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Gli interessi legali: che cosa riconosce il Codice civile al creditore

La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 41 sezioni · 1815 parole · 10 min

Paolo, restauratore di mobili a Torino, ha prestato 15.000 € a un ex cliente che prometteva di restituirli in primavera. L'estate è passata senza un euro. Paolo pensa di poter aggiungere l'interesse che gli pare giusto. Non può: il Codice civile stabilisce quando gli interessi decorrono e a quale saggio, e per 73 giorni del 2026 la risposta è esattamente 48 €, non una cifra tonda scelta per rabbia.

Cosa saprai fare

  • Distinguere gli interessi legali del Codice civile dagli interessi moratori delle transazioni commerciali
  • Spiegare quando una somma di denaro produce interessi e che cosa cambia con la costituzione in mora
  • Trovare il saggio legale di un certo anno e il provvedimento che lo fissa
  • Calcolare gli interessi legali semplici a giorni, anche a cavallo di due anni solari
  • Sapere che cosa accade al saggio quando si propone una domanda giudiziale o arbitrale

Due tipi di interessi, due discipline

Il diritto italiano conosce due regimi per il creditore pagato in ritardo. Quello generale sta nel Codice civile e vale per qualunque debito di denaro. Quello speciale, il D.Lgs. 231 del 2002, riguarda le transazioni commerciali tra imprese o con la pubblica amministrazione, ed è molto più favorevole al creditore.

Capire quale regime si applica viene prima di tutto, perché i saggi sono molto diversi. Questo modulo tratta il regime generale: un prestito tra privati, un consumatore che paga in ritardo, una cauzione restituita tardi. Il secondo modulo passa alle fatture tra imprese, dove subentra il decreto speciale.

Il confine tra i due segue le definizioni del decreto. Esso parla di contratti tra imprese, o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. La vendita a un consumatore resta fuori, e così un prestito tra due privati.

Definizione

Interessi legali — Gli interessi al saggio fissato in base all'articolo 1284 del Codice civile. Sono il saggio di riferimento dei debiti di denaro quando le parti non hanno pattuito altro e nessuna legge speciale, come il decreto sulle transazioni commerciali, ne prevede uno diverso.

Quando una somma di denaro produce interessi

L'articolo 1282 del Codice civile pone il principio di partenza. I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. Liquido significa di importo certo; esigibile, scaduto. Non occorre chiedere nulla.

Lo stesso articolo prevede due eccezioni. I crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora, salvo patto contrario. E il credito per il rimborso di spese fatte su cose da restituire non produce interessi per il tempo in cui chi ha speso ha goduto della cosa senza corrispettivo.

La mora è il secondo meccanismo. L'articolo 1224 stabilisce che nelle obbligazioni pecuniarie sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se prima non erano dovuti e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. L'interesse è un ristoro forfettario, non un danno da dimostrare.

Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. E il creditore che dimostra un danno maggiore ha diritto all'ulteriore risarcimento, tranne quando la misura degli interessi moratori era stata convenuta in anticipo. Un saggio pattuito chiude quella porta.

La costituzione in mora del debitore

L'articolo 1219 indica come si costituisce in mora il debitore: mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Un sollecito a voce, per quanto insistente, non basta. Una lettera, una PEC o qualunque scritto che chieda chiaramente il pagamento produce invece l'effetto.

  • La costituzione in mora non è necessaria quando il debito deriva da fatto illecito
  • Non è necessaria quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione
  • Non è necessaria quando è scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore

La terza eccezione dipende dal luogo in cui va eseguito il pagamento, questione regolata da norme che il corso non esamina. La via prudente è quindi semplice: nel dubbio, inviate l'intimazione scritta. Costa quasi nulla, fissa una data che nessuno può contestare e toglie un argomento al debitore.

L'articolo aggiunge una regola per gli eredi. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi sono costituiti in mora soltanto con intimazione o richiesta scritta, e decorsi otto giorni da essa. Il creditore alle prese con un'eredità deve contare dall'intimazione, non dalla scadenza originaria.

Chi fissa il saggio legale, e come

L'articolo 1284 si apre ancora con un saggio del 5 per cento annuo, cifra scritta nel Codice molto tempo fa. La stessa frase consente al Ministro di modificarlo ogni anno con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell'anno precedente. È il decreto, non la vecchia cifra, a dare il saggio applicato.

Il Ministro non sceglie liberamente. Il saggio si fissa sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, tenendo conto dell'inflazione registrata nell'anno. Se entro il 15 dicembre non viene fissata una nuova misura, quella precedente resta invariata per l'anno successivo.

Cifre chiave

Saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2026
1,60 %
Saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2025
2 %

Il saggio del 2026 viene dal decreto ministeriale del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2025. Quello del 2025 dal decreto del 10 dicembre 2024. Entrambi figurano come note di aggiornamento all'articolo 1284 nel testo vigente del Codice pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale.

Il saggio si muove più di quanto si creda. Le note all'articolo 1284 vanno da misure bassissime negli anni dei rendimenti prossimi allo zero a valori ben più alti quando l'inflazione è tornata. Per questo una pretesa che copre più anni non deve mai applicare un unico saggio all'intero periodo.

