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Gli ultimi conti: i beni che restano, l'IVA della cessazione e le ultime dichiarazioni
La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 37 sezioni · 1530 parole · 8 min
Anna chiude a fine 2026 il suo negozio di ceramiche a Faenza. Sugli scaffali restano pezzi pagati 3.000 € ai fornitori, che porterà a casa, e nel cortile c'è il furgone delle consegne, che terrà per sé. Nessuno li compra, eppure per il fisco la chiusura li «vende»: all'imprenditrice stessa, con possibili effetti sull'IVA e sul reddito dell'ultimo anno.
Cosa saprai fare
- Riconoscere quando i beni che restano alla chiusura diventano una cessione soggetta a IVA
- Calcolare la base imponibile sul prezzo di acquisto corrente dei beni
- Capire perché il forfettario e i beni acquistati senza detrazione restano fuori
- Sapere che cosa entra nell'ultima dichiarazione IVA e quando si presentano le ultime dichiarazioni
- Distinguere il valore usato per l'IVA da quello usato per il reddito d'impresa
I beni che restano all'imprenditore
L'articolo 2 del decreto IVA elenca le operazioni che, pur senza un acquirente, costituiscono cessioni di beni. Al numero 5 c'è la destinazione dei beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del professionista, o ad altre finalità estranee all'attività.
Il testo aggiunge tre parole decisive: anche se determinata da cessazione dell'attività. La chiusura, quindi, non fa sparire i beni dal perimetro dell'IVA. Merci in magazzino, attrezzature, un'auto o un computer che restano al titolare dopo la cessazione sono trattati come ceduti a lui stesso.
La stessa norma pone un limite. Sono esclusi i beni per i quali, all'atto dell'acquisto, non è stata operata la detrazione dell'imposta. La logica è semplice: l'IVA sull'autoconsumo recupera una detrazione già goduta; se la detrazione non c'è stata, non c'è nulla da recuperare.
Prima di chiudere conviene fare un inventario. Per ogni bene si risponde a due domande: ho detratto l'IVA quando l'ho comprato? Lo vendo a un terzo o lo tengo? La vendita a un terzo prima della chiusura è una normale cessione, con fattura; il bene tenuto per sé ricade nel numero 5.
Vendere prima di chiudere è spesso la scelta più semplice. La merce ceduta a un altro commerciante o a un cliente segue le regole ordinarie: fattura, IVA sul prezzo concordato, ricavo nel conto dell'ultimo anno. Non c'è da ricostruire alcun valore, perché la base imponibile è il corrispettivo pattuito.
C'è una terza via, il regalo, e anche questa è regolata. Il numero 4 dello stesso articolo 2 considera cessioni le cessioni gratuite di beni. Regalare le rimanenze a un amico o a un'associazione, alla chiusura, non evita quindi l'IVA sui beni per cui era stata detratta.
La norma esclude soltanto i beni per i quali non è stata operata la detrazione all'acquisto e quelli che non rientrano nell'attività propria dell'impresa con un costo unitario non superiore a 50 €. Per la merce che si vendeva abitualmente, la soglia non vale.
Definizione
Autoconsumo — Il nome corrente della destinazione di beni dell'attività a finalità estranee, come l'uso personale o familiare del titolare. Ai fini IVA è una cessione di beni: l'imprenditore la documenta e ne versa l'imposta come se avesse venduto a un cliente.
Su quale valore si calcola l'IVA
Manca un corrispettivo, quindi la base imponibile va costruita. L'articolo 13, comma 2, lettera c), la fissa per le cessioni del numero 5: il prezzo di acquisto o, in mancanza, il prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
Le ultime parole contano. Non si usa il prezzo pagato anni prima, né quello a cui si sarebbe venduto ai clienti: si usa quanto costerebbe oggi acquistare quei beni, o beni simili. Una merce che si è svalutata ha una base più bassa; una che è rincarata, più alta.
Cifre chiave
- Aliquota IVA ordinaria
- 22 %
- Aliquota ridotta del 10 %
- 10 %
- Aliquota ridotta del 5 %
- 5 %
- Aliquota ridotta del 4 %
- 4 %
Sulla base così determinata si applica l'aliquota del bene. Per i beni all'aliquota ordinaria è il 22 %, lo stesso valore usato dal calcolatore IVA di ActioFin.
Accanto all'ordinaria esistono le aliquote ridotte del 10, del 5 e del 4 %, riservate a determinati beni e servizi. Chi tiene per sé beni che le scontano verifichi a parte quale aliquota si applica: questo corso non lo tratta.
Il forfettario e i beni acquistati senza detrazione
La scheda dell'Agenzia sulle semplificazioni del regime forfettario ricorda che chi lo applica non addebita l'IVA in fattura e non detrae l'imposta pagata sugli acquisti. È anche esonerato dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dalla dichiarazione annuale IVA.
Messo accanto al numero 5 dell'articolo 2, il quadro si chiarisce: i beni comprati durante il forfettario, senza detrazione, rientrano nell'esclusione. Il forfettario che chiude e tiene per sé l'attrezzatura acquistata in quegli anni non deve calcolare IVA su di essa.
