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Gli oneri deducibili del 2026, i loro limiti e le scelte che ne derivano

La spiegazione, nell’ordine in cui va letta · 42 sezioni · 1922 parole · 10 min

Laura, ingegnera con un reddito complessivo di 52.000 €, versa ogni anno qualcosa al fondo pensione e fa donazioni. Nel 2026 si chiede se valga la pena aumentare il versamento al fondo di 3.000 € o destinare la stessa somma ad altre spese detraibili. La risposta sta in una riga dell'articolo 10, in un tetto annuo e nel suo scaglione marginale.

Cosa saprai fare

  • Riconoscere i principali oneri deducibili dell'articolo 10 del TUIR e i loro limiti
  • Applicare il tetto di deducibilità della previdenza complementare in vigore dal 2026
  • Sapere che cosa fare dei contributi che non sono stati dedotti
  • Capire perché il riordino oltre 75.000 euro riguarda gli oneri detraibili
  • Valutare in euro una scelta tra spesa deducibile e spesa detraibile

Che cosa elenca l'articolo 10

L'articolo 10 del TUIR apre con una condizione: gli oneri si deducono dal reddito complessivo se non sono già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che lo compongono. Una spesa che abbassa già il reddito d'impresa o di lavoro autonomo non si deduce una seconda volta dal complessivo.

Segue un elenco di lettere. Non è una lista di spese generiche ma di situazioni precise, ciascuna con le sue condizioni. Conviene leggerle con attenzione, perché la maggior parte dei contribuenti ne usa due o tre ogni anno senza sapere che si tratta di deduzioni e non di detrazioni.

  • Lettera b): spese mediche e di assistenza specifica per le persone con grave e permanente invalidità o menomazione
  • Lettera c): assegni periodici al coniuge separato o divorziato, esclusi quelli per il mantenimento dei figli
  • Lettera e): contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, e quelli versati facoltativamente alla propria gestione obbligatoria
  • Lettera e-bis): contributi alla previdenza complementare, nei limiti del decreto legislativo 252 del 2005
  • Lettera e-ter): contributi ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
  • Lettera g): donazioni alle organizzazioni non governative idonee
  • Lettera l-bis): metà delle spese dei genitori adottivi per la procedura di adozione
  • Lettera l-quater): erogazioni liberali in denaro a università, enti di ricerca pubblici ed enti parco

Le spese mediche della lettera b) mostrano bene come la legge distribuisca le spese tra le due strade. Le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica delle persone con disabilità grave si deducono per intero. Le altre spese sanitarie vanno in detrazione con l'articolo 15, che le definisce «diverse da quelle indicate nell'articolo 10».

La lettera e) è la più usata dagli autonomi. I contributi previdenziali obbligatori versati alla propria cassa o gestione, e quelli versati volontariamente alla stessa gestione, riducono il reddito complessivo. Per un professionista in regime ordinario al secondo o al terzo scaglione, questa deduzione vale un terzo o più dei contributi pagati.

Il comma 2 dello stesso articolo estende la deduzione dei contributi obbligatori a quelli versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, entro un limite. Nel testo consolidato servito dalla Gazzetta quel limite è ancora espresso in lire: questo corso non lo converte e rinvia alle istruzioni del modello.

Cifre chiave

Tetto dei contributi ai fondi sanitari integrativi (lettera e-ter)
3.615,20 €
Tetto delle donazioni alle ONG idonee, sul reddito complessivo dichiarato (lettera g)
2 %
Quota deducibile delle spese per la procedura di adozione (lettera l-bis)
50 %

Per i fondi sanitari integrativi il tetto di 3.615,20 euro comprende anche i contributi di assistenza sanitaria versati tramite il datore di lavoro, che l'articolo 51 esclude dal reddito di lavoro dipendente. Chi li riceve in busta paga ha già avuto il beneficio: non può dedurli di nuovo, e il tetto va letto sulla somma.

