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Entrare nel regime forfettario e uscirne
La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 50 sezioni · 2211 parole · 13 min
Giulia, grafica a Bologna, ha chiuso il 2025 con 84.600 € di compensi e nel 2026 resta nel regime forfettario. Il suo collega Marco ha incassato 85.300 € e nel 2026 torna al regime ordinario, con IVA in fattura e registri. Settecento euro di differenza, una sola riga della scheda dell'Agenzia delle Entrate, e due anni fiscali che non si assomigliano più.
Cosa saprai fare
- Riconoscere i due requisiti dell'anno precedente e il modo in cui si misurano
- Passare in rassegna le cause di esclusione, compresa quella legata ai redditi di lavoro dipendente
- Distinguere chi entra nel regime senza fare nulla da chi deve comunicarlo all'apertura della partita IVA
- Separare l'uscita dall'anno successivo dall'uscita immediata oltre la soglia più alta
- Sapere quando conviene, e come si esercita, l'opzione per il regime ordinario
Un regime naturale, non un'opzione
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, un'arte o una professione. Non riguarda le società. Chi apre una partita IVA come ditta individuale o come libero professionista è il suo destinatario tipico.
La parola che conta, nella scheda dell'Agenzia delle Entrate, è naturale. Chi possiede i requisiti vi si trova dentro senza aver chiesto nulla. Non esiste una domanda da presentare né un'autorizzazione da attendere: il regime si applica perché le condizioni ci sono, e smette di applicarsi quando vengono meno.
Questa natura ha una conseguenza pratica che molti sottovalutano. Il controllo dei requisiti non lo fa nessun ufficio al posto vostro. Siete voi, anno dopo anno, a verificare di stare ancora dentro le soglie e fuori dalle esclusioni, e a dichiararlo nella dichiarazione dei redditi.
Le regole esposte in questo modulo sono quelle servite dall'Agenzia delle Entrate nella scheda aggiornata al 21 luglio 2026 e lette il 24 settembre 2026. Il fondamento legislativo è l'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, che la stessa Agenzia cita nelle istruzioni sulla fattura elettronica.
Cifre chiave
- Ricavi o compensi dell'anno precedente, ragguagliati ad anno, al massimo
- 85.000 €
- Spese lorde per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori nell'anno precedente, al massimo
- 20.000 €
- Redditi di lavoro dipendente o assimilati dell'anno precedente, limite ordinario
- 30.000 €
- Stesso limite, elevato per gli anni 2025 e 2026
- 35.000 €
I due requisiti dell'anno precedente
Per accedere al regime bisogna rispettare contemporaneamente due requisiti, entrambi riferiti all'anno precedente. Il primo riguarda il volume d'affari: ricavi conseguiti o compensi percepiti non superiori a 85.000 euro. Il secondo riguarda il personale: spese non superiori a 20.000 euro lordi.
La parola contemporaneamente non è decorativa. Rispettarne uno solo non basta. Un idraulico con 60.000 euro di ricavi che ha pagato 24.000 euro lordi a un apprendista non accede, anche se è ben lontano dal primo limite. Il regime premia l'attività piccola in entrambe le dimensioni, non solo nel fatturato.
Definizione
Ricavi o compensi ragguagliati ad anno — L'importo dei ricavi di un'impresa o dei compensi di un professionista dell'anno precedente, riportato a dodici mesi quando l'attività non ha coperto l'anno intero. Se si esercitano più attività con codici ATECO diversi, i ricavi e i compensi di tutte si sommano.
Il ragguaglio ad anno impedisce un'elusione facile. Chi ha aperto la partita IVA a settembre e ha incassato 40.000 euro in quattro mesi non può dire di essere rimasto sotto la soglia: riportato a dodici mesi, il suo ritmo supera abbondantemente il limite. La soglia misura la dimensione dell'attività, non la durata del primo anno.
La somma tra attività diverse chiude un'altra porta. Un fotografo che è anche formatore, con due codici ATECO, non confronta ciascuna attività con gli 85.000 euro. Confronta il totale. È un punto che conta quando si aggiunge un'attività secondaria a quella principale senza pensarci troppo.
Il limite è scritto con le parole non superiori. Ottantacinquemila euro esatti sono ancora ammessi; basta un euro in più per restarne fuori. Nei casi al margine conviene rifare il conto con le fatture effettivamente incassate e non con una stima, perché il confine è netto.
- Lavoro dipendente, compresi gli apprendisti e i contratti a termine
- Lavoro accessorio
- Compensi a collaboratori, anche a progetto
- Utili da partecipazione pagati agli associati che apportano solo lavoro
- Somme corrisposte per il lavoro prestato dall'imprenditore stesso o dai suoi familiari
L'elenco qui sopra riporta le voci che entrano nel limite di 20.000 euro, così come le elenca la scheda. La soglia è espressa al lordo: si guarda a quanto è costato il lavoro altrui, non a quanto è arrivato netto in busta paga a chi l'ha prestato.