L'articolo disciplina anche gli interessi convenzionali. Quando le parti li prevedono senza fissarne la misura, si computano al saggio legale. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Una stretta di mano su un saggio più alto vale il saggio legale e niente di più.

Calcolare gli interessi legali a giorni

Gli interessi legali sono interessi semplici: si calcolano sul solo capitale, e gli interessi già maturati non producono a loro volta interessi. Il calcolo richiede tre dati, la somma dovuta, il saggio dell'anno e il numero di giorni, più una convenzione sulla durata dell'anno.

Il calcolatore degli interessi legali di ActioFin procede in due passaggi. Calcola prima l'interesse di un anno intero e lo arrotonda al centesimo, poi lo riproporziona ai giorni del periodo su un anno di 365 giorni, la durata del 2026. Il metodo è trasparente: chiunque può rifare il conto a mano.

Un periodo a cavallo di due anni va spezzato. Ogni anno solare ha il suo saggio: i giorni che cadono in ciascun anno si calcolano separatamente e i due risultati si sommano. Applicare il saggio del 2026 a giorni del 2025 è l'errore più frequente nelle richieste di interessi fatte in casa.

Il calcolatore conosce solo il saggio del 2026, e lo dichiara. Per giorni di un altro anno invita a spezzare il calcolo e a usare il saggio di quell'anno. Il limite è voluto: un saggio non letto sulla sua fonte ufficiale è un saggio che lo strumento si rifiuta di applicare al posto vostro.

Quando la pretesa arriva davanti al giudice

L'articolo 1284 contiene una regola che cambia l'aritmetica di una lite. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Lo stesso vale per l'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale. In altre parole, il debitore che costringe il creditore a fare causa paga, dalla domanda, il saggio molto più alto pensato per le transazioni commerciali, anche se il debito non era affatto commerciale. La regola scoraggia l'attesa del giudice.

Secondo la nota all'articolo, la regola produce effetti per i procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 132 del 2014. Per un procedimento avviato oggi, dunque, si applica. Il secondo modulo spiega come si costruisce quel saggio commerciale.

Scrivere una richiesta di interessi legali

Prima di qualunque giudice c'è una lettera. Nel regime del Codice civile quella lettera fa due cose: costituisce in mora il debitore, facendo partire gli interessi legali dove non decorrevano già, e dice che cosa è dovuto. Scritta bene, spesso chiude la questione senza altri passaggi.

La lettera deve indicare il debito e la sua origine, la data di scadenza, il capitale ancora insoluto e una richiesta chiara di pagamento. Se gli interessi stanno già decorrendo, aggiungete il saggio di ciascun anno interessato, i giorni contati e gli importi risultanti. Un debitore che può verificare le cifre ha un motivo in meno per tergiversare.

Scegliete un canale che lasci traccia. La raccomandata con avviso di ricevimento e la PEC provano entrambe la data in cui l'intimazione è giunta al debitore. Quella data conta due volte: può segnare l'inizio degli interessi, ed è la prima prova che un giudice chiederà.

Tenete il conto misurato ed esatto. Negli ultimi anni i saggi legali sono stati bassi, e gli interessi su un piccolo debito per qualche mese valgono pochi euro. Chiedere più di quanto il Codice consente indebolisce tutta la lettera; chiedere la cifra esatta, con il suo metodo, la rafforza.

Infine, aggiornate la richiesta al cambio d'anno. Una lettera spedita a dicembre e un pagamento ricevuto a febbraio stanno su due saggi. Ricalcolate gli interessi al momento del pagamento, spezzati per anno solare, invece di riportare la cifra scritta nella prima lettera.

Tabella di sintesi

SituazioneRegolaArticolo
Credito di denaro liquido ed esigibileInteressi di pieno diritto, salvo eccezioni1282 c.c.
Debitore in moraInteressi legali dal giorno della mora, senza prova del danno1224 c.c.
Costituzione in moraIntimazione scritta, salvo tre eccezioni1219 c.c.
SaggioFissato ogni anno con decreto; saggi superiori solo per iscritto1284 c.c.
Domanda giudiziale o arbitrale, senza saggio pattuitoSaggio dei ritardi commerciali dalla domanda1284 c.c., quarto e quinto comma

Errori da evitare

  • Applicare il 5 per cento stampato nel Codice: il saggio dovuto è quello fissato dal decreto ministeriale annuale.
  • Usare un solo saggio per un periodo a cavallo di due anni: i giorni di ciascun anno si calcolano al saggio di quell'anno.
  • Affidarsi a una telefonata per costituire in mora il debitore: l'articolo 1219 richiede un'intimazione scritta, salve le sue eccezioni.
  • Calcolare interessi sugli interessi: gli interessi legali sono semplici e si calcolano sul solo capitale.
  • Pattuire a voce un saggio più alto: oltre la misura legale gli interessi vanno determinati per iscritto, altrimenti è dovuto il saggio legale.
  • Dimenticare il cambio di saggio con la domanda giudiziale: senza saggio pattuito, dalla domanda si applica quello dei ritardi commerciali.

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