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Imposta di registro su sentenze e decreti ingiuntivi: 3%, 1% o 200 euro

La sentenza o il decreto ingiuntivo esecutivo che condanna a pagare una somma sconta l'imposta di registro del 3%; quella che accerta un diritto patrimoniale l'1%; quella senza contenuto patrimoniale, di nullità o risoluzione di un contratto, o di omologazione, 200 euro fissi. L'imposta non è mai inferiore a 200 euro e non si applica il 3% alla parte della condanna relativa a operazioni soggette a Iva.

Regole 2026 — verificate il 25 settembre 2026Gratis, senza account

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Fonti e ipotesi

  • Gazzetta Ufficiale — DPR 131/1986 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura.......................... 3% »
  • Gazzetta Ufficiale — DPR 131/1986 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale...................................... 1% »
  • Gazzetta Ufficiale — DPR 131/1986 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « 1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento »
  • Gazzetta Ufficiale — D.L. 12 septembre 2013 n. 104 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200. »

Ipotesi di calcolo

  • La sentenza è pubblicata nel 2026: si applica la tariffa del DPR 131/1986. Il testo unico del registro (D.Lgs 123/2025) si applica dal 1° gennaio 2027 con le stesse aliquote.
  • L'atto contiene una sola disposizione tassabile. Se ne contiene più di una di natura diversa, ciascuna segue la sua regola.
  • Non sono calcolati: le sentenze che trasferiscono diritti reali (stessa imposta dell'atto corrispondente), separazione e divorzio, usucapione, l'imposta fissa sulla parte soggetta a Iva, i casi esentati dalla Corte costituzionale, la ripartizione dell'imposta tra le parti.

Per approfondire

Calcolatori collegati

I calcoli vicini: l’altro lato della stessa decisione, o il passaggio successivo.

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Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.