Detrazione erogazioni liberali — donazioni a ETS, Onlus, partiti e associazioni
Le donazioni agli enti del Terzo settore danno una detrazione del 30 % (35 % per le organizzazioni di volontariato) su un massimo di 30.000 euro l'anno. Quelle ai partiti politici danno il 26 % per importi tra 30 e 30.000 euro, quelle alle iniziative umanitarie nei Paesi non OCSE il 26 % fino a 30.000 euro. Le donazioni alle associazioni sportive dilettantistiche danno il 19 % fino a 1.500 euro, quelle alle scuole il 19 % senza limite di importo.
Regole 2026 — verificate il 25 settembre 2026Gratis, senza account
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Fonti e ipotesi
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 3 luglio 2017 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura »
- Gazzetta Ufficiale — Codice del Terzo settore — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « L'importo di cui al precedente periodo e' elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato »
- Gazzetta Ufficiale — Codice del Terzo settore — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro »
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 28 dicembre 2013 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui »
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 149/2013 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui »
- Gazzetta Ufficiale — D.L. 149/2013 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 15 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 15 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 16-ter — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « gli oneri la cui detraibilita' e' fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 15 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche »
- Agenzia delle Entrate — Dichiarazione precompilata Info e assistenza — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Come per gli scorsi anni, la detrazione del 19% delle spese spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR (DPR 917/1986) art. 15 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « per un importo annuo non superiore ((a 1.000 euro)) per alunno o studente »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 15 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 15 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 15 — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 16-ter « Riordino delle detrazioni » — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 16-ter — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro e' diminuito di un importo pari a 440 euro »
- Gazzetta Ufficiale — TUIR art. 16-ter — anno 2026, verificato il 25 settembre 2026
Estratto dalla fonte : « Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro e' diminuito di un importo pari a 440 euro »
Ipotesi di calcolo
- Norme in vigore per il 2026: art. 83 del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017), art. 11 del decreto-legge 149/2013 per i partiti e art. 15 del TUIR per le altre donazioni. Dal 2027 le regole dei partiti e dell'art. 15 passano nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 117/2026).
- Le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri seguono in via transitoria le regole dell'art. 83. La detrazione non si cumula con altre agevolazioni sulla stessa donazione.
- Se indichi il reddito complessivo, le detrazioni per i partiti, le iniziative umanitarie, lo sport dilettantistico e le scuole si riducono oltre 120.000 euro, fino ad azzerarsi a 240.000 euro. Quelle agli enti del Terzo settore non subiscono questa riduzione.
- Non sono calcolati: la deduzione dal reddito in alternativa alla detrazione per le donazioni al Terzo settore, le donazioni in natura, quelle a favore della cultura e dello spettacolo, il tetto complessivo delle spese detraibili sopra 75.000 euro di reddito e la capienza dell'Irpef lorda. Se hai donato a più tipi di enti, fai un calcolo per ciascuno.
Per approfondire
Calcolatori collegati
I calcoli vicini: l’altro lato della stessa decisione, o il passaggio successivo.
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