Forfettario o regime ordinario? Confronta quanto ti resta in tasca
Nel forfettario i costi reali non si deducono: il reddito è dato dai ricavi per il coefficiente di redditività, e un'unica imposta sostitutiva sostituisce Irpef e addizionali. Nel regime ordinario si deducono i costi effettivi, ma si pagano Irpef per scaglioni e addizionali. Il forfettario conviene di solito con pochi costi; con costi elevati il regime ordinario può lasciare di più.
Regole 2026 — verificate il 24 settembre 2026Gratis, senza account
Questo contenuto fa parte del percorso: Aprire un'attività in regime forfettario· Passaggio 5 di 12· Passaggio successivo: Imposta sostitutiva forfettario — calcola quanto paghi sul reddito forfettario
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Fonti e ipotesi
- agenziaentrate.gov.it — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale). »
- agenziaentrate.gov.it — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti: »
- agenziaentrate.gov.it — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti: »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 11 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 11 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 11 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, ((33 per cento)); »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 11 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, ((33 per cento)); »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 11 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « c) oltre 50.000 euro, 43 per cento. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 13 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro; »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 13 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro; »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 13 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 13 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 13 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 13 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 13 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 13 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 13 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 13 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « La detrazione spettante ai sensi del comma 5 e' aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 13 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « La detrazione spettante ai sensi del comma 5 e' aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 13 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « La detrazione spettante ai sensi del comma 5 e' aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro. »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 13 — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. »
- agenziaentrate.gov.it — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro. »
- agenziaentrate.gov.it — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « se però si va oltre i 100.000 euro di ricavi/compensi, non è più applicabile dallo stesso anno in cui quella soglia viene superata e, in tale circostanza, è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto. »
- agenziaentrate.gov.it — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori »
- agenziaentrate.gov.it — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (per gli anni 2025 e 2026 il limite è elevato a 35.000 euro) »
- agenziaentrate.gov.it — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (per gli anni 2025 e 2026 il limite è elevato a 35.000 euro) »
- agenziaentrate.gov.it — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « (per gli anni 2025 e 2026 il limite è elevato a 35.000 euro) »
- agenziaentrate.gov.it — anno 2026, verificato il 24 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « (per gli anni 2025 e 2026 il limite è elevato a 35.000 euro) »
Ipotesi di calcolo
- Il coefficiente di redditività del tuo gruppo Ateco e i contributi previdenziali dei due regimi li inserisci tu: le tabelle ufficiali non sono riportate dal calcolatore. I contributi cambiano da un regime all'altro perché si calcolano su redditi diversi.
- L'attività è il tuo unico reddito: nessun altro reddito, nessun'altra detrazione (familiari a carico, spese) oltre a quella per lavoro autonomo.
- Nel regime ordinario le addizionali regionale e comunale sono calcolate con l'aliquota complessiva che inserisci, applicata al reddito imponibile Irpef.
- Non sono considerati l'Iva (il forfettario non la addebita), l'Irap e l'eventuale eccedenza di contributi del forfettario deducibile da altri redditi.
Per approfondire
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I calcoli vicini: l’altro lato della stessa decisione, o il passaggio successivo.
Risultato fornito a solo scopo informativo; non costituisce una consulenza fiscale personalizzata. Verifica la tua situazione con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS o un professionista abilitato.