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Dividendo o compenso: come si tassano le due strade per remunerare il socio di una SRL
La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 42 sezioni · 1918 parole · 10 min
Giulia e Paolo sono soci al 50 % e unici amministratori di una SRL di consulenza informatica. Il 2026 promette 120.000 € di reddito prima di pensare alla loro remunerazione. La domanda che portano al consulente è sempre la stessa: meglio un compenso da amministratori o i dividendi? La risposta dipende da come ciascuna strada attraversa due imposte diverse.
Cosa saprai fare
- Capire perché compenso e dividendo attraversano IRES e IRPEF in ordine diverso
- Applicare il criterio di cassa alla deduzione del compenso dell'amministratore
- Riconoscere quando il compenso è reddito assimilato e quando è reddito di lavoro autonomo
- Calcolare la ritenuta del 26 % sul dividendo e sapere perché chiude il conto con il fisco
- Distinguere la distribuzione di utili da quella di riserve di capitale
Due soggetti, due imposte
Una SRL è un contribuente distinto dai propri soci. Paga l'IRES sul proprio reddito all'aliquota ordinaria del 24 per cento, e soltanto ciò che resta dopo l'imposta può diventare dividendo. Il socio, dal canto suo, è una persona fisica che paga l'IRPEF sui propri redditi, oppure un prelievo sostitutivo su alcuni di essi.
Le due strade di remunerazione incontrano queste imposte in ordine diverso. Il compenso all'amministratore è un costo della società: riduce la base su cui si calcola l'IRES e viene tassato soltanto in capo a chi lo riceve. Il dividendo, invece, distribuisce un utile già tassato: sconta prima l'IRES della società, poi il prelievo sul socio.
L'ordine diverso ha una conseguenza pratica: per il compenso conta soprattutto la situazione fiscale di chi lo riceve, per il dividendo quasi soltanto quella della società. Due soci con redditi personali molto diversi possono trovare convenienze opposte nella stessa SRL, ed è uno dei motivi per cui la scelta si fa persona per persona.
Cifre chiave
- Aliquota ordinaria IRES sul reddito della SRL
- 24 %
- Ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi pagati a una persona fisica residente
- 26 %
Il corso segue un caso preciso: la SRL residente soggetta a IRES e il socio persona fisica residente, che possiede la quota a titolo personale e non nell'ambito di una propria impresa. Restano fuori i soci società, i soci non residenti, le società che hanno scelto la trasparenza fiscale e i regimi speciali. In quei casi le regole cambiano.
Resta fuori anche l'IRAP, la seconda imposta della società. Le sue regole sulla deducibilità dei compensi seguono una logica propria, che va verificata a parte e che può modificare il risultato del confronto. Qui il ragionamento si limita all'IRES della società e al prelievo sul socio, i due elementi che la scelta tra compenso e dividendo sposta davvero.
Il compenso dell'amministratore nel reddito della società
Il comma 5 dell'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori delle società soggette a IRES sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Il criterio è di cassa, non di competenza: conta la data del pagamento, non quella della delibera o del bilancio a cui il compenso si riferisce.
La conseguenza pratica è frequente e spesso sottovalutata. Un compenso deliberato per il 2026 ma pagato a gennaio 2027 non riduce l'imponibile IRES del 2026: si deduce nel 2027. Chi vuole che il compenso alleggerisca l'imposta dell'anno deve quindi pagarlo entro la chiusura dell'esercizio, operando e poi versando la relativa ritenuta.
Lo stesso comma contiene una regola per i compensi attribuiti sotto forma di partecipazione agli utili, anche quando spettano ai promotori e ai soci fondatori: sono deducibili anche se non sono imputati al conto economico. Nelle piccole SRL è una forma poco usata, ma ricorda che il nome dato a una somma non basta a deciderne il trattamento fiscale.
Dal lato della società, quindi, ogni euro di compenso pagato nell'anno fa risparmiare 24 centesimi di IRES, a condizione che ci sia un reddito da ridurre. Il dividendo non produce questo effetto. Si paga con l'utile che rimane dopo l'imposta e, per la società, non è un costo: è la destinazione di un risultato già tassato.
