Regime dei neo residenti — imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri
Chi trasferisce la residenza in Italia dal 1° gennaio 2026 può pagare sui redditi prodotti all'estero un'imposta fissa di 300.000 euro l'anno, più 50.000 euro per ciascun familiare incluso, indipendentemente dal reddito. Per i trasferimenti tra l'11 agosto 2024 e il 2025 l'importo è 200.000 euro, prima 100.000 euro (25.000 euro per familiare). Serve non essere stati residenti in Italia per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti; l'opzione dura al massimo quindici anni.
Regole 2026 — verificate il 25 settembre 2026Gratis, senza account
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Fonti e ipotesi
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (D.P.R. 917/1986) — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui e' valida la predetta opzione. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Tale importo e' ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « nella misura di euro 200.000 per ciascun periodo d'imposta in cui e' valida la predetta opzione. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « nella misura di ((euro 300.000)) per ciascun periodo d'imposta in cui e' valida la predetta opzione. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Tale importo e' ridotto a ((euro 50.000)) per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « L'opzione di cui al comma 1 e' revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validita' dell'opzione. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validita' dell'opzione. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validita' dell'opzione. »
Ipotesi di calcolo
- L'imposta è forfettaria: non dipende dall'ammontare dei redditi esteri, per questo il calcolatore non te li chiede.
- L'importo è quello in vigore alla data in cui hai trasferito la residenza e resta tale per tutta la durata dell'opzione.
- Si applica il testo dell'art. 24-bis in vigore nel 2026; la Gazzetta Ufficiale lo indica abrogato dal D.Lgs. 117/2026.
- Sono esclusi l'esclusione di singoli Stati esteri, le plusvalenze da partecipazioni qualificate dei primi cinque anni (tassate in via ordinaria), il confronto con l'IRPEF ordinaria, la revoca e la decadenza.
Per approfondire
Calcolatori collegati
I calcoli vicini: l’altro lato della stessa decisione, o il passaggio successivo.
Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.