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Deducibilità degli interessi passivi (art. 96 TUIR) — limite del 30% del ROL

Gli interessi passivi sono deducibili fino agli interessi attivi dell'esercizio e riportati; l'eccedenza è deducibile entro il 30% del ROL dell'esercizio e poi del ROL riportato. Gli interessi non dedotti si riportano; la quota di ROL non utilizzata si riporta per cinque periodi d'imposta.

Regole 2026 — verificate il 25 settembre 2026Gratis, senza account

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Fonti e ipotesi

  • Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 96 « Interessi passivi » — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « e' deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 7 »
  • Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 96 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « la quota eccedente puo' essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d'imposta »

Ipotesi di calcolo

  • L'ordine è quello dell'art. 96: prima la compensazione con gli interessi attivi, poi il 30% del ROL dell'esercizio, infine l'eccedenza di ROL riportata dagli esercizi precedenti.
  • L'eccedenza di ROL riportata va inserita come quota già pari al 30%, come la definisce il comma 7. Inserisci solo le quote generate negli ultimi cinque periodi d'imposta: il calcolatore non ne verifica la scadenza.
  • Sono esclusi intermediari finanziari e assicurazioni, i progetti infrastrutturali pubblici, il consolidato nazionale e le indeducibilità assolute. Il ROL lo inserisci tu, già determinato secondo le regole fiscali.

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Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.