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Fatture pagate in ritardo tra imprese: il D.Lgs. 231/2002
Gli esempi numerici del modulo, poi casi da risolvere prima di scoprirne la soluzione · 4 sezioni · 514 parole · 6 min
Esempio numerico
La fattura di Sara
La fattura di 6.100 € di Sara scadeva il 31 marzo 2026 ed è stata pagata il 30 giugno: 91 giorni di ritardo, tutti nel primo semestre. Un anno intero al 10,15 per cento dà 6.100 × 10,15 % = 619,15 €. Riproporzionato, 619,15 × 91 / 365 = 154,36 €.
Caso pratico
La richiesta completa di Sara
La SRL di Sara ha fornito imballaggi a un'industria. Il totale della fattura, IVA compresa, è di 6.100 €. Non è stato pattuito alcun termine diverso da quello legale, la scadenza era il 31 marzo 2026 e il cliente ha pagato il 30 giugno 2026. Non è stato inviato alcun sollecito. Che cosa può chiedere la SRL, tra interessi e importo forfettario?
Suggerimento: Contate i giorni di ritardo, verificate in quale semestre cadono, applicate il saggio di quel semestre, poi aggiungete l'importo forfettario.
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Il ritardo va dal 1° aprile al 30 giugno 2026: 30 + 31 + 30 = 91 giorni, tutti nel primo semestre. Il saggio è il tasso di riferimento del 2,15 per cento più otto punti, cioè il 10,15 per cento annuo. Un anno intero dà 6.100 × 10,15 % = 619,15 €; riproporzionato, 619,15 × 91 / 365 = 154,36 €. Nessun sollecito era necessario. Si aggiungono i 40 € forfettari, per un totale di 154,36 + 40 = 194,36 €.
Risposta: 194,36 €: 154,36 € di interessi più 40 € forfettari
Caso pratico
Un ritardo a cavallo del 1° luglio
Un consulente con partita IVA ha fatturato a una società 12.200 €, IVA compresa. La fattura è pagata in ritardo: 20 giorni di ritardo cadono a giugno 2026 e 40 giorni tra luglio e agosto 2026. Quali interessi di mora sono dovuti, prima dell'importo forfettario?
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Il consulente esercita una libera professione, quindi per il decreto è un'impresa e la transazione è commerciale. Primo semestre: 12.200 × 10,15 % = 1.238,30 € per un anno intero, e 1.238,30 × 20 / 365 = 67,85 €. Secondo semestre, al 2,40 + 8 = 10,40 per cento: 12.200 × 10,40 % = 1.268,80 € per un anno intero, e 1.268,80 × 40 / 365 = 139,05 €. Gli interessi totali sono 67,85 + 139,05 = 206,90 €.
Risposta: 206,90 € di interessi di mora
Caso pratico
Novanta giorni e niente interessi
Una piccola falegnameria, una PMI, firma un contratto di fornitura con una grande catena della distribuzione. Le condizioni generali della catena fissano il pagamento a novanta giorni dalla fattura e stabiliscono che non saranno mai dovuti interessi di mora. Quale delle due clausole può contestare la falegnameria, e su quale base?
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La clausola sugli interessi è gravemente iniqua ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, e non è ammessa prova contraria: è nulla. Il termine di novanta giorni supera i sessanta con un creditore PMI e un debitore che non lo è, quindi l'articolo 7, comma 4-bis, lo presume gravemente iniquo; spetterebbe alla catena vincere la presunzione. L'articolo 4 richiede inoltre che tra imprese i termini oltre sessanta giorni siano pattuiti espressamente e provati per iscritto.
Risposta: Entrambe: la clausola sugli interessi è nulla, il termine si presume gravemente iniquo
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