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Detrazione premi di assicurazione vita, infortuni e non autosufficienza

I premi delle assicurazioni sul rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 % danno una detrazione Irpef del 19 % su un massimo di 530 euro l'anno, elevato a 750 euro per le polizze caso morte a tutela di persone con disabilità grave. Per le polizze sul rischio di non autosufficienza il limite è di 1.291,14 euro, al netto dei premi caso morte e invalidità già considerati. Oltre 120.000 euro di reddito la detrazione si riduce.

Regole 2026 — verificate il 25 settembre 2026Gratis, senza account

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Fonti e ipotesi

  • Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 16-ter — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « gli oneri la cui detraibilita' e' fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico »
  • Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 15 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 »
  • Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 15 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « l'importo di euro 530 e' elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilita' grave »
  • Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 15 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente »
  • Agenzia delle Entrate — Dichiarazione precompilata Info e assistenza — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « Come per gli scorsi anni, la detrazione del 19% delle spese spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili »
  • Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 15 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « per un importo annuo non superiore ((a 1.000 euro)) per alunno o studente »
  • Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 15 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; »
  • Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 15 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro »
  • Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 15 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro »
  • Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 16-ter « Riordino delle detrazioni » — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico »
  • Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 16-ter — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro e' diminuito di un importo pari a 440 euro »
  • Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 16-ter — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
    Estratto dalla fonte : « Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro e' diminuito di un importo pari a 440 euro »

Ipotesi di calcolo

  • Regole dell'art. 15, comma 1, lettera f), e comma 3-bis del TUIR nel testo in vigore per il 2026, riprese dall'art. 14 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 117/2026) dal 2027. L'impresa di assicurazione non deve avere facoltà di recesso dal contratto.
  • I premi caso morte e invalidità entrano fino a 530 euro; quelli a tutela di una persona con disabilità grave completano il limite fino a 750 euro in tutto; i premi per la non autosufficienza entrano fino a 1.291,14 euro meno i premi caso morte e invalidità già ammessi.
  • Se indichi il reddito complessivo (senza il reddito dell'abitazione principale e delle pertinenze), la detrazione è moltiplicata per (240.000 − reddito) / 120.000 quando il reddito supera 120.000 euro.
  • Non sono calcolati: le polizze contro gli eventi calamitosi, i premi già detratti dal datore di lavoro in busta paga (che consumano gli stessi limiti: sottraili da quanto inserisci), il tetto complessivo delle spese detraibili sopra 75.000 euro di reddito e la capienza dell'Irpef lorda.

Per approfondire

Calcolatori collegati

I calcoli vicini: l’altro lato della stessa decisione, o il passaggio successivo.

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