Per chi lavora da solo questo secondo requisito passa inosservato, perché la spesa è zero. Diventa decisivo il giorno in cui si assume un aiuto, anche part-time. Prima di firmare un contratto conviene fare il conto del costo lordo annuo e confrontarlo con il limite, sapendo che l'effetto arriva l'anno dopo.
Le cause di esclusione
Rispettare le due soglie non basta ancora. La scheda elenca una serie di situazioni che escludono dal regime chiunque vi si trovi, a prescindere dal fatturato. Sono le cause di esclusione, e vanno verificate con la stessa cura dei limiti numerici, perché una sola di esse è sufficiente.
- Chi si avvale di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito
- I non residenti, salvo chi risiede nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo con adeguato scambio di informazioni e produce in Italia almeno il 75 % del reddito complessivo
- Chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- Chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, o controlla una SRL, che esercitano attività riconducibili alla propria
- Chi lavora prevalentemente per il datore di lavoro attuale o per quello dei due periodi d'imposta precedenti
- Chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati oltre il limite
La causa sulle partecipazioni è quella che sorprende più spesso. Non esclude chiunque abbia una quota di società. Esclude chi partecipa a una società di persone o a un'impresa familiare, oppure controlla una SRL, quando quell'ente svolge attività riconducibili a quella esercitata individualmente. Il legame tra le due attività è il punto da verificare.
La causa sull'ex datore di lavoro colpisce un passaggio frequente: il dipendente che si licenzia e continua a lavorare per la stessa azienda con partita IVA. Se la sua attività è rivolta prevalentemente a quel datore, attuale o dei due periodi d'imposta precedenti, il regime non è accessibile.
La scheda prevede un'eccezione precisa: chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria per esercitare un'arte o una professione. Il praticante che, una volta abilitato, continua a lavorare per lo studio in cui ha fatto pratica non ricade nell'esclusione.
Il limite dei redditi di lavoro dipendente
L'ultima causa di esclusione è quella che interessa chi affianca la partita IVA a un impiego. È escluso chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro. Per gli anni 2025 e 2026 la scheda eleva questo limite a 35.000 euro.
Anche qui la parola superiore conta: trentamila euro esatti, o trentacinquemila negli anni in cui vale il limite elevato, non escludono. Il reddito da confrontare è quello dell'anno precedente, lo stesso anno su cui si misurano ricavi e spese per il personale.
La scheda non precisa in modo esplicito se gli anni 2025 e 2026 siano gli anni di applicazione del regime o gli anni in cui si percepisce il reddito da lavoro. Il calcolatore di ActioFin legge il limite elevato come riferito all'anno di applicazione e lo dichiara nelle sue ipotesi. Nei casi al confine, verificate.
Il limite non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell'anno precedente, a condizione che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito da un altro rapporto di lavoro. È il caso di chi lascia il posto per mettersi in proprio.
Tabella di sintesi
| Situazione nell'anno precedente | Reddito da lavoro dipendente | Effetto sull'accesso |
|---|---|---|
| Impiego in corso, nessun'altra condizione | Entro il limite applicabile | Nessuna esclusione per questa causa |
| Impiego in corso, nessun'altra condizione | Oltre il limite applicabile | Escluso |
| Impiego cessato, senza pensione né altro impiego nell'anno | Qualsiasi importo | Il limite non si applica |
| Impiego cessato, ma pensione o altro impiego nell'anno | Oltre il limite applicabile | Escluso |
Come si entra: attività in corso e nuova partita IVA
Chi già esercita un'attività e possiede i requisiti accede al regime senza alcuna comunicazione, né preventiva né successiva. È la conseguenza diretta del carattere naturale del regime: non c'è nulla da chiedere, basta applicarlo dal primo gennaio dell'anno in cui le condizioni sono soddisfatte.
Chi apre la partita IVA non ha un anno precedente su cui misurarsi. Può comunque accedere, dichiarando di presumere la sussistenza dei requisiti nella dichiarazione di inizio attività, il modello AA9/12. La comunicazione ha valore anagrafico e non di opzione: serve a far sapere all'Agenzia in quale regime si opera.
Dimenticare quella casella non preclude l'accesso al regime. La scheda precisa però che l'omissione è punita con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. Conviene quindi compilare il modello con attenzione, anche se l'errore non cambia il regime applicabile.
