Superbollo auto — calcolo dell'addizionale erariale
Il superbollo è di 20 euro per ogni kW di potenza oltre i 185 kW. Si riduce al 60 % dopo cinque anni dalla costruzione del veicolo, al 30 % dopo dieci e al 15 % dopo quindici, e non è più dovuto dopo vent'anni; gli anni si contano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
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Fonti e ipotesi
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 6 luglio 2011 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt. »
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 98/2011 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt »
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 6 dicembre 2011 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento »
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 201/2011 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento »
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 201/2011 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo »
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 201/2011 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione »
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 201/2011 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo »
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 201/2011 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione »
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 201/2011 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. [...] I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. »
Ipotesi di calcolo
- Riguarda le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose (art. 23, comma 21, del decreto-legge 98/2011). La potenza è quella in kW del veicolo, espressa in numero intero.
- Le riduzioni del decreto-legge 201/2011 (art. 16, comma 15-ter) si calcolano dalla data di costruzione, che salvo prova contraria coincide con quella di immatricolazione; i periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- Il calcolo dà l'importo annuo dovuto per un periodo d'imposta intero, alle stesse scadenze del bollo auto.
- Non sono calcolati: la tassa automobilistica regionale (bollo auto), le sanzioni e gli interessi per il versamento tardivo o omesso, né i periodi d'imposta inferiori all'anno.
Per approfondire
Calcolatori collegati
I calcoli vicini: l’altro lato della stessa decisione, o il passaggio successivo.
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