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Il nuovo regime impatriati: chi può accedervi, per quanto tempo e che cosa si rischia

La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 50 sezioni · 1813 parole · 10 min

Giulia, ingegnera informatica, lavora da cinque anni a Monaco di Baviera e ha ricevuto un'offerta da un'azienda di Torino: 90.000 € lordi l'anno. Alcuni colleghi le hanno raccontato che, rientrando, metà dello stipendio sfuggirebbe all'IRPEF. È vero solo in parte. Il beneficio esiste, ma dipende da quattro condizioni, dagli anni trascorsi fuori dall'Italia e perfino dall'identità del suo futuro datore di lavoro.

Cosa saprai fare

  • Riconoscere quali redditi rientrano nel regime dell'articolo 5 del D.Lgs. 209/2023 e quali ne restano fuori
  • Verificare le quattro condizioni di accesso, compresa la residenza fiscale secondo il TUIR
  • Contare i periodi d'imposta trascorsi all'estero: tre, sei o sette a seconda del datore di lavoro
  • Calcolare la durata del regime e capire quando scatta la decadenza con recupero del beneficio
  • Distinguere il nuovo regime dal vecchio, che resta per chi si è trasferito entro il 2023

Da dove viene il regime e a chi si applica

Il regime dei lavoratori impatriati è un'agevolazione temporanea: per alcuni anni, una parte del reddito prodotto in Italia da chi vi trasferisce la residenza non entra nella base su cui si calcola l'IRPEF.

La versione oggi in vigore è scritta nell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e la scheda dell'Agenzia delle Entrate la presenta come il nuovo regime, valido dal periodo d'imposta 2024.

Il comma 8 fissa il perimetro nel tempo: le nuove regole valgono per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

Chi si è trasferito prima non è escluso da ogni agevolazione, ma resta sotto la disciplina precedente, di cui si parla più avanti. Il primo controllo da fare, quindi, è l'anno del proprio rientro.

Il comma 1 elenca con precisione i redditi agevolati: quelli di lavoro dipendente, quelli assimilati al lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, purché prodotti in Italia.

È un elenco chiuso. Il reddito d'impresa non vi compare, mentre la vecchia disciplina, come ricorda la scheda d'archivio dell'Agenzia, lo aveva esteso a chi avviava un'attività d'impresa dal 2020.

La conseguenza pratica è netta. Una dipendente assunta da un'azienda italiana, un amministratore con compenso assimilato, un architetto o una consulente con partita IVA da professionista possono rientrare nel regime.

Un commerciante che apre un negozio o un artigiano con laboratorio no, perché producono reddito d'impresa. Chi sta decidendo come lavorare al rientro dovrebbe tenerne conto prima di scegliere la forma dell'attività.

Definizione

Periodo d'imposta — Per l'IRPEF coincide con l'anno solare. Il regime conta tutto in periodi d'imposta: quelli trascorsi all'estero prima del rientro, quelli di fruizione del beneficio, quelli di permanenza obbligatoria. Ragionare in anni di calendario, e non in mesi dall'arrivo, evita gran parte degli errori.

Le quattro condizioni di accesso

Il comma 1 subordina il beneficio a quattro condizioni che devono ricorrere insieme. La scheda informativa dell'Agenzia le riprende quasi alla lettera. Mancarne una sola significa restare nel regime ordinario, con tutto il reddito nella base imponibile.

  • Impegno a restare: il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni
  • Assenza precedente: non è stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d'imposta che precedono il trasferimento, con un requisito più lungo se lavora per lo stesso datore o gruppo
  • Lavoro prevalente in Italia: l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta sul territorio dello Stato
  • Profilo qualificato: il lavoratore possiede i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione definiti dal D.Lgs. 108/2012 e dal D.Lgs. 206/2007, oppure ha svolto attività di ricerca, anche applicata, nelle tecnologie di intelligenza artificiale

La quarta condizione rinvia a due decreti esterni: il primo riguarda i lavoratori altamente qualificati, il secondo il riconoscimento delle qualifiche professionali. Questo corso non ne riassume il contenuto, perché quei testi non sono stati letti per scriverlo.

Il consiglio pratico è di farsi confermare dal datore di lavoro o da un consulente che il proprio titolo e la propria posizione rientrino nella definizione prima di contare sul beneficio.

La terza condizione è spesso sottovalutata da chi lavora da remoto. Non basta essere residenti in Italia: occorre anche che il lavoro sia prestato qui per la maggior parte dell'anno.

Una consulente che si trasferisce a Bologna ma passa otto mesi su dodici presso clienti all'estero rischia di non soddisfarla, anche se tutto il resto è in regola.

La residenza fiscale: il punto di partenza

Il regime parla di trasferimento della residenza ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, e dal 2024 quell'articolo è stato riscritto dallo stesso decreto 209.

Nella versione applicabile al 2026 sono residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno in Italia la residenza secondo il codice civile, oppure il domicilio, oppure vi sono semplicemente presenti.

Il domicilio viene definito in modo concreto: è il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.

L'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente per la maggior parte dell'anno fa invece presumere la residenza, salvo prova contraria. Sono tre criteri alternativi e una presunzione: basta soddisfarne uno per essere residenti in quell'anno.

Per i cittadini italiani il comma 6 aggiunge una regola sugli anni precedenti all'entrata in vigore del decreto: si considerano residenti all'estero se erano iscritti all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, oppure se avevano la residenza in un altro Stato in base a una convenzione contro le doppie imposizioni.

Chi è partito senza iscriversi all'AIRE può quindi ancora dimostrare l'assenza, ma deve poter invocare la convenzione.

