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Che cosa tassa il fisco sulle cripto-attività e come si calcola la plusvalenza

La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 43 sezioni · 1721 parole · 9 min

Giulia ha comprato bitcoin per 15.000 € nel 2023 e li vende a febbraio 2026 per 25.000 €. Una collega le ha detto che sotto i 2.000 euro di guadagno non si paga nulla e che l'aliquota è del 26 %. Entrambe le informazioni sono vecchie: la soglia è sparita per i guadagni realizzati dal 2025 e, dal 1° gennaio 2026, sui suoi 10.000 € di plusvalenza l'imposta sale al 33 %, cioè 3.300 €.

Cosa saprai fare

  • Riconoscere che cosa il TUIR intende per cripto-attività e quali operazioni fanno nascere un reddito tassabile
  • Calcolare la plusvalenza su una vendita o su una permuta di cripto-attività, con le regole sul costo documentato
  • Applicare le aliquote del 2026: 33 % in via ordinaria, 26 % per i token di moneta elettronica in euro
  • Sapere che la franchigia di 2.000 euro non esiste più per i guadagni realizzati dal 2025
  • Trattare i proventi che derivano dalla semplice detenzione di cripto-attività

Una categoria propria dei redditi diversi

Fino al 2022 le cripto-attività non avevano una casella nel testo unico delle imposte sui redditi e venivano ricondotte, con molte incertezze, alle regole sulle valute estere. Oggi l'articolo 67 del TUIR dedica loro una lettera specifica del comma 1, la c-sexies), che le colloca tra i redditi diversi di natura finanziaria.

La norma colpisce le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate. Il legislatore ha scelto di proposito una formula larga: non importa se il bene si chiama moneta, token, gettone o in altro modo.

Definizione

Cripto-attività — Per l'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR è una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Rientrano quindi nella definizione le criptovalute più note, ma anche i token che rappresentano diritti, purché circolino su un registro distribuito o su una tecnologia simile. A contare è la natura del bene, non il nome commerciale scelto da chi lo emette o dalla piattaforma che lo vende.

Essere un reddito diverso comporta due cose. La prima: si tassa la differenza tra quanto si incassa e quanto si è speso, non l'intero incasso. La seconda: le perdite, chiamate minusvalenze, possono compensare i guadagni secondo regole precise, che il secondo modulo esamina in dettaglio.

Quali operazioni fanno nascere il reddito

La vendita contro euro è il caso più semplice: si consegnano le cripto-attività e si riceve denaro. Allo stesso modo conta il rimborso, cioè la restituzione del valore da parte di chi ha emesso il token. In entrambi i casi il momento rilevante è quello in cui l'operazione si conclude.

Anche la permuta è rilevante, cioè lo scambio di una cripto-attività con un'altra. Per queste operazioni il corrispettivo non è una somma di denaro, e la legge lo sostituisce con il valore normale delle cripto-attività ricevute in cambio.

C'è però un'eccezione scritta nella stessa lettera c-sexies): non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni. Stabilire quando due cripto-attività hanno caratteristiche e funzioni uguali è una questione di interpretazione, sulla quale conviene seguire i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Infine la norma nomina la detenzione. Alcuni servizi remunerano chi lascia le proprie cripto-attività presso di loro, accreditando periodicamente nuove unità o altri proventi. Questi importi non derivano da una vendita, ma sono comunque redditi diversi della lettera c-sexies).

  • Vendita di cripto-attività contro euro o altra valuta avente corso legale
  • Rimborso del valore da parte dell'emittente del token
  • Permuta con cripto-attività che non hanno eguali caratteristiche e funzioni
  • Proventi percepiti per il solo fatto di detenere cripto-attività

Conviene anche chiedersi che cosa non compare nell'elenco. Spostare le proprie cripto-attività da un portafoglio personale a un altro, sempre intestato a sé, non è né un rimborso né una cessione né una permuta. Il semplice acquisto con euro, a sua volta, non genera alcun reddito: il reddito nasce solo quando si esce dall'investimento o quando si incassano proventi.

Diverso è il caso in cui le cripto-attività sono spostate su un rapporto presso un intermediario intestato ad altre persone. Il secondo modulo spiega che, nel regime amministrato, quel passaggio viene trattato come una cessione.

Come si calcola la plusvalenza

Il calcolo è fissato dall'articolo 68, comma 9-bis, del TUIR. La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo percepito, oppure il valore normale delle cripto-attività permutate, e il costo o il valore di acquisto.

Il punto delicato è la prova del costo. La norma chiede che il costo sia documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente. Se la documentazione manca, il costo è pari a zero, e l'intero corrispettivo diventa plusvalenza.

Chi ha comprato su piattaforme chiuse da anni, o ha trasferito le proprie cripto-attività tra molti portafogli senza conservare le ricevute, rischia di pagare l'imposta sull'intero incasso. Conservare estratti, conferme d'ordine e movimenti bancari dell'acquisto è il modo più semplice di proteggersi.

L'esempio mostra un rischio concreto. Chi scambia spesso cripto-attività di natura diversa può accumulare imposte senza avere liquidità, perché il reddito nasce allo scambio e non alla successiva vendita contro euro. Tenere da parte una quota del guadagno per l'imposta è una precauzione elementare.

