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Minusvalenze, rideterminazione del costo, intermediari e dichiarazione
La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 45 sezioni · 1721 parole · 10 min
Paolo ha chiuso il 2025 con 4.000 € di perdite su un token crollato e nel 2026 guadagna 10.000 € vendendo bitcoin. Se nella dichiarazione del 2025 ha indicato la perdita, paga il 33 % su 6.000 €, cioè 1.980 €. Se l'ha dimenticata, paga 3.300 €. La differenza, 1.320 €, dipende da una riga del quadro RT compilata o lasciata vuota.
Cosa saprai fare
- Compensare plusvalenze e minusvalenze da cripto-attività e riportare l'eccedenza fino al quarto anno
- Capire perché le perdite su cripto-attività restano in un cesto separato da quelle su azioni e obbligazioni
- Valutare la rideterminazione del valore al 1° gennaio 2025 e le sue conseguenze
- Conoscere il regime amministrato e il gestito applicati alle cripto-attività
- Individuare i quadri RT e RW della dichiarazione e gli obblighi di monitoraggio
Compensare le minusvalenze
L'articolo 68, comma 9-bis, del TUIR stabilisce che le plusvalenze della lettera c-sexies) si sommano algebricamente alle relative minusvalenze. Se nell'anno le perdite superano i guadagni, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.
La condizione è la stessa che vale per le altre attività finanziarie: la perdita va riportata nella dichiarazione presentata per l'anno in cui è nata. Una perdita non dichiarata non si recupera più.
La parola integralmente ha un peso particolare nel passaggio tra il 2025 e il 2026. Una minusvalenza nata nel 2025, quando l'aliquota era del 26 %, riduce per intero una plusvalenza del 2026 tassata al 33 %. Nessuna delle norme lette per questo corso la riproporziona.
Cifre chiave
- Periodi d'imposta successivi entro cui riportare una minusvalenza su cripto-attività
- 4
- Aliquota sulle plusvalenze 2026 che una minusvalenza riportata riduce
- 33 %
Ogni anno, quindi, la perdita residua va riportata e aggiornata nella dichiarazione. Chi smette di presentarla, o dimentica di riprendere il residuo dell'anno precedente, rischia di rinunciare a un diritto che la legge gli riconosce.
Il comma 9-bis parla di plusvalenze dei periodi successivi. I proventi da detenzione, che la stessa norma tassa senza alcuna deduzione, non sono il terreno naturale per assorbire una minusvalenza: prima di contarci è bene verificare le istruzioni della dichiarazione dell'anno.
Un cesto separato dalle azioni
Per azioni, obbligazioni, fondi e derivati la compensazione è regolata dal comma 5 dello stesso articolo 68, che mette insieme le lettere da c) a c-quinquies). Quel comma non nomina la lettera c-sexies). Il comma 9-bis, a sua volta, parla solo delle minusvalenze relative alle cripto-attività.
Il testo, quindi, non costruisce un ponte tra i due cesti. Una perdita subita vendendo azioni non riduce la plusvalenza realizzata su una criptovaluta, e viceversa. Chi investe in entrambi i mondi deve tenere due contabilità separate delle proprie perdite, ciascuna con il suo orizzonte di quattro anni.
La rideterminazione del valore al 1° gennaio 2025
La legge 207/2024 ha offerto, al comma 26 dell'articolo 1, una possibilità a chi possedeva cripto-attività al 1° gennaio 2025. Per ciascuna si poteva assumere come costo, al posto di quello storico, il valore a quella data, a condizione di assoggettarlo a un'imposta sostitutiva del 18 per cento.
L'imposta andava versata entro il 30 novembre 2025, anche in tre rate annuali di pari importo a partire da quella data, con gli interessi del 3 per cento annuo sulle rate successive alla prima. Il comma 29 aggiunge un limite importante: il valore rideterminato non consente di realizzare minusvalenze utilizzabili.