Gli anni all'estero: tre, sei o sette

La regola di base chiede tre periodi d'imposta senza residenza fiscale in Italia prima del trasferimento. Il comma 1, lettera b), la allunga quando il lavoratore, rientrato, presta la sua attività per lo stesso soggetto presso cui lavorava all'estero, o per una società del medesimo gruppo.

L'idea è evitare che un semplice distacco temporaneo all'interno di una multinazionale diventi un trampolino fiscale.

Cifre chiave

Periodi d'imposta all'estero richiesti in via generale
3
Periodi richiesti se si rientra per lo stesso datore o gruppo, senza essere stati impiegati da loro in Italia
6
Periodi richiesti se prima dell'espatrio si lavorava in Italia per quello stesso datore o gruppo
7

Tabella di sintesi

Situazione al rientroPermanenza minima all'estero
Nuovo datore di lavoro, estraneo a quello esteroTre periodi d'imposta
Stesso datore o stesso gruppo, mai stati loro dipendenti in ItaliaSei periodi d'imposta
Stesso datore o stesso gruppo, per cui si lavorava in Italia prima di partireSette periodi d'imposta

Il comma 2 precisa quando due soggetti appartengono allo stesso gruppo: se tra loro esiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile, oppure se entrambi sono controllati dallo stesso terzo.

Una filiale italiana e la capogruppo tedesca che la controlla sono dunque lo stesso gruppo; due aziende concorrenti no.

Quanto dura e quando si perde

Il comma 3 fissa la durata: il regime si applica dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale e nei quattro periodi successivi. In totale, dunque, cinque anni d'imposta. Chi diventa residente nel 2026 ne beneficia dal 2026 al 2030, sempre che le condizioni continuino a sussistere anno per anno.

Cifre chiave

Periodi d'imposta di fruizione, compreso quello del rientro
5
Permanenza minima della residenza fiscale in Italia
4 anni

Lo stesso comma prevede la sanzione del ripensamento. Se la residenza fiscale in Italia non viene mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e l'amministrazione recupera quelli già fruiti, con gli interessi. Non è una perdita solo per il futuro: tutto il risparmio ottenuto negli anni precedenti torna dovuto.

Chi accetta un contratto a termine o sa di poter essere trasferito di nuovo all'estero dovrebbe fare i conti prima. Un'ipotesi prudente è accantonare il risparmio d'imposta dei primi anni finché i quattro anni non sono trascorsi: in caso di partenza anticipata, la somma servirà a restituire il beneficio.

Il comma 7 aggiunge un limite meno visibile: il regime si applica nel rispetto delle condizioni dei regolamenti europei sugli aiuti de minimis. È una clausola tecnica, che rinvia a massimali fissati dall'Unione e che questo corso non quantifica; conviene saperne l'esistenza, soprattutto se si beneficia di altri aiuti pubblici.

Chi è rientrato prima del 2024 e il caso della casa acquistata

Il comma 9 ha abrogato la disciplina precedente, l'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, ma la mantiene per chi ha trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023.

Le due regole convivono quindi a lungo, e non vanno confuse: la vecchia chiedeva due periodi di assenza e, secondo la scheda d'archivio dell'Agenzia, faceva concorrere al reddito solo il 30 % dei redditi agevolati, o il 10 % nelle regioni del Mezzogiorno indicate dalla legge.

Queste percentuali appartengono al vecchio regime e non si applicano a chi rientra dal 2024. È un errore frequente leggere un articolo di qualche anno fa e aspettarsi un'imponibilità del 30 %: con le regole attuali la quota imponibile è più alta, i requisiti sono più severi e scompare il trattamento differenziato per il Sud.

Il comma 10 contiene invece una regola transitoria dentro il nuovo regime.

Chi ha trasferito la residenza anagrafica nel 2024 ottiene tre periodi d'imposta in più, sempre al 50 %, se è diventato proprietario di un'abitazione in Italia adibita ad abitazione principale entro il 31 dicembre 2023 e comunque nei dodici mesi precedenti il trasferimento. La scheda dell'Agenzia lo conferma con le stesse date.

Un regime che convive con altri

La scheda dell'Agenzia precisa che il nuovo regime è compatibile con gli altri regimi di favore per chi trasferisce la residenza in Italia, purché ciascuno sia applicato ai redditi e alle condizioni che gli sono propri.

L'esempio citato, tratto dalla risposta n. 16 del 2025, è quello di chi rientra e svolge sia ricerca sia lavoro autonomo: può applicare l'articolo 44 del decreto-legge 78/2010 ai redditi della ricerca e l'articolo 5 del decreto 209 al reddito professionale.

Compatibile non significa cumulabile sullo stesso euro di reddito: ciascuna agevolazione copre la sua fetta. Chi ha più attività al rientro dovrebbe quindi separarle con chiarezza, anche nei documenti contrattuali, perché sarà proprio quella separazione a giustificare in dichiarazione quale regime si applica a quale reddito.

Errori da evitare

  • Contare i mesi trascorsi all'estero invece dei periodi d'imposta: la legge ragiona per anni solari interi, valutati con il criterio della maggior parte del periodo.
  • Dimenticare che rientrare per lo stesso gruppo porta il requisito da tre a sei o sette periodi.
  • Aspettarsi l'imponibilità al 30 % o al 10 % del vecchio regime, che vale solo per chi si è trasferito entro il 2023.
  • Aprire un'attività d'impresa al rientro contando sul regime: il comma 1 agevola solo lavoro dipendente, assimilato e autonomo professionale.
  • Ripartire prima di quattro anni senza aver accantonato il risparmio: la decadenza obbliga a restituire tutto, con gli interessi.
  • Trascurare la condizione del lavoro prestato in Italia per la maggior parte dell'anno quando si lavora spesso all'estero.

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