi del periodo, e il tetto di quell'anno si dimezza. Nel leasing, invece, si esclude la parte di canone che corrisponde al costo del veicolo eccedente 18.075,99 euro, in proporzione, come se il mezzo fosse stato comprato.
Il leasing ha anche un vincolo di durata. Per i veicoli della lettera b) l'articolo 102, comma 7, ammette la deduzione dei canoni su un periodo non inferiore a quello di ammortamento che deriva dal coefficiente ministeriale. Un contratto più corto non accelera nulla: la deduzione resta distribuita sul periodo minimo.
Cifre chiave
- Tetto annuo dei canoni di noleggio per autovetture e autocaravan
- 3.615,20 €
- Tetto annuo dei canoni di noleggio per motocicli
- 774,69 €
- Tetto annuo dei canoni di noleggio per ciclomotori
- 413,17 €
Le spese di gestione seguono la stessa percentuale
La percentuale del 20 per cento non riguarda soltanto l'acquisto. Il primo comma parla di spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto: tutto ciò che il veicolo costa durante l'anno entra nella stessa regola. Nessuna di queste voci ha un tetto in euro, ma nessuna sfugge al taglio.
- Assicurazione obbligatoria e coperture accessorie del veicolo
- Tassa automobilistica annuale
- Manutenzione ordinaria, riparazioni, pneumatici
- Carburante, a condizione che sia pagato con carta
- Pedaggi autostradali pagati per gli spostamenti con il veicolo
Conviene tenere una contabilità del veicolo separata dalle altre spese generali. Chi registra le spese auto in un conto dedicato vede subito, a fine anno, la variazione in aumento da riportare in dichiarazione, invece di ricostruirla fattura per fattura a ridosso della scadenza.
Il professionista e il limite di un solo veicolo
Per chi esercita un'arte o una professione in forma individuale la deduzione al 20 per cento è ammessa per un solo veicolo. Un secondo mezzo, anche se davvero impiegato per il lavoro, resta escluso. Nelle società semplici e nelle associazioni professionali si ammette un veicolo per ogni socio o associato, e i tetti in euro valgono per ciascuno.
L'impresa individuale non incontra questo limite numerico, che la lettera b) riserva ai professionisti: ogni autovettura in uso promiscuo segue il 20 per cento con il proprio tetto. Resta però il principio generale di inerenza. Un veicolo privo di qualsiasi legame con l'attività non entra tra i costi, qualunque sia la sua intestazione.
Carburante: deducibile solo se pagato con carta
Il comma 1-bis subordina la deduzione del carburante per autotrazione al pagamento esclusivo con carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione del DPR 605 del 1973. Il rifornimento pagato in contanti perde del tutto la deducibilità, anche nella quota ridotta del 20 per cento.
Le note di aggiornamento dell'articolo collegano la regola alle fatture emesse dal 1° gennaio 2019 per il carburante venduto presso gli impianti stradali. È però il mezzo di pagamento, non la fattura, a decidere. Una carta dedicata all'attività semplifica tutto: l'estratto conto diventa la prova di ogni rifornimento dedotto.
Quando l'auto si vende: la plusvalenza in proporzione
Alla cessione del veicolo la plusvalenza o la minusvalenza non contano per intero. Il comma 2 le fa rilevare nella stessa proporzione che esiste tra l'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Il fisco tassa il guadagno nella misura in cui ha riconosciuto il costo: è una regola di coerenza, non un premio.
Forfettario, ditta individuale e SRL: stessa auto, effetti diversi
Nel regime forfettario le spese non si deducono una per una: il reddito si ottiene applicando ai ricavi il coefficiente di redditività dell'attività, e su quel risultato si paga l'imposta sostitutiva, del 15 per cento nel caso ordinario. L'auto del forfettario, per quanto costosa, non sposta di un euro il reddito imponibile.
Per una SRL la regola dell'articolo 164 è identica, ma il suo peso si misura con l'IRES, al 24 per cento nell'aliquota ordinaria. Ogni euro di spesa auto che il fisco non riconosce costa 24 centesimi di imposta. Per la ditta individuale e il professionista l'effetto dipende invece dallo scaglione IRPEF del titolare.
Cifre chiave
- Aliquota ordinaria dell'imposta sostitutiva del forfettario
- 15 %
- Aliquota ordinaria IRES di una SRL
- 24 %
Le regole valide per il 2026
Tutto ciò che questo modulo descrive vale per il periodo d'imposta 2026. La Gazzetta Ufficiale annota che l'articolo 164 è abrogato dal decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nel quadro del riordino dei testi tributari che si applica dal 2027. Per i redditi del 2026 fa fede il testo previgente, quello riassunto qui.
Errori da evitare
- Dedurre il 20 % dell'intero prezzo di un'auto da 40.000 euro: il costo rilevante si ferma a 18.075,99 euro.
- Dedurre per intero il canone di noleggio: oltre 3.615,20 euro l'anno non conta, e sul resto si applica il 20 %.
- Pagare il carburante in contanti e contare sulla fattura: senza carta la spesa non è deducibile.
- Dedurre due auto in uso promiscuo come professionista individuale: la norma ne ammette una sola.
- Tassare per intero la plusvalenza alla vendita: rileva solo nella proporzione degli ammortamenti dedotti.
- Firmare un leasing breve sperando di dedurre prima: i canoni si ripartiscono almeno sul periodo di ammortamento.
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