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Imposta sostitutiva sul mutuo e sui finanziamenti — calcolo 0,25% o 2%

Sui finanziamenti di durata superiore a 18 mesi si paga un'imposta sostitutiva al posto di registro, bollo e imposte ipotecarie e catastali: lo 0,25% dell'importo erogato, che sale al 2% per i mutui destinati all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di un'abitazione senza i requisiti «prima casa». Su un mutuo prima casa di 200.000 euro sono 500 euro.

Regole 2026 — verificate il 25 settembre 2026Gratis, senza account

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Fonti e ipotesi

  • Gazzetta Ufficiale — DPR 29 septembre 1973 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « Le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate allo 0,25 per cento »
  • Gazzetta Ufficiale — DPR 601/1973 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento »
  • Gazzetta Ufficiale — DPR 601/1973 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi. »

Ipotesi di calcolo

  • L'imposta sostitutiva riguarda i finanziamenti a medio e lungo termine, cioè con durata contrattuale superiore a diciotto mesi (art. 15 del DPR 601/1973). Con una durata di 18 mesi o meno si applicano le imposte ordinarie, che qui non sono calcolate.
  • L'aliquota è dello 0,25% (unificata dal DL 70/1988); è del 2% solo per i finanziamenti per acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili abitativi senza le condizioni «prima casa» (art. 18 e interpretazione del DL 220/2004). La base è l'importo complessivo erogato, non gli interessi.
  • Il calcolo presuppone che nel contratto sia stata esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 del DPR 601/1973.
  • Non sono calcolati: le imposte ordinarie sui finanziamenti brevi, i casi particolari dell'articolo 16 (credito agrario e altri), le esenzioni temporanee come quella «under 36».

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Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.