Per la cripto-attività ricevuta, Marco dovrà poi ricostruire un costo di acquisto documentato. Il comma 9-bis non lo dice in modo esplicito, ma il valore normale già tassato allo scambio è il riferimento naturale: conviene conservarne la prova e verificare la regola nei chiarimenti dell'Agenzia prima di rivendere.

Per le cripto-attività ricevute in eredità o in dono il comma 9-bis indica un costo convenzionale. In caso di successione si assume il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell'imposta di successione. In caso di donazione si assume il costo sostenuto dal donante.

Per i proventi da detenzione la regola è ancora più semplice: sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. Non si sottrae nessun costo, perché non c'è un bene venduto il cui prezzo di acquisto possa essere recuperato.

Il comma 9-bis precisa che si tassano i proventi percepiti nel periodo d'imposta. Conta quindi l'anno in cui le nuove unità o gli altri proventi sono effettivamente accreditati, e il loro valore va misurato in euro in quel momento.

Tenere un registro delle operazioni

Tutto il calcolo poggia su dati che solo il contribuente possiede. Per ogni acquisto servono la data, la quantità, il prezzo pagato in euro e le commissioni. Per ogni vendita, permuta o provento servono la data, la quantità e il valore in euro ricevuto.

Un semplice foglio di calcolo aggiornato a ogni operazione vale più di qualsiasi ricostruzione fatta a maggio, quando si prepara la dichiarazione. Le piattaforme permettono di scaricare lo storico dei movimenti: conviene farlo ogni anno e conservarlo, perché un servizio può chiudere o cambiare condizioni.

Il registro serve anche a dimostrare le minusvalenze, che il secondo modulo tratta in dettaglio. Una perdita si può riportare negli anni successivi solo se è stata dichiarata, e dichiararla richiede di saperla calcolare con precisione.

Le aliquote dal 2026: 33 % e 26 %

Con la legge 30 dicembre 2024, n. 207, cioè la manovra per il 2025, la misura dell'imposta è cambiata. Il comma 24 del suo articolo 1 stabilisce che sulle plusvalenze e sugli altri proventi della lettera c-sexies) realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 l'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 33 per cento.

Fino al 31 dicembre 2025 la misura era del 26 %, la stessa delle azioni e delle obbligazioni. Le istruzioni del quadro RT per i redditi del 2025 lo confermano: la sezione dedicata alle cripto-attività accoglie i guadagni realizzati entro quella data, per i quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 26 per cento.

Lo stesso comma 24 prevede un'eccezione. Resta al 26 % il reddito che deriva dalla detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, cioè token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea.

Per questi token la legge aggiunge una precisazione utile: non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del loro valore nominale. Chi entra ed esce da questi token alla pari non genera reddito.

Cifre chiave

Imposta sostitutiva sulle cripto-attività, redditi realizzati dal 1° gennaio 2026
33 %
Imposta sostitutiva sui token di moneta elettronica denominati in euro
26 %

Nel testo consolidato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale la versione successiva del comma 24 riporta l'abrogazione disposta dal decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nell'ambito del riordino delle imposte sui redditi che si applicherà dal 2027. Per i redditi realizzati nel 2026 resta applicabile il testo descritto qui.

La fine della franchigia di 2.000 euro

Nella prima versione della lettera c-sexies) le plusvalenze erano tassabili solo se non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Il comma 25 dell'articolo 1 della legge 207/2024 ha soppresso queste parole, insieme alla soglia corrispondente dell'articolo 68, comma 9-bis.

Le istruzioni del quadro RT descrivono il passaggio. Le plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2024 concorrono al reddito per la parte che eccede la soglia di 2.000 euro nell'anno; quelle realizzate dal 1° gennaio 2025 concorrono senza limite di importo. Il primo euro di guadagno, oggi, è già tassabile.

Cifre chiave

Soglia annua abolita per i guadagni realizzati dal 1° gennaio 2025
2.000 €
Soglia applicabile ai guadagni realizzati dal 2025
0 €

Chi ha fatto molte piccole operazioni nel 2025 e nel 2026, convinto di restare sotto la franchigia, deve quindi ricostruirle tutte. Anche un guadagno di poche decine di euro va calcolato e, se non tassato da un intermediario, dichiarato.

Errori da evitare

  • Applicare ancora la franchigia di 2.000 euro ai guadagni realizzati dal 2025: la soglia è stata soppressa.
  • Calcolare al 26 % una plusvalenza realizzata nel 2026 su una criptovaluta: l'aliquota ordinaria è il 33 %.
  • Dimenticare che senza prova documentale del costo l'intero incasso diventa plusvalenza.
  • Considerare esenti le ricompense per la detenzione perché non c'è stata una vendita: sono proventi tassati senza deduzioni.
  • Trattare come plusvalenza la conversione alla pari tra euro e token di moneta elettronica in euro: la legge la esclude.
  • Dare per scontato che ogni scambio tra cripto-attività sia neutro: è neutro solo tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni.

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