Il criterio di cassa vale nei due sensi. Un compenso di competenza del 2025 pagato nel corso del 2026 si deduce nel 2026, anche se il bilancio del 2025 lo aveva già registrato tra i costi. In dichiarazione servono allora due rettifiche, una per anno, per riallineare il reddito fiscale al risultato di bilancio.
Definizione
Criterio di cassa — Regola per cui un componente di reddito rileva nell'esercizio in cui è pagato o incassato, e non in quello a cui economicamente si riferisce. Per i compensi degli amministratori delle società soggette a IRES è la regola della deduzione.
Il compenso nel reddito dell'amministratore
Per chi lo riceve, il compenso da amministratore è di regola un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Lo prevede la lettera c-bis del comma 1 dell'articolo 50 del testo unico, che vi comprende le somme e i valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti.
L'assimilazione ha un limite importante. Non opera quando l'ufficio di amministratore rientra nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente: il caso tipico è il commercialista che amministra una società. Allora il compenso diventa reddito di lavoro autonomo e segue le regole del professionista, non quelle dei redditi assimilati.
Da reddito assimilato, il compenso si somma agli altri redditi della persona e si tassa con l'IRPEF progressiva. Per il 2026 gli scaglioni sono tre: 23 per cento fino a 28.000 euro, 33 per cento tra 28.000 e 50.000 euro, 43 per cento oltre. All'imposta si aggiungono le addizionali regionale e comunale.
Cifre chiave
- Aliquota del primo scaglione IRPEF
- 23 %
- Limite superiore del primo scaglione
- 28.000 €
- Aliquota del secondo scaglione, dal 2026
- 33 %
- Limite superiore del secondo scaglione
- 50.000 €
- Aliquota oltre il secondo scaglione
- 43 %
La società che paga il compenso agisce come sostituto d'imposta. L'articolo 24 del DPR 600 del 1973 le impone di operare, al momento del pagamento, una ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF sulla parte imponibile del compenso. Se il pagamento in denaro non basta a coprirla, è l'amministratore a dover versare alla società l'importo mancante.
Quella ritenuta è un anticipo, non l'imposta definitiva. L'IRPEF finale si determina sul reddito complessivo dell'anno, in cui il compenso si somma a stipendi, pensioni, redditi fondiari e agli altri redditi della persona; le ritenute subite si scomputano dall'imposta dovuta. È il punto che distingue più nettamente il compenso dal dividendo.
La società certifica all'amministratore il compenso pagato e le ritenute operate, e le versa con il modello F24 come fa per gli stipendi dei dipendenti. Gli adempimenti del sostituto d'imposta, dalla certificazione alla dichiarazione annuale, sono descritti nel corso ActioFin a loro dedicato: qui basta sapere che accompagnano ogni compenso.
Sul compenso possono gravare anche contributi previdenziali, tipicamente quelli della Gestione separata dell'INPS, con una parte a carico della società e una a carico dell'amministratore. Aliquote e ripartizione sono aggiornate ogni anno dall'INPS con una circolare. Questo corso non le quantifica: vanno lette sulla circolare dell'anno prima di fare qualunque confronto.
Chi amministra e lavora anche nella società può avere obblighi contributivi propri, indipendenti dalla forma scelta per la remunerazione, per esempio come artigiano o commerciante. Sono situazioni da verificare con l'INPS caso per caso: il corso non entra nel merito e non ne quantifica gli importi.
Il dividendo nel reddito del socio
Il dividendo percorre una strada più breve. L'articolo 27 del DPR 600 del 1973 obbliga la società che distribuisce utili a una persona fisica residente a operare una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta. Subita la ritenuta, il socio non deve altro su quell'utile: il dividendo non si somma agli altri redditi soggetti a IRPEF.
Nel testo vigente la ritenuta del 26 per cento riguarda allo stesso modo le partecipazioni qualificate e quelle non qualificate. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 47, che in passato faceva concorrere al reddito complessivo una parte degli utili da partecipazioni qualificate, è stato soppresso dalla legge 205 del 2017.