Il momento in cui si attesta di avere i requisiti e di non trovarsi in alcuna causa di esclusione è la dichiarazione annuale dei redditi. È lì, e non all'apertura, che la dichiarazione assume peso: chi la firma afferma di aver verificato ogni condizione per l'anno in questione.
Come si esce: l'anno dopo o subito
La regola generale è che il regime cessa dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti, o si verifica una causa di esclusione. Chi nel 2026 incassa 92.000 euro resta forfettario per tutto il 2026 e passa al regime ordinario dal primo gennaio 2027.
Esiste però una soglia più alta che cambia i tempi. Se i ricavi o i compensi dell'anno in corso superano 100.000 euro, il regime non si applica più già dallo stesso anno. Non si aspetta il primo gennaio: l'uscita avviene nel corso dell'anno in cui la soglia viene superata.
Cifre chiave
- Ricavi o compensi dell'anno in corso oltre i quali il regime cessa subito
- 100.000 €
- Soglia che fa uscire dall'anno successivo
- 85.000 €
L'uscita immediata porta con sé l'IVA. La scheda dice che in quel caso l'imposta è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che determinano il superamento del tetto. La fattura che fa oltrepassare i 100.000 euro è già una fattura con IVA, e così tutte quelle che seguono.
Per chi si avvicina a quella soglia verso la fine dell'anno la conseguenza è concreta. Un preventivo firmato a ottobre senza IVA può diventare, a dicembre, una fattura su cui l'IVA è dovuta. Chi lavora con clienti privati, che non detraggono l'imposta, rischia di doverla sottrarre dal proprio compenso.
Tabella di sintesi
| Ricavi o compensi dell'anno | Anno in corso | Anno successivo |
|---|---|---|
| Fino a 85.000 euro | Forfettario | Forfettario, se gli altri requisiti restano |
| Oltre 85.000 e fino a 100.000 euro | Forfettario | Regime ordinario |
| Oltre 100.000 euro | Regime ordinario dalle operazioni che superano la soglia | Regime ordinario |
Uscire per scelta: l'opzione per il regime ordinario
Chi avrebbe diritto al regime forfettario può anche rinunciarvi e determinare imposte sui redditi e IVA nei modi ordinari. Può convenire a chi sostiene costi elevati, perché nel forfettario le spese effettive non si deducono, o a chi compra beni con molta IVA che vorrebbe detrarre.
L'opzione si esercita con il comportamento concludente, cioè applicando di fatto il regime ordinario. Va poi comunicata barrando l'apposita casella della dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta. Dimenticare la comunicazione non annulla l'opzione, ma espone alla stessa sanzione da 250 a 2.000 euro.
La scelta impegna. L'opzione per il regime ordinario vale per almeno un triennio e, trascorso quel periodo minimo, resta valida anno per anno finché la si continua ad applicare. Non si entra e si esce ogni anno a seconda della convenienza del momento.
Le regole del 2026 e i testi che cambiano
Tutto ciò che questo modulo insegna è la regola del 2026, letta sulle pagine servite dall'Agenzia delle Entrate. Il limite elevato a 35.000 euro è scritto per gli anni 2025 e 2026; per gli anni successivi la scheda riporta solo il limite ordinario. Una proroga eventuale andrà letta quando sarà pubblicata.
Il sistema delle fonti italiane è inoltre in piena ricodificazione. La Gazzetta Ufficiale riporta l'abrogazione del testo unico delle imposte sui redditi da parte del decreto legislativo n. 117/2026, e un nuovo testo unico IVA è stato adottato. Questo corso non anticipa il contenuto dei nuovi testi.
Errori da evitare
- Controllare solo il fatturato: i requisiti sono due e vanno rispettati insieme, e il limite di 20.000 euro lordi per il personale esclude anche chi fattura poco.
- Confrontare ciascuna attività con la soglia: con più codici ATECO i ricavi e i compensi si sommano prima del confronto.
- Contare il primo anno parziale per il suo valore nominale: i ricavi si ragguagliano ad anno, e quattro mesi intensi possono superare il limite.
- Continuare a fatturare senza IVA dopo aver superato i 100.000 euro: l'imposta è dovuta dalle operazioni che determinano lo sforamento, nello stesso anno.
- Aprire la partita IVA per lavorare in prevalenza per l'ex datore di lavoro dei due periodi d'imposta precedenti, credendo di restare forfettario.
- Pensare che l'opzione per il regime ordinario si possa revocare l'anno dopo: vale per almeno un triennio.
Contenuto didattico, aggiornato alle fonti citate. Non sostituisce una consulenza adatta alla tua situazione. Questi corsi non sono certificanti né finanziabili: non preparano ad alcuna certificazione iscritta in un registro ufficiale.