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Modello EAS: la comunicazione dei dati fiscali degli enti associativi

Un ente associativo privato che vuole non tassare quote e contributi associativi e, per determinate attività, i corrispettivi dei soci deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate il modello EAS, esclusivamente online (Fisconline, Entratel o un intermediario), entro 60 giorni dalla costituzione. Lo ripresenta entro il 31 marzo dell'anno successivo se i dati cambiano, ed entro 60 giorni se perde i requisiti. Gli Enti del Terzo Settore non lo devono inviare.

Aggiornato per il 2026 — verificato il 25 settembre 2026Procedura ufficiale, senza moduloGuida: circa 45 min

Scadenze

Entro 60 giorni dalla costituzione
Prima trasmissione del modello EAS
Entro il 31 marzo dell'anno successivo alla variazione
Nuova presentazione quando cambiano i dati già comunicati
Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti
Nuova presentazione compilando la sezione « Perdita dei requisiti »
Entro il termine della prima dichiarazione utile
Invio tardivo con remissione in bonis e versamento della sanzione minima

Documenti da preparare

  • Atto costitutivo e statuto dell'ente, con la data di costituzione
  • Codice fiscale dell'ente e dati del legale rappresentante
  • I dati sulle attività svolte e sui proventi richiesti dal modello
  • Le credenziali Fisconline o Entratel dell'ente, oppure un intermediario abilitato
Vedi la procedura sul sito ufficiale

A questa procedura non è associato alcun modulo: il link porta alla pagina ufficiale che la descrive.

Cosa ti offre questa pagina

La guida qui sopra e il link al sito ufficiale. ActioFin non produce alcun documento per questa pagina: ciò che compili o presenti avviene sul canale ufficiale.

A chi si applica

  • Gli enti associativi privati in possesso dei requisiti della normativa tributaria che vogliono la non imponibilità di quote, contributi associativi e di alcuni corrispettivi
  • Con modalità semplificate: associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni non esonerate, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, associazioni con personalità giuridica, associazioni religiose riconosciute, partiti, sindacati e associazioni di categoria, federazioni sportive nazionali e altri enti elencati dall'Agenzia
  • Esonerati: enti dilettantistici iscritti al registro del Coni senza attività commerciale, pro-loco in regime agevolato con proventi del periodo precedente inferiori a 250.000 euro, organizzazioni di volontariato con sole attività commerciali marginali, Onlus, patronati ed enti con disciplina fiscale specifica come i fondi pensione
  • Esclusi: gli Enti del Terzo Settore, per l'articolo 94, comma 4, del Codice del Terzo Settore

Esempio concreto

Associazione culturale Il Faro, Lecce, costituita il 10 marzo 2026

L'associazione Il Faro, che non è un Ente del Terzo Settore, incassa da 40 soci una quota di 50 euro ciascuno, cioè 2.000 euro l'anno, e vuole che non siano tassati. Il presidente compila il modello EAS con il software dell'Agenzia, lo controlla con il software di controllo e lo carica con l'invio diretto dalla sua area Fisconline entro il 9 maggio 2026, sessantesimo giorno dalla costituzione. Se nel 2027 l'associazione cambia sede, ripresenterà il modello entro il 31 marzo 2028.

Come compilarlo, passo dopo passo

  1. Verificate se l'ente è un Ente del Terzo Settore o rientra tra i soggetti esonerati: in tal caso il modello non va inviato.
  2. Verificate se l'ente può usare le modalità semplificate previste per alcune categorie.
  3. Compilate il modello EAS con il software di compilazione dell'Agenzia o con un software di mercato.
  4. Se non usate il software dell'Agenzia, sottoponete il file al software di controllo dell'Agenzia.
  5. Trasmettetelo entro 60 giorni dalla costituzione: direttamente con Fisconline o Entratel, con l'invio diretto dall'area riservata Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato a Entratel.
  6. Conservate la ricevuta di trasmissione.
  7. Ripresentatelo entro il 31 marzo dell'anno successivo a ogni variazione dei dati, ed entro 60 giorni se l'ente perde i requisiti, compilando la sezione « Perdita dei requisiti ».

Da sapere

  • Il modello serve a conservare il trattamento agevolato: senza la comunicazione, quote e contributi associativi non beneficiano della non imponibilità.
  • Un invio tardivo non preclude l'agevolazione se l'ente aveva i requisiti alla scadenza ordinaria, trasmette il modello entro il termine della prima dichiarazione utile e versa contestualmente la sanzione minima di 250 euro, senza compensazione, purché la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati controlli di cui l'ente abbia avuto formale conoscenza.
  • L'invio diretto dall'area riservata è riservato agli utenti Fisconline, persone fisiche e persone giuridiche, anche tramite un gestore o un operatore incaricati.
  • L'obbligo deriva dall'articolo 30 del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009.

Errori frequenti

  • Inviare il modello EAS per un Ente del Terzo Settore, che ne è esonerato dal Codice del Terzo Settore.
  • Lasciar passare i 60 giorni dalla costituzione senza inviarlo e senza ricorrere alla remissione in bonis entro la prima dichiarazione utile.
  • Non ripresentarlo dopo una variazione dei dati comunicati.
  • Dimenticare la sezione « Perdita dei requisiti » quando l'ente non ha più i requisiti.
  • Presentarlo su carta: la trasmissione è solo telematica.

Domande frequenti

Entro quando si invia il modello EAS?

Entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente, in via telematica, direttamente con Fisconline o Entratel oppure tramite un intermediario abilitato.

Gli Enti del Terzo Settore devono inviare il modello EAS?

No. Il Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017, art. 94, comma 4) li esonera dall'obbligo di comunicazione dell'articolo 30 del d.l. n. 185/2008.

Quando va ripresentato?

Quando cambiano i dati già comunicati, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla variazione, e in caso di perdita dei requisiti, entro 60 giorni, compilando l'apposita sezione.

Cosa succede se l'ho inviato in ritardo?

Con la remissione in bonis si conserva l'agevolazione se si avevano i requisiti alla scadenza, si invia il modello entro il termine della prima dichiarazione utile e si versa la sanzione minima di 250 euro, senza compensazione, prima di qualsiasi controllo conosciuto.

Per approfondire

Fonti ufficiali

Leggi in inglese

Guida e documento forniti a solo scopo informativo; non costituiscono una consulenza legale o fiscale personalizzata. Fa fede soltanto la decisione dell'ente destinatario: verificane i requisiti e, se necessario, rivolgiti a un professionista abilitato.