Bonus ristrutturazioni — calcolo della detrazione Irpef
Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione è del 36 %, elevata al 50 % se il proprietario o titolare di un diritto reale interviene sulla propria abitazione principale; per le spese del 2027 scende al 30 % (36 % per l'abitazione principale). La spesa massima è di 96.000 euro per unità immobiliare e la detrazione si ripartisce in dieci quote annuali di pari importo.
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Fonti e ipotesi
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 4 giugno 2013 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « spetta una detrazione dall'imposta lorda pari ((al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027)) »
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 63/2013 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « e' elevata ((al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027)) nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 19 giugno 2026 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027 »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 117/2026 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « e' elevata al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento »
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 63/2013 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 16-bis — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 16-bis — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 11 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 11 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 11 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, ((33 per cento)); »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 11 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, ((33 per cento)); »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 11 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « c) oltre 50.000 euro, 43 per cento. »
Ipotesi di calcolo
- Aliquote e limite dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 63/2013 come modificato dalla legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025), ripresi per il 2027 dall'art. 373 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 117/2026).
- Gli interventi rientrano tra quelli dell'art. 16-bis, comma 1, del TUIR e le spese sono pagate con bonifico parlante. Sono esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche a combustibili fossili.
- Se inserisci il reddito imponibile, la prima quota annuale è confrontata con l'Irpef lorda calcolata con le aliquote del 2026: la parte di quota che supera l'imposta lorda va persa, non si rimborsa né si riporta. Il confronto non tiene conto delle altre detrazioni (lavoro, familiari a carico, altre spese), che si sottraggono dalla stessa Irpef lorda: con queste, la parte persa può essere più alta.
- Non sono calcolati: l'acquisto di un'abitazione in un edificio interamente ristrutturato da un'impresa, il sismabonus, l'ecobonus, lo sconto in fattura o la cessione del credito, né la ripartizione della spesa tra più contribuenti.
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