Deducibilità delle spese telefoniche — l'80% per imprese e professionisti
Ammortamento, canoni, noleggio e spese di impiego e manutenzione dei telefoni sono deducibili all'80%, per l'impresa (art. 102 TUIR) come per il professionista (art. 54-quinquies). Per l'autotrasporto merci la percentuale sale al 100% per un solo impianto per veicolo. Un apparecchio fino a 516,46 euro (516,40 per il professionista) si deduce per intero nell'anno di acquisto.
Regole 2026 — verificate il 25 settembre 2026Gratis, senza account
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Fonti e ipotesi
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 102 « Ammortamento dei beni materiali » — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico [...] sono deducibili nella misura dell' 80 per cento »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 102 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 54-quinquies « Spese relative ai beni mobili e immobili » — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico [...] sono deducibili nella misura dell'80 per cento. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 102 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 516,46 euro e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 54-quinquies — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,40. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 102 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. »
Ipotesi di calcolo
- Il coefficiente di ammortamento lo inserisci tu: è fissato da decreto ministeriale per categoria di beni e non viene letto dal calcolatore. Nel primo anno è dimezzato.
- L'opzione autotrasporto vale solo per l'impianto telefonico di un veicolo usato per il trasporto di merci, uno per veicolo.
- Sono esclusi l'IVA, la cessione dell'apparecchio e l'uso promiscuo di beni diversi dai telefoni.
Per approfondire
Calcolatori collegati
I calcoli vicini: l’altro lato della stessa decisione, o il passaggio successivo.
Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.