Assegni al coniuge, donazioni e adozione

La lettera c) merita attenzione perché riguarda somme ricorrenti e spesso importanti. Si deducono gli assegni periodici versati al coniuge in seguito a separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, nella misura che risulta dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Restano fuori gli assegni destinati al mantenimento dei figli: se il provvedimento li indica, quella quota non riduce il reddito di chi paga. La norma parla poi di assegni periodici, e il suo testo non menziona le somme versate in un'unica soluzione: prima di trattarle come deduzione conviene verificarne la disciplina.

Le donazioni alle organizzazioni non governative idonee si deducono entro il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato. Chi dichiara 40.000 euro può quindi dedurne al massimo 800 a questo titolo; una donazione più generosa è benvenuta, ma la parte eccedente non produce altra deduzione in base a questa lettera.

Per l'adozione, la lettera l-bis) consente ai genitori adottivi di dedurre il 50 per cento delle spese sostenute per la procedura disciplinata dal Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. La lettera l-quater) aggiunge le erogazioni liberali in denaro a università, enti di ricerca pubblici ed enti parco, senza tetto nel testo servito.

Il dipendente e le deduzioni in busta paga

Il dipendente non deve sempre aspettare la dichiarazione per vedere l'effetto di una deduzione. L'articolo 51 del TUIR esclude dal reddito di lavoro dipendente le somme trattenute dal datore per gli oneri dell'articolo 10, alle condizioni previste da quell'articolo, e chiede che il datore ne attesti gli importi.

È il caso tipico dei contributi al fondo pensione trattenuti in busta paga: il sostituto d'imposta li toglie dall'imponibile mese per mese, e l'effetto sull'IRPEF arriva insieme allo stipendio. Resta al lavoratore controllare che la somma dei versamenti, quelli trattenuti e quelli fatti direttamente al fondo, non superi il tetto annuo.

Previdenza complementare: il tetto di 5.300 euro

La previdenza complementare è la deduzione che più si presta a una scelta consapevole, perché è il contribuente a decidere quanto versare. L'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 252 del 2005 rende deducibili dal reddito complessivo i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, volontari o dovuti per contratto.

Il tetto annuo per anni è stato di 5.164,57 euro. Il testo consolidato aggiunge ora una frase: a decorrere dal periodo d'imposta 2026 il limite è innalzato a 5.300 euro. Il tetto riguarda la somma dei contributi del lavoratore e di quelli del datore, non i soli versamenti personali.

Cifre chiave

Tetto annuo di deducibilità della previdenza complementare dal 2026
5.300 €
Tetto in vigore fino al 2025
5.164,57 €

I contributi che superano il tetto, o che per qualunque ragione non vengono dedotti, non vanno dimenticati. Il comma 4 impone di comunicare al fondo l'importo non dedotto entro il 31 dicembre dell'anno successivo al versamento, o prima se sorge prima il diritto alla prestazione.

Questa comunicazione ha un senso preciso. Un contributo dedotto ha ridotto l'imposta al momento del versamento; uno non dedotto no. Il fondo deve saperlo per trattare correttamente le somme quando le restituirà. Chi versa oltre il tetto e non lo comunica rischia di perdere un vantaggio che la legge gli riconosceva.

Il tetto è annuale, e di regola lo spazio non usato in un anno non passa all'anno dopo. Il comma 6 prevede un'eccezione per i lavoratori di prima occupazione successiva all'entrata in vigore del decreto: per i primi cinque anni di partecipazione i contributi deducibili ma non versati possono essere recuperati più avanti.

Il recupero avviene nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione, deducendo contributi oltre il tetto ordinario, e comunque per non più della metà del limite annuo. È una regola pensata per chi comincia a lavorare e versa poco: conviene saperlo prima di concludere che un anno magro sia un'occasione persa.

Se Laura destinasse gli stessi 3.000 euro a spese detraibili al 19 per cento, il risparmio sarebbe di 570 euro, sempre che l'imposta lo consenta. Il confronto fiscale è netto. Resta il fatto che le somme al fondo sono vincolate fino alla prestazione, mentre una spesa detraibile risponde a un bisogno immediato.