La ritenuta non si applica quando il socio dichiara che gli utili sono relativi a una propria attività d'impresa: in quel caso concorrono al reddito d'impresa e ne seguono le regole. È un'ipotesi diversa da quella del socio che possiede la quota a titolo personale, l'unica che questo corso esamina e la più comune nelle piccole SRL.
Anche gli utili distribuiti in natura sono tassati. Il loro valore imponibile è il valore normale dei beni, e poiché la società non ha denaro da cui trattenere la ritenuta, il socio deve versarle l'importo corrispondente per ottenere i beni. Assegnare un bene aziendale al socio non è quindi un modo per sottrarsi al prelievo.
Il momento che conta è il pagamento. La ritenuta colpisce gli utili in qualunque forma corrisposti, quindi scatta quando la società paga, non quando l'assemblea approva la distribuzione. Una delibera di maggio pagata a novembre produce la ritenuta a novembre, e la società la versa come sostituto d'imposta nei termini ordinari.
Per il socio il dividendo è quindi semplice: il prelievo avviene alla fonte e la società versa la ritenuta. Proprio perché non si somma agli altri redditi, il dividendo non ne alza l'aliquota marginale. È un tratto che conta soprattutto per chi ha già redditi elevati da lavoro o da pensione, e che nel secondo modulo diventa decisivo.
Utili o riserve di capitale: che cosa si considera distribuito
Non tutto ciò che la SRL restituisce ai soci è un dividendo. Il comma 5 dell'articolo 47 esclude dagli utili le somme attribuite ripartendo riserve formate con sovrapprezzi, versamenti a fondo perduto o in conto capitale dei soci e saldi di rivalutazione esenti. Queste somme non sono tassate come utili, ma riducono il costo fiscale della quota.
Per impedire scelte di comodo, il comma 1 dello stesso articolo introduce una presunzione. Qualunque cosa deliberi l'assemblea, si considerano distribuiti per primi l'utile dell'esercizio e le riserve di utili non accantonate in sospensione d'imposta. Solo dopo averli esauriti la distribuzione può attingere, ai fini fiscali, alle riserve di capitale.
Un esempio chiarisce la presunzione. Una SRL con 30.000 euro di utili accantonati a riserva e 50.000 euro di versamenti in conto capitale dei soci distribuisce 40.000 euro. Ai fini fiscali si considerano distribuiti prima i 30.000 euro di utili, colpiti dalla ritenuta, e solo per i 10.000 euro restanti la riserva di capitale, che riduce il costo della quota.
Quando la società restituisce davvero riserve di capitale, conviene che il socio le comunichi il costo fiscalmente riconosciuto della propria partecipazione. In mancanza di questa comunicazione, il comma 1-bis dell'articolo 27 prevede che la ritenuta si applichi sull'intero importo ricevuto, come se si trattasse di un utile.
Anche recesso, esclusione, riduzione del capitale esuberante e liquidazione possono generare un utile. Il comma 7 dell'articolo 47 considera utile la parte delle somme ricevute che eccede il prezzo pagato per acquistare o sottoscrivere le quote annullate. Su quell'eccedenza il socio persona fisica subisce la stessa ritenuta prevista per il dividendo.
Errori da evitare
- Dedurre nel 2026 un compenso deliberato a dicembre ma pagato a gennaio: si deduce nell'anno del pagamento.
- Riportare il dividendo tra i redditi IRPEF del socio: la ritenuta del 26 % è a titolo d'imposta e chiude il prelievo.
- Considerare definitiva la ritenuta sul compenso: è un acconto, e l'imposta si ricalcola sul reddito complessivo.
- Pensare di distribuire per prime le riserve di capitale lasciando in società gli utili: la legge presume il contrario.
- Non comunicare il costo della partecipazione quando si ricevono riserve di capitale, subendo la ritenuta sull'intero importo.
- Trattare come reddito assimilato il compenso del professionista che amministra società per mestiere.
Contenuto didattico, aggiornato alle fonti citate. Non sostituisce una consulenza adatta alla tua situazione. Questi corsi non sono certificanti né finanziabili: non preparano ad alcuna certificazione iscritta in un registro ufficiale.