Cifre chiave
- Imposta sostitutiva sul valore rideterminato al 1° gennaio 2025
- 18 %
- Interessi annui sulle rate successive alla prima
- 3 %
Il rovescio della medaglia si vede quando il mercato scende. Se Laura avesse venduto a 18.000 euro, sotto il valore rideterminato, la perdita di 2.000 euro rispetto a quel valore non sarebbe stata utilizzabile. Avrebbe pagato 3.600 euro per un costo più alto che, in quel caso, non le serve.
La scelta, in sostanza, era una scommessa sul prezzo futuro. Conveniva a chi aveva un forte guadagno latente e pensava di vendere in rialzo: pagava il 18 % sul valore complessivo per non pagare poi il 33 % sulla parte di guadagno maturata prima del 2025.
Non conveniva, invece, a chi aveva un costo storico vicino al valore di mercato: l'imposta del 18 % colpiva l'intero valore, non il solo guadagno, e il risparmio futuro sarebbe stato minimo o nullo.
Il termine per aderire è scaduto nel 2025. Chi l'ha fatto deve conservare la prova del versamento e della valutazione, perché il nuovo costo vale solo se l'imposta sostitutiva è stata effettivamente assolta.
Intermediari: amministrato e gestito anche per le cripto
L'articolo 6 del decreto legislativo 461/1997, quello del risparmio amministrato, comprende oggi anche i rimborsi, le cessioni, le permute e la detenzione di cripto-attività. Se il contribuente sceglie questo regime, l'intermediario applica l'imposta su ogni operazione e la versa per lui.
Per le cripto-attività l'opzione può essere resa, oltre che a banche e società di intermediazione, anche agli operatori non finanziari indicati alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 231/2007, la normativa antiriciclaggio.
Due regole del comma 3 e del comma 4 dello stesso articolo pesano sulla pratica. Per le cripto-attività non è ammessa la dichiarazione sostitutiva con cui, per altri strumenti, il cliente può attestare da sé il costo: servono documenti. E l'intermediario assume come costo il costo medio ponderato di ciascuna categoria omogenea.
Anche le regole sui trasferimenti valgono per le cripto-attività. Spostarle su un rapporto intestato a persone diverse è trattato come una cessione a titolo oneroso, salvo che avvenga per successione o donazione, e l'intermediario determina la plusvalenza sul valore alla data del trasferimento.
L'articolo 7, sulle gestioni individuali di portafoglio, include a sua volta le cripto-attività. Se superano il 10 per cento dell'attivo medio gestito, il comma 5 impone di valutarle al valore normale, con la facoltà per il contribuente di revocare l'opzione limitatamente a esse.
Come per i titoli, anche per le cripto-attività le minusvalenze nel regime amministrato restano nel rapporto in cui nascono. Alla chiusura del rapporto o alla revoca dell'opzione l'intermediario rilascia una certificazione, che permette di usarle in un altro rapporto intestato alle stesse persone o in dichiarazione, entro il quarto anno.
Fare da sé o affidarsi a un intermediario
Molti investitori in cripto-attività operano su piattaforme estere che non fanno da sostituto d'imposta. Per loro il regime è di fatto quello dichiarativo: calcolo in proprio, quadro RT, versamento con il saldo delle imposte sui redditi.
Chi ha poche operazioni l'anno può gestire il dichiarativo con un registro ordinato. Chi opera spesso, con molte permute tra token diversi, trova nel regime amministrato un sollievo concreto, a condizione di avere i documenti di acquisto richiesti dall'intermediario.
Nel dichiarativo l'imposta si paga mesi dopo il guadagno, con il saldo dell'anno successivo. Nell'amministrato si paga subito, trattenuta sull'incasso. La scelta non cambia l'aliquota, ma cambia il lavoro, i tempi del versamento e il modo in cui le perdite si incontrano con i guadagni.
Quadro RT e quadro RW
Chi opera senza intermediario in regime amministrato dichiara da sé plusvalenze e minusvalenze nel quadro RT del modello Redditi Persone fisiche. Per i redditi del 2025, la sezione V-A accoglie le plusvalenze da cripto-attività realizzate entro il 31 dicembre 2025, soggette all'imposta del 26 per cento.
