Rateizzazione delle plusvalenze d'impresa — cessione d'azienda in cinque quote
La plusvalenza è il corrispettivo, al netto degli oneri accessori, meno il costo non ammortizzato (art. 86 TUIR). Dal 2026 (legge 199/2025) può essere rateizzata solo la plusvalenza da cessione di azienda o ramo d'azienda posseduto da almeno tre anni: in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, non oltre il quarto. Le altre plusvalenze concorrono per intero nell'anno.
Regole 2026 — verificate il 25 settembre 2026Gratis, senza account
Questo contenuto fa parte del percorso: Chiudere la propria attività· Passaggio 3 di 8· Passaggio successivo: Versamento e rateizzazione del saldo IVA annuale
Il tuo risultato
Compila i campi, poi avvia il calcolo: il dettaglio completo compare qui, gratis.
Fonti e ipotesi
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 86 « Plusvalenze patrimoniali » — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda e' stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 86 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. »
Ipotesi di calcolo
- Il calcolo applica la regola in vigore per le plusvalenze realizzate dal 2026: la cessione di un singolo bene, anche posseduto da anni, non si rateizza più.
- La rateizzazione è una scelta da indicare nella dichiarazione dei redditi; senza dichiarazione la plusvalenza è tassata tutta nell'anno.
- Sono esclusi i diritti alle prestazioni degli atleti, le plusvalenze esenti su partecipazioni (art. 87), l'assegnazione ai soci e l'IRAP.
Per approfondire
Calcolatori collegati
I calcoli vicini: l’altro lato della stessa decisione, o il passaggio successivo.
Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.