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Rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni — calcola l'imposta sostitutiva e la convenienza

Chi possiede partecipazioni o terreni al 1° gennaio può sostituire il costo d'acquisto con il valore a quella data pagando entro il 30 novembre un'imposta sostitutiva: 21% del valore per le partecipazioni, 18% per i terreni. Su parti di SRL periziate a 50.000 euro paghi 10.500 euro, anche in tre rate annuali con interessi del 3% annuo. Conviene solo se l'imposta sul valore pieno costa meno della plusvalenza risparmiata, tassata al 26%.

Regole 2026 — verificate il 25 settembre 2026Gratis, senza account

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Fonti e ipotesi

  • Gazzetta Ufficiale — L. 28 dicembre 2001 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 21 per cento »
  • Gazzetta Ufficiale — L. 28 dicembre 2001 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 18 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e' versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre dell'anno di esercizio dell'opzione »
  • Gazzetta Ufficiale — L. 448/2001 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre. »
  • Gazzetta Ufficiale — L. 448/2001 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. »
  • Gazzetta Ufficiale — L. 30 dicembre 2024 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e' pari al 26 per cento. »
  • Gazzetta Ufficiale — D.L. 24 aprile 2014 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati [...] sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato. »

Ipotesi di calcolo

  • Il bene è posseduto al 1° gennaio 2026 fuori dall'esercizio d'impresa; la perizia giurata e il versamento avvengono entro il 30 novembre.
  • Non sono trattate le partecipazioni non negoziate emesse da imprese di Stati a regime fiscale privilegiato, soggette a un'aliquota diversa e non rateizzabili.
  • Il confronto è offerto solo per le partecipazioni e usa la tassazione della plusvalenza al 26%; per i terreni la plusvalenza può seguire la tassazione ordinaria o l'imposta sostitutiva chiesta al notaio.
  • Gli interessi del 3% annuo sono calcolati su ciascuna rata successiva alla prima per gli anni trascorsi dalla prima scadenza: 3% sulla seconda, 6% sulla terza.
  • Le regole applicate sono quelle in vigore per il 2026: dal 1° gennaio 2027 si applica il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026).

Per approfondire

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Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.