Svalutazione dei crediti deducibile — il limite dello 0,50% e il tetto del 5%
Le svalutazioni dei crediti commerciali non coperte da garanzia assicurativa, compresi gli accantonamenti per rischi su crediti, sono deducibili ogni anno nel limite dello 0,50% del valore nominale dei crediti. La deduzione cessa quando svalutazioni e accantonamenti dedotti raggiungono il 5% dei crediti in bilancio a fine esercizio; l'eccedenza oltre il 5% concorre al reddito (art. 106 TUIR).
Regole 2026 — verificate il 25 settembre 2026Gratis, senza account
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Fonti e ipotesi
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 106 « Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti » — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 106 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. »
Ipotesi di calcolo
- Entrambi i limiti si calcolano sul valore nominale dei crediti commerciali in bilancio a fine esercizio.
- Il fondo già dedotto è l'insieme delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti e non ancora assorbiti da perdite su crediti.
- Sono esclusi gli intermediari finanziari (deduzione integrale), le perdite su crediti (art. 101) e l'IRAP.
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