Regime impatriati — reddito imponibile e quota esente
Con il nuovo regime impatriati (art. 5 del D.Lgs. 209/2023) i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo professionale prodotti in Italia concorrono al reddito complessivo solo per il 50%, entro il limite annuo di 600.000 euro; la quota scende al 40% se ti trasferisci con un figlio minore o se nasce o adotti un figlio durante il regime. L'agevolazione vale per l'anno del trasferimento e i quattro successivi.
Regole 2026 — verificate il 25 settembre 2026Gratis, senza account
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Fonti e ipotesi
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 27 dicembre 2023 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 209/2023 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 209/2023 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al 40 per cento nei seguenti casi: »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 209/2023 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « si applicano a partire dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 209/2023 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024 »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 209/2023 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente e' divenuto proprietario »
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 209/2023 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024 »
Ipotesi di calcolo
- Il calcolo presuppone i requisiti dell'art. 5, comma 1: nessuna residenza fiscale in Italia nei tre periodi precedenti (sei o sette se lavori per lo stesso gruppo), impegno a risiedere in Italia, attività svolta per la maggior parte dell'anno in Italia, elevata qualificazione o specializzazione.
- Inserisci solo i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo professionale prodotti in Italia; gli altri redditi seguono le regole ordinarie.
- Il limite di 600.000 euro è applicato alla parte agevolata: il reddito che lo supera concorre per intero.
- Chi ha trasferito la residenza entro il 2023 resta nel vecchio regime dell'art. 16 del D.Lgs. 147/2015, che questo calcolo non copre.
Per approfondire
Calcolatori collegati
I calcoli vicini: l’altro lato della stessa decisione, o il passaggio successivo.
Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.