Il riordino oltre 75.000 euro riguarda le detrazioni

Dal 2025 i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro incontrano un tetto sulla somma degli oneri detraibili. La pagina dell'Agenzia sulla dichiarazione precompilata lo descrive come un limite di spesa massima detraibile, che varia con il reddito e con il numero di figli fiscalmente a carico.

La pagina parla di oneri e spese detraibili, e il calcolo automatico della precompilata si applica ad essi. Gli oneri deducibili dell'articolo 10 non vi sono nominati. Per chi supera 75.000 euro la distinzione diventa quindi ancora più concreta: una spesa detraibile in più può non produrre nulla, un onere deducibile continua a ridurre la base.

Accanto al riordino resta la regola più antica, anch'essa ricordata dalla precompilata: per alcune spese la detrazione spetta per intero fino a 120.000 euro di reddito complessivo, poi decresce fino ad azzerarsi a 240.000 euro. Anche qui la regola colpisce l'importo detraibile, non gli oneri deducibili.

Cifre chiave

Reddito complessivo oltre il quale si applica il riordino delle detrazioni
75.000 €
Reddito fino al quale alcune detrazioni spettano per intero
120.000 €
Reddito al quale quelle detrazioni si azzerano
240.000 €

Un'avvertenza di metodo. Le soglie di 75.000 e 120.000 euro sono espresse sul reddito complessivo. Dedurre un onere non sposta il reddito complessivo, per la distinzione dell'articolo 11 vista nel primo modulo: non ci si porta sotto una soglia versando di più al fondo pensione.

Scegliere in euro, non per abitudine

Le scelte reali sono di tre tipi. Quanto versare a una forma deducibile di cui si decide l'importo, come il fondo pensione. Chi, in famiglia, sostiene e documenta una spesa detraibile. In quale anno sostenere una spesa, quando l'imposta di un anno è troppo bassa per assorbire la detrazione.

Per la prima scelta il ragionamento è quello dell'esempio di Laura: aliquota marginale per importo, entro il tetto, e confronto con l'uso alternativo del denaro. Più alto è lo scaglione, più la deduzione rende. Un contribuente del primo scaglione ottiene 23 centesimi per euro, uno dell'ultimo 43.

Per la seconda scelta conta la capienza di ciascuno. Una detrazione intestata al familiare che ha poca imposta rischia di andare persa, mentre la stessa spesa sostenuta dall'altro familiare verrebbe assorbita. La regola resta quella dell'Agenzia: la spesa deve essere effettivamente a carico di chi la porta in detrazione, e documentata.

Per la terza scelta vale l'anno di sostenimento. Le spese si indicano nella dichiarazione dell'anno in cui sono state pagate. Anticipare o rinviare una spesa detraibile ha senso quando la capienza cambia molto da un anno all'altro, per esempio nell'anno di un'aspettativa o di una pensione.

Un'ultima raccomandazione riguarda la documentazione. Per le detrazioni l'Agenzia chiede di conservare fatture, ricevute e scontrini parlanti fino al termine dell'accertamento, il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione. Per gli oneri deducibili vale lo stesso buon senso: senza il documento, la deduzione non regge a un controllo.

Messo tutto insieme, il percorso per decidere è breve. Si individua lo scaglione marginale, si legge se la spesa è deducibile o detraibile e con quale tetto, si traduce l'importo in euro di imposta e si controlla la capienza. Il risultato va poi pesato con il resto: liquidità, vincoli, bisogni della famiglia.

Errori da evitare

  • Dedurre dal reddito complessivo un contributo già dedotto nella determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
  • Applicare alla previdenza complementare il vecchio tetto di 5.164,57 euro per il 2026, invece di 5.300 euro.
  • Contare nel tetto del fondo pensione solo i propri versamenti, dimenticando quelli del datore di lavoro.
  • Non comunicare al fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, i contributi che non sono stati dedotti.
  • Pensare che versare di più al fondo porti il reddito complessivo sotto la soglia di 75.000 euro del riordino.
  • Dedurre di nuovo i contributi a un fondo sanitario già esclusi dal reddito in busta paga.

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