Più delicato è il caso di chi è passato al forfettario dopo anni di regime ordinario, portandosi dietro beni acquistati con detrazione. Il passaggio di regime ha regole di rettifica proprie, e la pagina dell'Agenzia sul modello IVA 2026 avverte che la loro abrogazione è stata rinviata al 1° gennaio 2027.
Questo corso non entra nel calcolo di quella rettifica. Il consiglio è di ricostruire, bene per bene, in quale regime è avvenuto l'acquisto, e di farsi aiutare da un consulente se nell'inventario compaiono beni comprati prima dell'ingresso nel forfettario.
L'ultima dichiarazione IVA
Il comma 4 dell'articolo 35 dice che cosa deve contenere l'ultima dichiarazione annuale: anche l'imposta dovuta sui beni destinati a finalità estranee secondo il numero 5 dell'articolo 2. È lì che confluisce l'IVA sull'autoconsumo della cessazione.
Lo stesso comma chiede di computare le operazioni del quinto comma dell'articolo 6 per le quali l'imposta non è ancora diventata esigibile. In altre parole, l'IVA di operazioni già fatte ma rinviata a un momento successivo non resta sospesa oltre la chiusura: entra nei conti finali.
Sul calendario, la pagina dell'Agenzia sul modello IVA 2026 indica che la dichiarazione per l'anno d'imposta 2025 si presenta solo per via telematica, tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026. Chi chiude nel corso del 2026 presenterà la dichiarazione di quell'anno nella finestra che l'Agenzia fisserà per il 2027.
Fino alla fine delle operazioni di liquidazione, ricorda ancora il comma 4, restano fermi anche i versamenti e le liquidazioni periodiche. L'ultima liquidazione del periodo in cui si chiude comprende quindi l'IVA sulle ultime fatture e quella sui beni tenuti per sé.
Il lato delle imposte sui redditi
Per chi ha un'impresa, la chiusura produce effetti anche sul reddito dell'ultimo anno, e con regole diverse da quelle dell'IVA. L'articolo 85, comma 2, del TUIR, nella versione applicabile al 2026, comprende tra i ricavi il valore normale dei beni merce destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Per i beni strumentali, come un furgone o un macchinario, l'articolo 86 fa concorrere al reddito la plusvalenza realizzata quando i beni sono destinati a finalità estranee. Il comma 3 la misura come differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato.
Si noti la differenza di misura: l'IVA si calcola sul prezzo di acquisto corrente, il reddito sul valore normale. Il TUIR definisce il valore normale in un altro articolo, che questo corso non tratta: sono due grandezze distinte, da documentare separatamente.
Documentare vuol dire, in concreto, conservare un preventivo, un listino o una pagina di catalogo che mostri quanto costerebbe oggi ricomprare i beni, e una stima motivata del loro valore normale. Sono le carte che, in caso di controllo, giustificano entrambe le basi usate nell'ultimo anno.
Per il professionista, il trattamento ai fini del reddito dei beni che restano segue le regole del lavoro autonomo, che questo corso non ha letto e non riassume. Il lato IVA, invece, è lo stesso: il numero 5 dell'articolo 2 nomina espressamente chi esercita un'arte o una professione.
Resta la dichiarazione dei redditi. La pagina dell'Agenzia sul modello Redditi PF 2026 fissa per i redditi del 2025 una finestra di invio telematico che va dal 15 aprile al 2 novembre 2026. Il reddito dell'anno di chiusura si dichiara allo stesso modo l'anno successivo, nelle finestre che saranno fissate.
Una scaletta per l'ultimo anno
- Emettere le ultime fatture e incassare, per quanto possibile, i crediti dell'attività
- Raccogliere listini o preventivi che documentino il prezzo corrente dei beni che si terranno
- Fare l'inventario dei beni: detrazione all'acquisto sì o no, vendita a terzi o autoconsumo
- Calcolare l'IVA sull'autoconsumo sul prezzo di acquisto corrente e includerla nell'ultima liquidazione
- Fissare la data di cessazione quando le operazioni sono concluse
- Entro trenta giorni: modello AA9/12, oppure Comunicazione Unica con modulo I2 per l'impresa individuale
- L'anno dopo: ultima dichiarazione IVA, se dovuta, e dichiarazione dei redditi con ricavi e plusvalenze da cessazione
Errori da evitare
- Pensare che i beni tenuti alla chiusura non abbiano conseguenze: ai fini IVA sono una cessione al titolare.
- Calcolare l'IVA sul prezzo pagato anni prima invece che sul prezzo di acquisto al momento della destinazione.
- Applicare l'IVA sull'autoconsumo a beni comprati senza detrazione, come quelli acquistati da forfettario.
- Usare per il reddito lo stesso valore dell'IVA: per ricavi e plusvalenze conta il valore normale.
- Dimenticare nell'ultima dichiarazione IVA l'imposta sulle operazioni non ancora esigibili.
- Chiudere la partita IVA e poi scoprire di dover ancora emettere fatture per operazioni dell'attività.
- Non conservare alcuna prova del prezzo di acquisto corrente o del valore normale usati nei calcoli dell'ultimo anno.
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