Per i redditi del 2026, tassati al 33 %, occorrerà usare il modello che l'Agenzia pubblicherà nel 2027 e verificare nelle sue istruzioni in quale sezione vanno indicati. Chi riporta perdite del 2025 le troverà nella dichiarazione dell'anno precedente, da cui vanno riprese.
Il quadro RW ha un'altra funzione. Serve al monitoraggio fiscale e va compilato dalle persone fisiche residenti anche per le cripto-attività detenute attraverso portafogli, conti digitali o altri sistemi di archiviazione o conservazione.
Nello stesso quadro RW si liquida l'imposta sul valore delle cripto-attività, prevista dall'articolo 19, comma 18, del decreto-legge 201/2011, come modificato dalla legge di bilancio 2023. Come dice il nome, colpisce il valore delle cripto-attività possedute e non i guadagni: per questo riguarda anche chi, nell'anno, non ha venduto nulla.
Questo corso non ne indica la misura, perché la pagina dell'Agenzia letta per scriverlo rinvia alle istruzioni in formato PDF del modello. Chi detiene cripto-attività deve verificarla lì, insieme alle regole di calcolo del valore.
Che cosa preparare prima della dichiarazione
La dichiarazione di chi possiede cripto-attività si prepara durante l'anno, non a maggio. Il lavoro si riduce molto se ogni operazione viene annotata quando avviene e se, a fine anno, si scarica lo storico completo da ogni piattaforma e da ogni portafoglio.
- Lo storico delle operazioni di ogni piattaforma, con date, quantità e controvalori in euro
- Le prove del costo di acquisto: conferme d'ordine, estratti conto, bonifici verso la piattaforma
- Il prospetto delle minusvalenze degli anni precedenti ancora utilizzabili, con l'anno di origine
- Le certificazioni rilasciate dagli intermediari in regime amministrato, comprese quelle di chiusura
- Per chi ha rideterminato, la perizia o la valutazione al 1° gennaio 2025 e le ricevute dei versamenti
- L'elenco dei portafogli e dei conti digitali detenuti, con i valori necessari al quadro RW
Con questi documenti il quadro RT si compila per somma e il quadro RW per elenco. Senza di essi il rischio non è solo un errore: è pagare l'imposta su un costo pari a zero o perdere perdite che si sarebbero potute usare.
Chi ha molte operazioni può valutare un professionista o un software di calcolo, ma la responsabilità dei dati resta al contribuente. Nessuno strumento può ricostruire un costo che non è stato documentato al momento dell'acquisto.
Tabella di sintesi
| Quadro | A che cosa serve per le cripto-attività | Quando si compila |
|---|---|---|
| RT | Calcolo dell'imposta su plusvalenze e proventi, riporto delle minusvalenze | Quando i redditi non sono stati tassati da un intermediario, o per indicare perdite |
| RW | Monitoraggio delle cripto-attività detenute e imposta sul loro valore | Ogni anno in cui si detengono cripto-attività, anche senza vendite |
Errori da evitare
- Non indicare in dichiarazione una minusvalenza su cripto-attività: senza quella riga il riporto si perde.
- Usare le perdite su azioni per ridurre il guadagno su una criptovaluta: la legge tiene separati i due cesti.
- Credere che una rideterminazione al 1° gennaio 2025 generi perdite utilizzabili se il prezzo scende sotto quel valore.
- Presentarsi all'intermediario con una semplice autocertificazione del costo: per le cripto-attività non è ammessa.
- Compilare il quadro RW solo quando si vende: il monitoraggio e l'imposta sul valore riguardano ogni anno di detenzione.
- Spostare cripto-attività su un conto cointestato pensando che non abbia effetti: è trattato come una cessione.
Contenuto didattico, aggiornato alle fonti citate. Non sostituisce una consulenza adatta alla tua situazione. Questi corsi non sono certificanti né finanziabili: non preparano ad alcuna certificazione iscritta in un registro ufficiale.