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Iva sulla cessione di fabbricati — imponibile, esente o reverse charge

La vendita di un fabbricato da parte di un'impresa è di regola esente da Iva. È soggetta a Iva se la fa l'impresa che l'ha costruito o ristrutturato entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori, oppure se il venditore sceglie l'imponibilità nell'atto: per le abitazioni l'opzione spetta solo all'impresa costruttrice o per gli alloggi sociali, per i fabbricati strumentali a qualsiasi impresa. Se la vendita è imponibile per opzione e l'acquirente è un soggetto Iva, l'imposta la versa l'acquirente con l'inversione contabile.

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Fonti e ipotesi

Ipotesi di calcolo

  • Chi vende è un'impresa o un altro soggetto Iva che cede il fabbricato nell'esercizio della sua attività.
  • Si indicano gli anni interi compiuti dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento: la vendita è «entro cinque anni» finché non ne sono compiuti cinque. Il giorno esatto del quinto anniversario va verificato sull'atto.
  • Per i fabbricati strumentali si applica l'aliquota ordinaria; le aliquote ridotte della tabella A per alcuni fabbricati (case «Tupini», costruzioni rurali) non sono calcolate.
  • La vendita avviene nel 2026: si applica il DPR 633/1972. Il nuovo testo unico Iva (D.Lgs 10/2026) si applica dal 1° gennaio 2027.
  • Non sono calcolate le imposte di registro, ipotecaria e catastale, la rettifica della detrazione Iva del venditore che passa all'esenzione e le cessioni di terreni.

Per approfondire

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Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.